Nelle aree sottoposte alla disciplina antisismica è vietato, nel caso di edifici contigui, costruire in appoggio del muro della struttura vicina, come stabilito dalle norme generali del codice civile (artt. 874, 876, 884).
La Corte di Cassazione si è così pronunciata nella sentenza n. 23854 del 15 novembre 2011, stabilendo che, in zona sismica, nel caso di costruzioni contigue ciascun edificio deve costituire una struttura a sé stante, mediante l’adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera e indipendente oscillazione tra gli stessi.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento