Con la risoluzione n. 32/E del 4 aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sullo scambio energia adottato da un ente pubblico sui suoi impianti per fornire energia solare alle sedi istituzionali.
Secondo le Entrate se la potenza non supera i 20kW si tratta ancora di autoconsumo e non di un’operazione commerciale e, quindi, non è rilevante ai fini Iva.
Nel caso in esame ogni impianto solare è strettamente collegato al consumo della struttura in cui è posto, ragione per cui rientra nelle ipotesi già affrontate nella circolare 46/2007 e nella risoluzione 13/2009, riguardanti l’energia fotovoltaica prodotta dagli enti non commerciali.
In pratica, per questi ultimi, a patto che la potenza dei singoli generatori non vada oltre i 20 kw, non viene considerata venduta l’energia in più “passata” al Gestore dei servizi energetici (Gse).
Si tratta, infatti, di quantità minime che non annullano il principio dell’“autoconsumo” a base della norma.
Superato il limite, l’operazione diventa commerciale e richiede l’emissione di fattura.
In conclusione, per tornare al quesito del Comune, non si configura come attività commerciale la gestione di più impianti fotovoltaici, se ciascuno di essi è a servizio di una sede e ha potenza non superiore a 20 kw, anche quando, considerati invece complessivamente, quel limite viene superato.
Dello stesso tenore la risposta fornita alla seconda domanda riguardante, questa volta, lo “scambio a distanza”.
Ritroviamo, infatti, la medesima linea di confine, i 20 kw, spartiacque tra scambio commerciale e operazione non rilevante ai fini Iva.
Fonte: Fisco Oggi
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