Elevare il grado di tempestività ed accuratezza dell’informazione pubblica sugli interventi infrastrutturali e promuovere un più alto livello di consenso sociale e di partecipazione delle popolazioni interessate alle scelte progettuali e insediative decise dagli organi politici. È questo lo scopo della norma contenuta nell’art. 5 del ddl infrastrutture 2012, oggi all’esame del Consiglio dei Ministri, che ripropone lo strumento della consultazione pubblica per la realizzazione delle opere infrastrutturali di rilevante impatto ambientale, sociale ed economico.
Il ddl infrastrutture 2012 prevede, allo scopo, l’inserimento dell’art. 162-bis nel Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 163/2006). Ma a quali infrastrutture si applicherà questo nuovo dispositivo normativo? Nella relazione tecnica allegata al testo del ddl si precisa che “tenuto conto della portata innovativa dello strumento della consultazione pubblica (…) si è ritenuto in questa fase di circoscrivere la sua applicazione ad alcune grandi opere infrastrutturali”, che saranno individuate dall’elenco contenuto nel Piano Infrastrutture Strategiche.
Come funzionerà la Consultazione Pubblica
Il ddl infrastrutture 2012 prevede che, per ciascuna opera da sottoporre a consultazione pubblica venga istituita una apposita commissione di esperti nei campi dell’ambiente, dell’ingegneria, del giuridico-sociale e dell’economia.
Il procedimento di consultazione pubblica con gli attori locali deve intervenire nella fase iniziale delle decisioni progettuali relative all’opera da realizzare. In ogni caso, i documenti su cui si baserà la consultazione saranno quelli dello studio di fattibilità che dovrà comunque contenere una stima di massima dei costi benefici e un’analisi degli elementi caratterizzanti la struttura sociale ed economica del territorio.
Il ddl infrastrutture 2012 prevede inoltre che la Commissione conduca la consultazione pubblica sul territorio dove sarà realizzata l’infrastruttura e che, al termine del procedimento, venga prodotto un documento non vincolante della Commissione “che dà conto con oggettività di tutte le posizioni e gli argomenti emersi nel corso della consultazione”.
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