Con un nuovo chiarimento delle Entrate (*NOTA – La fonte è FiscoOggi, che al momento ha rimosso la notizia. Si attendono pertanto nuove conferme da parte delle Entrate sulla questione) viene precisato che nel calcolo del limite di spesa Superbonus è necessario considerare le unità immobiliari censite in catasto prima dell’inizio dei lavori, incluse le pertinenze.
La precisazione è contenuta nella risposta n.568/2021 con la quale si torna a parlare del tema fruibilità Super Detrazione 110% (disciplinata all’art. 119 del dl 34/2020).
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Nella risposta si legge che l’istante è comproprietario, con altra persona fisica, di un fabbricato composto da un’unità abitativa (A/3) e da due pertinenze (una accatastata C/6, destinata ad autorimessa, e una, accatastata C/2, destinata a magazzino) e che ha intenzione di eseguire alcuni interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico, quindi di usufruire del superbonus 110%.
Il dubbio posto dall’istante è sul numero delle unità immobiliari da considerare nel calcolo del limite di spesa Superbonus dato che a lavori conclusi, risulterà variata la destinazione d’uso di una porzione del magazzino, che comporterà quindi la creazione di altra unità a destinazione residenziale (da accatastare in categoria A/3).
Ecco il chiarimento delle Entrate sulla questione.
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Nuove unità post lavori non concorrono al calcolo del limite di spesa
Entrate risponde, precisando che nel caso di interventi su un edificio composto da una unità abitativa e da due pertinenze, una accatastata come autorimessa e l’altra come magazzino, nella verifica del limite di spesa sui cui calcolare la detrazione, è necessario considerare tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio censite in Catasto prima dell’inizio dei lavori, incluse le pertinenze.
Non va ad incidere ai fini del Superbonus il fatto che al termine dei lavori sarà realizzata un’ulteriore abitazione tramite suddivisione di quella preesistente. Una considerazione che va di pari passo con quanto stabilito dalla normativa e dalla prassi in tema di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi antisismici (articolo 16 Dl n. 63/2013) che prevede per il calcolo del limite di spesa, in caso di accorpamento o di suddivisione del fabbricato, il riconoscimento della situazione iniziale degli immobili, e non quella risultante alla fine dei lavori.
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Quali sono i limiti di spesa per gli interventi trainanti?
Isolamento termico
La detrazione per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
- 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale
La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
- 20 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- 15 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
La detrazione spettante per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (art. 119, comma 1, lettera c) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30 mila euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Riduzione rischio sismico
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96 mila euro per unità immobiliare per ciascun anno. Parliamo del Sismabonus così come stabilito ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.
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Quali sono i limiti di spesa per gli interventi trainati?
Il superbonus spetta anche per gli interventi trainati (se eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli trainanti) nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento.
Rientrano anche gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche (limite di spesa pari a 96 mila euro), aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (limite di spesa 1.200 – 2.000 euro), per l’installazione di impianti solari fotovoltaici (l’ammontare complessivo delle spese non deve essere superiore a 48 mila euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico; nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica il predetto limite di spesa è ridotto ad 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale anche su strutture pertinenziali agli edifici).
In caso di interventi trainati per l’efficientamento energetico delle unità immobiliari il limite massimo di detrazione ammissibile è di 60 mila euro per unità immobiliare, quindi in caso di superbonus il limite di spesa sarà di 54.545 euro.
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Foto:iStock.com/PeopleImages
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