Non toccano architetti, ingegneri, geologi e geometri le novità che riguardano le consulenze in azienda da parte di professionisti con partita Iva che mascherano rapporti di lavoro stabili (false partite Iva) presentate dalla Riforma del lavoro Fornero. Una Circolare del 27 dicembre e un Decreto ministeriale del Ministero del Lavoro datato 20 dicembre 2012 elencano gli ordini professionali (regolamentati da un ordine, collegio, albo) non sottoposti alla nuova normativa.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circolare 32/2012, fornisce infatti importanti chiarimenti sulla nuova disposizione di cui all’art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003 (introdotto dalla legge Fornero) che prevede una “presunzione” circa l’esistenza di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto in caso di impiego di lavoratori con partita IVA in “monocommittenza”. È la circolare a individuare le condizioni per l’applicazione della disposizione, e la stessa Circolare è accompagnata dal Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2012 con il quale sono individuati albi, ruoli, registri ed elenchi la cui appartenenza esonera dalla applicabilità della presunzione.
Leggi la Circolare n. 32 del 27 dicembre 2012.
Leggi il Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2012.
Al comma 26 dell’articolo 1 della Riforma Fornero si dice che la collaborazione fra un lavoratore a partita Iva e un’azienda deve essere considerata coordinata e continuativa, cioè sottoposta a un regolare contratto di assunzione, se si verificano due delle situazioni seguenti:
– che la collaborazione duri più di 8 mesi nel corso di un anno solare;
– che il corrispettivo sia superiore all’80% di quanto il lavoratore percepisce in un anno;
– che il lavoratore abbia una propria postazione fissa di lavoro in azienda.
La Circolare del 27 dicembre chiarisce alcuni passaggi:
– per quanto riguarda il punto 1, gli 8 mesi di collaborazione dopo i quali scatta la conversione in collaborazione coordinata e continuativa sono 241 giorni lavorativi;
– per il punto 3, la postazione di lavoro fissa può anche essere a uso non esclusivo del collaboratore.
Se due dei tre punti sono rispettati, la collaborazione a partita Iva viene trasformata automaticamente in un contratto a progetto ma per un contratto a progetto è necessario che venga individuato il/i progetto/i per i quali è valida la collaborazione. Se questo non si può fare, la trasformazione della collaborazione a partita Iva avviene con una conversione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato.
Il compito di dimostrare che la collaborazione rispetta effettivamente i criteri previsti dalla Legge spetta al datore di lavoro, o committente, cioè all’azienda.
Detto questo, occorre precisare che la stessa Riforma del Lavoro specifica quando la conversione a collaborazione coordinata e continuativa non è valida:
– quando la collaborazione è caratterizzata da competenze teoriche di grado elevato da parte del lavoratore, acquisite attraverso significativi percorsi formativi, oppure da capacità tecnico-pratiche apprese con rilevanti esperienze maturate nell’esercizio dell’attività. La circolare del 20 dicembre 2012 specifica che tali competenze ed esperienze possono essere comprovate da titoli di studio, qualifiche o diplomi da apprendistato, qualifiche o specializzazioni attribuite da un datore di lavoro per almeno un decennio;
– quando la collaborazione è portata avanti da un soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte un minimale annuo che, specifica la Circolare del Ministero, per il 2012 è pari a 14mila 930 euro (moltiplicato per 1,25, significa un reddito di 18mila 662 euro);
– la Circolare del 27 dicembre specifica quali categorie professionali regolamentate da un ordine, da un collegio o da un albo non sono sottoposte alla nuova disciplina della Riforma. Fra queste ci sono il Consiglio Nazionale degli Ingegneri; il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; il Consiglio Nazionale dei Geologi e il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati.
Le novità previste dalla Riforma saranno attive dopo un periodo di adeguamento di 12 mesi a partire dall’entrata in vigore della Riforma stessa (luglio 2012), dunque per i rapporti di lavoro attivati dal 18 luglio 2013.
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