La Corte di Cassazione, con sentenza 16581/2012, ha dichiarato che nel caso di successione di tariffe professionali, allo scopo di stabilire in base a quale di esse deve essere liquidato il compenso dei professionisti, bisogna considerare la natura dell’attività professionale. In conclusione, inoltre, se il compenso deve essere liquidato con criterio unitario, la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione, anche se l’esplicazione dell’attività ha avuto inizio quando era vigente un’altra tariffa.
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Ci sono alcuni casi in cui la prestazione del professionista dura molti anni, come nel caso che la Corte di Cassazione ha preso in esame, e attraverso il quale è arrivata alla sentenza: in quel caso specifico la prestazione ha avuto una durata di 11 anni.
Una delle decisioni più rilevanti consiste nel fatto che non si possono prendere a riferimento le tariffe in corso quando è stato sottoscritto il contratto o sono state espletate le singole attività: il compenso va calcolato in base alla tariffa professionale vigente quando si conclude il lavoro.
Per questo motivo l’incarico conferito ha natura unitaria: non può essere considerato frazionato in rapporto alle diverse prestazioni eseguite.
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