Tariffe professionali. È inesistente il progetto parzialmente esecutivo

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In sede di determinazione giudiziale dell’onorario professionale di un ingegnere o di un architetto, il giudice non può definire un progetto come ‘parzialmente’ esecutivo. In altre parole non esiste attività che si ponga a mezza via tra il progetto di massima e il progetto esecutivo: un progetto o è di massima o è esecutivo.

 

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione si è così pronunciata sul tema della liquidazione di un compenso professionale, stabilendo che le tariffe di ingegneri e di architetti non permettono di individuare una prestazione relativa a un progetto, appunto, ‘parzialmente’ esecutivo.

 

Nel caso in cui non sia immediatamente evidente a che tipo di progetto si debba fare riferimento per la liquidazione del compenso, si legge nel testo della sentenza, occorrerà riferirsi al c.d. principio di prevalenza.

 

In ogni caso la Suprema Corte ha esplicitato che è di massima un progetto che esprime le linee essenziali e le direttive generali dell’opera, mentre è un progetto esecutivo quello che presenta tutti i dati e le informazioni necessarie per la concreta attuazione dell’opera

Redazione Tecnica

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