Tra le modifiche all’impianto normativo dei bonus fiscali apportati dalla legge di bilancio, una molto rilevante è stata quella fortemente voluto dal commissario alla ricostruzione post sisma 2016 Giovanni Legnini, che all’art. 119 del Dl 34/2020 va ad aggiungere il comma 8-ter: “Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento“.
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Si tratta di una proroga importante, valevole sia per i condomini che per le unifamiliari, che darà una forte spinta all’organizzazione e alle tempistiche della ricostruzione; tema quest’ultimo che lo stesso Legnini portò all’attenzione del Parlamento: “La maggior parte degli interventi che dobbiamo eseguire, circa 40 mila, riguarda edifici mono e bifamiliari, per gran parte dei quali i benefici fiscali termineranno a giugno 2022. Nei centri storici molto spesso si devono ricostruire interi aggregati, dove possono coesistere condomini e edifici unifamiliari, con un progetto unitario, molto difficile se non impossibile da realizzare se solo alcune delle unità immobiliari presenti può godere del beneficio delle detrazioni”.
Chiariamo nel dettaglio alcuni punti che interessano i beneficiari dell’agevolazione.
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L’estensione del 110 al 2025 riguarda solo gli edifici lesionati dal sisma?
Le modifiche inserite con la Legge di Bilancio 2022 avevano generato da subito alcuni allargamenti interpretativi; da una lettura pedissequa pareva infatti che il comma 8-ter fosse valevole indipendentemente dallo stato dell’edificio e dal suo eventuale danneggiamento. Tenendo quindi conto dei numerosi Comuni che dal 2009 a oggi hanno dovuto dichiarare in Italia lo stato di emergenza, per periodi anche esigui, era evidente come tale misura avesse una portata notevole.
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A limitarne la possibilità è quindi intervenuta l’AdE con la Risoluzione 8/E del 15 febbraio 2020, dichiarando che le disposizione di cui al nuovo comma 8-ter si applicano agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato – mediante scheda AeDES o documento analogo – il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Nella medesima risoluzione l’AdE precisa anche che il richiamo contenuto nel citato comma 8-ter, al comma 4-ter del medesimo articolo, comporta che l’aumento ivi previsto del 50 per cento del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici – nell’ambito della ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni richiamati nel medesimo comma 4-ter, in alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici stessi – riguarda le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per le quali il Superbonus spetta nella misura “piena” del 110 per cento.
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Superbonus fino al 2025. Può averne diritto anche una unifamiliare (zona cratere) che ha già ricostruito e avuto i fondi del terremoto?
Ai fini del riconoscimento della possibilità di ottenere la detrazione con aliquota piena fino al 2025 conta il fatto che l’immobile si trovi in un comune nel quale è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Di conseguenza è possibile sicuramente per le unifamiliari e non c’è alcuna differenza in riferimento al fatto che si tratti di interventi strutturali o per l’efficientamento energetico.
In entrambi i casi, comunque, è possibile ottenere la detrazione fiscale maggiorata esclusivamente per la quota di spesa che eccede il contributo per la ricostruzione eventualmente già ottenuto >> ne abbiamo parlato in dettaglio nell’articolo Superbonus e contributi per la ricostruzione sono cumulabili
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