Il Cnappc (Consiglio nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori) ha inviato ai Consigli provinciali una nota riguardante il “Chiarimento sulle norme vigenti di contratto tra l’architetto e il cliente”.
Il Cnappc fa riferimento all’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.
Viene precisato che tra cliente e professionista architetto il compenso deve essere pattuito sulla base concordati tra gli stessi in base a:
– complessità dell’incarico;
– previsione costi fino alla conclusione dell’incarico;
– estremi della polizza di RC professionale con relativi massimali.
Il Cnappc sostiene che il contratto deve essere redatto in forma scritta e deve descrivere l’incarico professionale stabilendone il compenso, che può essere rimodulato in caso di eventuali varianti o di maggiori oneri imprevedibili al momento dell’affidamento. Il compenso deve essere stabilito sulla base di parametri espliciti, che il professionista deve concordare con il cliente.
I parametri possono essere:
– il costo orario delle prestazioni necessarie al rilievo;
– quello relativo alla produzione grafica necessaria allo svolgimento della prestazione;
– quella definizione e stesura della progettazione nelle fasi;
– quello relativo allo svolgimento della direzione e contabilità dei lavori;
– il costo a forfait, da integrare con l’utile, in modo analitico e con aggiunta delle spese.
Il Consiglio nazionale degli Architetti produrrà a breve una serie di strumenti informativi utili come esempi da utilizzare autonomamente e liberamente.
Per la determinazione del compenso il professionista potrà attingere alla tariffa professionale da utilizzare soltanto come termine di valutazione senza utilizzarne tutte le voci.
Gli Ordini provinciali non possono indicare un solo parametro o una sola tipologia contrattuale.
È necessario sottolineare anche un altro problema in merito alle professioni: quello della soglia per affidamenti diretti dei servizi di architettura e di ingegneria di importo inferiore a 40.000 da parte del responsabile del procedimento. Il problema era stato già oggetto di una richiesta di parere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dal Consiglio nazionale degli architetti.
L’Autorità (16 novembre 2011) aveva già precisato che l’innalzamento della soglia da 20.000 a 40.000 euro contenuta nella legge n. 106/2011, si applica anche ai servizi di ingegneria e di architettura: per importi inferiori a 40.000 euro è possibile utilizzare l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.
Dello stesso parere è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il problema ha origine dal mancato coordinamento tra l’articolo 125, comma 11 del Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006) e il 267 del Regolamento di attuazione (d.P.R. 207/2010) così come sono stati modificati dal Decreto Sviluppo e dalla legge di conversione n. 106 del 12 luglio 2011.
Nell’articolo 267 non è stato modificato il limite di corrispettivo di 20.000 euro per l’affidamento in economia dei servizi di architettura e di ingegneria. Può trattarsi di una svista del legislatore. L’Autorità nel proprio parere ha già precisato che, in seguito alla modifica della normativa di rango primario, le correlate disposizioni di livello regolamentare devono essere interpretate in senso conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario.
Perciò sembra definitivo: l’innalzamento della soglia 40.000 per l’affidamento diretto dei servizi da parte del responsabile del procedimento è un dato di fatto.
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