Cedere il credito superbonus a sé stesso? Il professionista non può

Il professionista non può cedere il credito a se stesso, questo perché la persona fisica che svolge l’attività professionale non può coincidere con il soggetto terzo

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Per usufruire dei bonus fiscali edilizi tra le opzioni possibili vi sono la cessione del credito e lo sconto in fattura, regolamentate all’art. 121 del decreto Rilancio (dl 34/2020) dove viene riconosciuta l’opportunità a tutti i contribuenti, quindi non solo ai soggetti IRPEF ma anche ai soggetti IRES.

All’articolo “Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali” viene stabilito che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

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a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Ma un professionista può cedere il credito a sé stesso, e quindi utilizzare il credito in compensazione sugli F24 derivanti dalla sua attività professionale?

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Cessione o sconto. Tutti i bonus

Prima di analizzare il caso, facciamo un riassunto su quali sono i bonus verso i quali è possibile esercitare le due opzioni. L’opzione per la cessione o sconto come specificato, riguarda gli interventi che danno diritto a:

• Superbonus energetico detrazione 110%;
• Superbonus consolidamento antisismico detrazione 110%;
• Sismabonus acquisto detrazione 110%;
• bonus facciate detrazione 90%;
• sismabonus detrazioni 70%, 75%, 80%, 85% soggetti IRES;
• ecobonus detrazioni 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%;
• recupero del patrimonio edilizio detrazione 50%;
• acquisto immobili ristrutturati da impresa detrazione 50%;
• installazione di impianti fotovoltaici detrazione 50%;
• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici detrazione 50%.

Per poter effettuare l’opzione per la cessione del credito da Superbonus è obbligatorio ottenere il visto di conformità sulla documentazione relativa all’intera pratica. Il visto può essere apposto da un professionista abilitato o da un CAF.

Per effettuare la cessione del credito per le altre detrazioni non occorre il visto di conformità.

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Il professionista non può cedere il credito a se stesso

Il quesito è stato analizzato da Silvio Rivetti su L’Esperto Risponde de Il Sole 24 Ore. Il caso interessa un professionista che ha effettuato lavori per la propria abitazione, soggetti al superbonus 110%. In questi casi, il professionista può cedere il credito a sé stesso, e quindi utilizzare il credito in compensazione sugli F24 derivanti dalla sua attività professionale?

Nella Guida Superbonus delle Entrate, si legge che la cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o
    d’impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Con la circolare 24/E/2020 viene chiarito che la cessione del credito è consentita ed è configurata come libera, purché sia eseguita a favore di un qualunque soggetto terzo. Ciò significa che il professionista non può cedere il credito a se stesso, questo perché la persona fisica che svolge attività professionale non può assumere la qualifica di soggetto terzo rispetto alla propria veste di persona fisica che, agendo come tale e al di fuori dell’esercizio della propria professione, effettua i lavori agevolabili sulla propria abitazione.

>> SAL cessione crediti e sconto in fattura. Sì per superbonus no per altri bonus edilizi

Il professionista potrà, quindi, avvantaggiarsi del beneficio fiscale del 110% soltanto attraverso dichiarazione, in termini di detrazione Irpef.

Altro caso è quello che potrebbe verificarsi nell’ipotesi in cui il professionista svolgesse l’attività professionale in qualità di socio di una società. In questa situazione il beneficiario dell’agevolazione potrebbe cedere a tale soggetto terzo il suo credito, non essendoci ostacolo verso la sua qualifica di socio.

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