Dopo una prima lettura sulle novità del ddl Semplificazioni bis per i settori dell’edilizia, degli appalti, dell’ambiente e della sicurezza, con questo articolo prendiamo in esame cosa cambia per il rilascio del DURC.
Dopo alcune anticipazioni presentate nell’articolo “Durc e sicurezza nei cantieri, ecco le novità del ddl Semplificazioni” ora prendiamo in esame il rilascio del Documento Unico di regolarità contributiva, che viene “semplificato” nell’articolo 7 del nuovo provvedimento.
Si stabilisce che il DURC sia sempre acquisito d’ufficio e inoltre che il Documento unico rilasciato per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi abbia validità di 180 giorni dalla data di emissione con la stessa validità nei confronti di tutte le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori per ogni contratto.
Ricordiamo inoltre che non sarà più obbligatoria la presentazione del DURC da parte del committente o responsabile dei lavori nei cantieri per la regolarità contributiva.
Inoltre il nuovo provvedimento estende la misura compensativa sul rilascio del Durc per chi vanta dei crediti nei confronti delle p.a. Ora possono beneficiare della compensazione anche le imprese e i professionisti ai quali è richiesto il Documento per gli appalti pubblici e nell’ambito degli appalti privati in edilizia e non solo quelli per la fruizione di benefici “normativi e contributivi”
Riportiamo di seguito l’articolo 7 del ddl
Art. 7 (Semplificazioni in materia di DURC)
1. All’articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: “di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” sono soppresse.
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 38, comma 3, le parole da “resta fermo” a “successive modifiche e integrazioni.” sono sostituite dalle seguenti “resta fermo per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.”;
b) all’articolo 118, comma 6, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.”
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 2,al primo periodo le parole “del responsabile del procedimento” sono sostituite dalle seguenti: “dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b)” e le parole “il medesimo trattiene” sono sostituite dalle seguenti: “i medesimi trattengono”;
b) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole “le amministrazioni aggiudicatrici” sono sostituite dalle seguenti:“I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b)” e l’ultimo periodo è soppresso;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:“4. Il documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ha validità di 180 giorni dalla data di emissione. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) utilizzano il documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 3, lettera a) in corso di validità anche per le ipotesi di cui alle lettere
b) e c). Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva ogni 180 giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 3, lettere d) ed e).
3) al comma 5 le parole “le amministrazioni aggiudicatrici” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b)” e l’ultimo periodo è soppresso.
4. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all’articolo 90, comma 9, alla lettera c) le parole da “il documento unico di regolarità contributiva” a “legge 28 gennaio 2009, n. 2,” sono sostituite dalle seguenti “in luogo del documento unico di regolarità contributiva, una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l’amministrazione concedente è tenuta a verificare ai sensi dell’articolo 44-bis del medesimo testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ”.
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