Appalti, Consiglio di Stato: valutare prima gli aspetti tecnici

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È un sentenza del Consiglio di Stato che lo dice: la commissione di gara per l’aggiudicazione di appalti con la Pubblica Amministrazione, in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, deve valutare prima gli aspetti tecnici dell’offerta, poi quelli economici. L’esame delle offerte economiche prima di quelle tecniche costituisce una grave e chiara violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono essere alla base delle gare pubbliche. La sentenza del Consiglio di Stato è la 1862 del 28 marzo 2012.

 

Consiglio di Stato, sentenza 1862 del 28/3/2012

Il principio si applica anche agli appalti pubblici di servizi. Si conferma quanto affermato, in tema di servizi, con sentenza n. 5735 del 2 ottobre 2006: “è fermo e pacifico l’orientamento secondo cui costituisce ordinario quanto inderogabile canone operativo, nelle pubbliche gare, necessario a garantirne la trasparenza, la massima obiettività nell’assegnazione dei punteggi e, in definitiva, la par condicio tra i concorrenti, quello per cui l’assegnazione dei punteggi tecnici – tanto più quando siano frutto di apprezzamento tecnico ampiamente discrezionale, caratterizzato da una molteplicità di fattori di valutazione differenziati – deve precedere la conoscenza delle offerte economiche”

La conoscenza preventiva dell’offerta economica dà la possibilità di modulare il giudizio sull’offerta tecnica in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti, possibilità che inficia la regolarità della procedura (C.d.S., V, 25 maggio 2009, n. 3217; 8 settembre 2010, n. 6509; 21 marzo 2011, n. 1734).
Non è importante che il bando non richiami una specifica disposizione di legge per stabilire quale delle due offerte debba essere esaminata con priorità sull’altra, occorre assolutamente valutare prima le caratteristiche tecniche dell’offerta, poi quelle economiche.

Redazione Tecnica

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