È stato pubblicato il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 recante “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247″ in Gazzetta Ufficiale (n. 236 del 10 ottobre 2011).
L’Inps ha pubblicato il 2 novembre 2012 la Circolare n. 128 recante “Apprendistato. D.Lgs. 15 settembre 2011, n. 167. (T.U. dell’apprendistato). Legge 12 novembre 2011 n. 183, art. 22”, attraverso la quale ha fornito indicazioni di normative e contributive, modalità e limiti per ottenere sgravi contributivi quando si assumono apprendisti, in riferimento anche all’art. 22 della Legge n. 183/2011 che riconosce ai datori di lavoro con nove o meno di nove dipendenti, per i contratti di apprendistato stipulati a decorrere dall’1 gennaio 2012 e prima del 31 dicembre, uno sgravio contributivo del 100% per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
Se vuoi leggere la versione integrale della circolare clicca qui. Sotto ne illustriamo i passaggi fondamentali.
1) definizione e tipologie di apprendistato
La circolare Inps parte dalla definizione dell’apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani suddiviso in 3 tipologie: può esistere l’apprendistato per la qualifica professionale, l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e quello di alta formazione e ricerca.
2) tutele per gli apprendisti
Fino al 31 dicembre2012, gli apprendisti rimangono tutelati dalle assicurazioni IVS, malattia, maternità, assegno per il nucleo familiare, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) e dal 1 gennaio 2013 ASpI (Assicurazione sociale per l’impiego).
3) numero di apprendisti assunti
Sempre fino al 31 dicembre 2012, il numero di apprendisti assunti non può superare quello delle maestranze specializzate e qualificate in servizio.
Dal 1 gennaio 2013 cambia il carico contributivo aziendale, che risentirà dell’aumento derivante dall’1,61% relativo alla nuova forma assicurativa.
Dal 1 gennaio 2013, tra gli apprendisti assunti e le maestranze specializzate e qualificate in servizio, ci deve rapporto di 3 a 2 – ma per le aziende che hanno meno di dieci dipendenti rimane il rapporto del 100 %.
4) incentivi per le aziende
L’articolo 7 comma 9 del T.U. incentiva il mantenimento in servizio dell’apprendista: il regime agevolato si mantiene per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro con l’apprendista, successivo alla fine del periodo di formazione.
Per quanto riguarda lo sgravio contributivo per gli apprendisti assunti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, la circolare INPS ha precisato che si deve far riferimento all’articolo 22 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) la quale prevede un particolare incentivo in favore dei contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1/1/2012 – 31/12/2016: per i datori di lavoro che danno lavoro a un numero di addetti uguale o inferiore a nove è previsto lo sgravio totale dei contributi a loro carico per i periodi contributivi relativi ai primi tre anni di contratto; per quelli successivi al terzo e fino a quando non scade il contratto di apprendistato resta confermata l’aliquota del 10%.
Per la determinazione del requisito occupazionale utile per accedere al beneficio (fino a 9 addetti) va preso in considerazione il momento di costituzione che deve essere tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016.
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