Realizzazione cancellata: è attività edilizia libera? Dipende

La realizzazione di una modesta cancellata rientra nell’attività edilizia libera? Oppure è richiesto il permesso di costruire o una SCIA? E l’autorizzazione paesaggistica ci vuole? Dipende. Una recente sentenza

Mario Petrulli 02/11/22

La realizzazione di una modesta cancellata rientra nell’attività edilizia libera? Oppure è richiesto il permesso di costruire o una segnalazione certificata di inizio attività? E l’autorizzazione paesaggistica ci vuole? Dipende. Vediamo una recente sentenza.

Come è noto, il provvedimento che ingiunge la demolizione di opere assoggettate a permesso di costruire costituisce un atto a carattere vincolato e presuppone puramente e semplicemente il rilievo dell’esistenza di opere soggette a permesso di costruire e della loro realizzazione in difetto di titolo.[1]

È, per definizione, soggetta al rilascio del permesso di costruire ogni attività che comporti la trasformazione del territorio mediante l’esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi ove il mutamento e l’alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico o anche solo funzionale; pertanto, il titolo abilitativo edilizio è richiesto sia nel caso di realizzazione di opere murarie sia quando si intenda realizzare un intervento sul territorio che, pur non richiedendo opere in muratura, comporti la perdurante modifica dello stato dei luoghi[2].

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Tanto premesso, applicando le suesposte linee ermeneutiche, il TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 21 ottobre 2022, n. 2775, ha affermato che rientra nell’attività edilizia libera (ex art. 6 del Testo Unico Edilizia – DPR n. 380/2001), senza neanche la necessità di una DIA/SCIA[3], la realizzazione di:

  • un cancello di ferro installato dove in precedenza vi erano i resti di una vecchia inferriata”, con piccole grate ai lati;
  • una cancellata metallica, delle dimensioni di mt. 0,70 X 1,95 circa, costituita da un’anta realizzata con profili scatolari 2 rettilinei lisci a sezioni e spessori variabili, completa di serratura con chiave e maniglia”.

Secondo i giudici, le opere sono “evidentemente prive di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, non dispiegando alcun impatto rilevante sull’assetto edilizio circostante, proprio in ragione della loro scarsa consistenza strutturale e funzionale”; conseguentemente, non si può configurare la necessità del preventivo permesso di costruire[4] e l’eventuale ordinanza di demolizione, ove adottata, risulta illegittima.

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Parimenti, nel caso specifico, è stato evidenziato che, poiché si era dinanzi ad una sostituzione di una precedente inferriata[5], non si poneva neanche la necessità di richiedere l’autorizzazione paesaggistica: ed infatti, il punto A.13 dell’Allegato A del DPR n. 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), considera eseguibili senza autorizzazione gli “Interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi dei Codice, articolo 136, comma l, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico- testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici”.

Diversamente, serve l’autorizzazione semplificata, ai sensi del punto B.21, per la “realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici”.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Consigliamo

 

[1] TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 1° settembre 2021, n. 5677.

[2] TAR Umbria, sez. I, sent. 6 novembre 2020, n. 486.

[3] TAR Basilicata, sez. I, sent. 9 marzo 2020, n. 192, con riferimento ad “una recinzione metallica con paletti di ferro e cancello”.

[4] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 8 febbraio 2021, n. 340: “L’installazione di un cancello, non comportando di norma trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, non richiede il rilascio di una concessione edilizia ma di una semplice autorizzazione (D.I.A.), la cui mancanza non consente di disporre la demolizione, ma comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 37, d. P. R. n. 380 del 2001 (T. A. R. Campania – Napoli, Sez. II, 11/10/2013, n. 4572). La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che i cancelli non sono soggetti a permesso di costruire, poiché trattasi in definitiva di opere prettamente pertinenziali volte ad un miglior godimento della proprietà (T. A. R. Sicilia – Catania, Sez. III, 19/05/2020, n. 1097)”.

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 7 febbraio 2019 n. 270: “L’apposizione di un piccolo cancello in ferro, semplicemente ancorato al suolo per il tramite di due piccoli appoggi di cemento non è idonea ad alterare, in modo permanente e durevole, l’assetto urbanistico-edilizio del territorio e, come tale, non necessita né del preventivo rilascio di un permesso di costruire né di una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 23 DPR n. 380/2001 […]”.

[5] Invece, “l’arretramento del muro di cinta rispetto a quanto assentito e la conseguente installazione ex novo di un cancello in ferro con collocazione diversa rispetto a quella progettata costituisce intervento diverso dalla manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni e muri di cinta, potendosi collocare tra gli interventi di cui all’allegato B, punto B.21, soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata”: TAR Umbria, sez. I, sent. 11 novembre 2021, n. 805.

Similmente, secondo il TAR Toscana, sez. III, sent. 23 luglio 2021, n. 1104, la sostituzione di un “precario cancelletto in legno” con un cancello in metallo richiede l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell’intervento in questione, essendo un intervento innovativo e non meramente conservativo.

Immagine: iStock/profeta

Mario Petrulli

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