Nelle prescrizioni del decreto Semplificazioni-bis poi convertito in legge 108/2021 sono state inserite alcune integrazioni che incidono sulle funzioni del Rup con una serie di nuove attività che questa figura è chiamata a svolgere; prima di analizzarle nel dettaglio è necessario fare una precisazione:
- un primo ambito delle nuove funzioni assegnate al Rup costituisce una prescrizione di funzioni conseguenti ovvero si tratta di attività generate dalla nuova norma e che ricadono, per competenza, nell’ambito delle attività normalmente svolte dal Rup – queste attività si vanno, pertanto, ad integrare con le normali mansioni di questo tecnico o del suo ufficio di appartenenza;
- un secondo gruppo di attività è costituito da nuove funzioni assegnate che il d.l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 inquadra come azioni totalmente nuove ed espressamente ricadenti nelle competenze del Rup e in tal senso a lui e solo a lui riconducibili anche in termini di responsabilità e che costituiscono una mansione aggiuntiva rispetto al passato.
>> Vorresti rimanere aggiornato su questo tema? Ricevi direttamente le notizie
Non perderti
Funzioni conseguenti
Al primo gruppo – funzioni conseguenti – appartengono le mansioni ricadenti sul Rup in relazione alle nuove attività previste dal d.l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 dai seguenti articoli:
- art. 6 = monitoraggio e rendicontazione del PNRR – raccolta e trasmissione dati sullo stato di attuazione del programma;
- art. 7 = controllo, audit, anticorruzione e trasparenza – raccolta e trasmissione della documentazione;
- art. 9 = attuazione degli interventi del PNRR – controlli di legalità e amministrativi – contabili;
- art. 10, comma 6 = misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici – procedure di affidamento eseguibili per il rafforzamento, anche con figure esterne all’amministrazione, a supporto delle strutture tecniche esistenti;
- art. 11 = rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti – procedure, soggetti e predisposizioni finalizzate al rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche delle pubbliche amministrazioni;
- art. 25, comma 4-ter = determinazione dell’Autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto – presentazione dell’istanza per l’avvio del procedimento;
- art. 29, comma 2 = Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti – autorizzazione paesaggistica – poteri della Soprintendenza speciale e poteri di avocazione;
- art. 33, comma 1 = misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana – categorie di immobili, interventi attuabili e rientranti nella CILA, procedure di presentazione della CILA;
- art. 44, commi 2 e 4 = semplificazione procedurali in materia di opere pubbliche – procedura della verifica preventiva dell’interesse archeologico e trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica – termini dell’iter; procedura per la convocazione della conferenza di servizi per gli interventi di cui all’Allegato IV del d.l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
- art. 48, comma 3 e 5 = semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea – variazioni delle procedure di affidamento per ragioni di estrema urgenza a causa di circostanze impreviste e imprevedibili; affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dell’intervento (appalto integrato);
- art. 50, comma 2 = semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC – costituzione e funzionamento del collegio consultivo tecnico (L’Organo della stazione appaltante competente per l’attivazione delle procedure per la nomina del collegio consultivo tecnico è il Rup);
- art. 51 = modifiche al d.l. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020 – procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture sotto-soglia.
Potrebbe interessarti: Il Decreto semplificazioni cambia il Codice dei Contratti
Funzioni assegnate
Al secondo gruppo – funzioni assegnate – appartengono le mansioni totalmente nuove e specificamente assegnate al Rup, in relazione alle attività disciplinate dal d.l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, dai seguenti articoli:
- art. 40, comma 2 = semplificazione del procedimento di autorizzazione di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l’infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari – individuazione del Rup come soggetto deputato alla convocazione della conferenza di servizi con le amministrazioni, enti e gestori per il rilascio delle necessarie autorizzazioni;
- art. 48, comma 2 = semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC – individuazione del Rup ai fini della validazione e dell’approvazione delle varie fasi progettuali anche in corso d’opera;
- art. 48, comma 5 = semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC – procedura per la conferenza di servizi per la quale è il responsabile unico del procedimento che avvia le procedure per l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto.
Vuoi sapere di più sul PNRR?
Consigliamo
A proposito di RUP, consigliamo il quaderno Funzioni e responsabilità del RUP nell’ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che risponde ad una precisa esigenza: quella di accompagnare il tecnico in tutte le fasi del processo di attuazione di contratti pubblici per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture potendo fare riferimento ad un supporto operativo completo e di immediata efficacia.
Foto:iStock.com/Clerkenwell
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento