Con la risoluzione n.25/E dell’Agenzia delle Entrate, diffusa oggi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione “prima casa” si applica, limitatamente all’imposta di registro, anche alle sentenze dichiarative dell’acquisto per usucapione, a patto che l’immobile sia destinato a prima abitazione.
La precisazione resta in linea con la pronuncia della Corte di Cassazione relativa all’equiparazione della tassazione delle sentenze per usucapione a quella degli atti di trasferimento della proprietà, tra cui, per esempio, gli acquisti di immobili destinati a unità residenziali.
L’effetto di questa parificazione ha condotto la Corte a ritenere che “i benefici fiscali previsti per l’acquisto a titolo oneroso della ‘prima casa’ si applicano anche alle sentenze dichiarative dell’acquisto per usucapione”.
Naturalmente, a patto che l’immobile usucapito sia destinato a prima abitazione, condizione questa che vincola di fatto la possibilità di fruire o meno del beneficio, che resta comunque subordinato alla
presenza di tutte le condizioni stabilite dalla norma.
Nel caso dell’usucapione, l’ampiezza e l’entità dell’agevolazione “prima casa”, come sottolineato dalla Corte e illustrato nella risoluzione, non si estende oltre l’imposta di registro, lasciando quindi fuori dalla portata effettiva del beneficio le imposte ipotecarie e catastali.
La verifica dei requisiti richiesti per l’agevolazione, come spiega la risoluzione, sarà effettuata dalla stessa Agenzia delle Entrate con riferimento alla data della sentenza con cui è sancito l’acquisto per usucapione dell’immobile da destinare a prima casa e non dalla data, ab origine, da cui si esplicano gli effetti giuridici della stessa.
Fonte: Agenzia delle Entrate
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