Le procedure di formazione del permesso di costruire si rinnovano nel segno della semplificazione dell’attività edilizia a partire dal 12 febbraio, data di entrata in vigore dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2012, n. 134 (legge di conversione del Decreto Crescita).
Il provvedimento stabilisce che lo sportello unico per l’edilizia (SUE):
– costituisce unico punto di accesso per il privato, in relazione a tutte le vicende amministrative relative agli interventi edilizi e dei conseguenti titoli abilitativi;
– fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento;
– acquisisce, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità;
– rappresenta l’unico ufficio competente a comunicare con il cittadino che ha richiesto il titolo abilitativo.
Gli altri uffici comunali e le pubbliche amministrazioni diverse dal comune, interessati al procedimento, non possono trasmettere atti e pareri direttamente al richiedente, ma dovranno inoltrare immediatamente allo sportello unico per l’edilizia denunce, domande, segnalazioni e atti e documenti eventualmente ricevuti.
Per il rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l’edilizia acquisisce direttamente o mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso necessari alla formazione del titolo edilizio per la realizzazione dell’intervento edilizio.
Tra i principali assensi, rientrano:
– parere della ASL, per i casi previsti;
– parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;
– autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione (ex Genio Civile), per le costruzioni in zone sismiche;
– assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue a opere di difesa dello Stato e stabilimenti militari;
– autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale;
– autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo;
– atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice;
– parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, per l’attività edilizia nella laguna veneta, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina, nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo;
– parere dell’autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;
– assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
– nulla osta dell’autorità competente in materia di aree naturali protette.
Inoltre, il provvedimento in questione inasprisce le responsabilità per eventuali ritardi nelle procedure di formazione del titolo edilizio.
In particolare stabilisce che sul sito internet istituzionale dell’amministrazione comunale, per ciascun procedimento venga pubblicata l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
Il medesimo soggetto, in caso di ritardo, deve comunicare il nominativo del responsabile che ha causato il ritardo, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e i dettami stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
In caso di mancata ottemperanza a tale disposizione, il soggetto incaricato assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
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