Pergola, si può realizzare anche in una zona con dei vincoli?

Il piano paesaggistico e le norme urbanistiche possono impedire la realizzazione di questa struttura leggera, anche se aderente al fabbricato? Vediamo nel dettaglio

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Il paesaggio è definito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) come un “territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori umani e/o naturali“. I beni paesaggistici, sono immobili o aree di valore e di pregio, importanti rispetto al contesto in cui si trovano, per cui sono sottoposti a dei vincoli, cioè a limitazioni progettuali a causa della loro rilevanza per il pubblico interesse. I vincoli si dividono in generale in: ricognitivi, conformativi e urbanistico-edilizi. I primi derivano dalla ricognizione dei caratteri fisici che sono intrinsechi nel territorio o alle costruzioni che insistono su di essi e possono essere:

  • i vincoli previsti dalla L 1089/39 tutela delle cose di interesse artistico e storico (ora dentro il Codice);
  •  i vincoli paesistici sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche (L.1497/39) e la Legge Galasso sulla tutela delle cose di particolare interesse ambientale ( ora dentro il Codice);
  • vincoli idrogeologici (erosione, esondazione), boschivo, forestali.

Tra i territori di interesse paesaggistico e sottoposti a vincoli ci sono anche i territori costieri in una fascia di 300 metri.

Ma se si volesse costruire una pergola entro questa fascia pertinenziale sottoposta a tutela, sarebbe possibile attuare l’intervento? Vediamo un caso pratico.

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Il progetto di una pergola in una zona con dei vincoli

Il caso. Il proprietario di una casa di 35 metri quadrati, collocata entro i 300 metri dalla linea della battigia (a 50 metri) riesce a ottenere -dopo 6 Conferenze di servizi- l’autorizzazione per la ristrutturazione del fabbricato, ex rudere di un “stazzo di pietra”. Dopo la fine lavori, viene ottenuta l’agibilità. Tutto questo nel 2016, 3 anni più tardi il proprietario presenta un progetto di una pergola con “struttura ad elle, aderente al fabbricato restaurato, di circa 38 metri quadri” realizzata con sei pali di ferro e graticcio per l’ombra. La richiesta viene presentata al Settore Tecnico e Tutela del Paesaggio del comune di Olbia, con la giustificazione di cercare di schermare il fabbricato, essendo un punto facilmente colpito dal caldo del sole d’estate. Nella pratica si risaltava il fatto che la pergola era pensata: “nel rispetto delle tradizioni galluresi, è stata progettata a cielo aperto, non “coperta” da strutture piene, ma dotata (solo) di un’intelaiatura idonea per lo sviluppo di uva rampicante a tendone”.

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Il parere negativo delle norme urbanistiche e paesaggistiche

Inizialmente, l’Ufficio Tutela del Paesaggio e il Settore Edilizia privata del comune di Olbia dà parere negativo nei confronti della realizzazione della pergola, collegandosi sia alle norme urbanistiche, sia a quelle paesaggistiche. Stessa opinione viene rilasciata dal comune che afferma: “l’intervento proposto non è conforme alla normativa urbanistica edilizia in quanto la realizzazione della pergola contrasta con l’Art. 14 – Zone di interesse naturale (H), allegate al Pdf “. Nella stessa normativa si prevede che “gli edifici esistenti in questa zona potranno comunque subire interventi di ristrutturazione e consolidamento senza modifica di sagome e aumento di volume“.

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La pergola rientra nelle opere di “edilizia libera”

Successivamente, viene fatto ricorso al Tar di Cagliari il 4 febbraio del 2020. Si costituisce in giudizio sia l’amministrazione comunale sia la Sovraintendenza tutela paesaggio. Il ricorso viene accolto poiché emerge il fatto che la pergola rientra tra le opere di “edilizia libera” e che nella zona interessata sono consentiti lavori di ristrutturazione e consolidamento senza aumento di volume. Oltre a questo, viene aggiunto che è possibile “per gli edifici legittimamente esistenti in questa zona, la realizzazione di volumi tecnici strettamente necessari alla funzionalità” della struttura.

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Le normative urbanistiche e paesaggistiche non impediscono la realizzazione della pergola

Allorché, i giudici affermano che: “la valutazione che è stata espressa dal Comune, negativa (ritenuta necessitata), sia per il profilo edilizio che paesaggistico, si configura illegittima in considerazione della modalità costruttiva dell’opera pertinenziale“. E “la normativa urbanistica e paesaggistica non è impeditiva alla realizzazione della struttura per l’ombreggio“. Inoltre, viene presa in considerazione la posizione della pergola “in aderenza” all’immobile, per cui per le sue intrinseche caratteristiche costruttive non comporta l’alterazione dello stato naturale della vegetazione. I giudici concludono così: “In definitiva non può essere condivisa la tesi espressa dall’amministrazione che sostiene l’irrealizzabilità della pergola, pertinenza del fabbricato (stazzo) che è stato restaurato in forza di idoneo titolo».

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Per cui, grazie al ricorso presentato dal cittadino di Olbia nei confronti l’amministrazione comunale e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Sassari e Nuoro, i provvedimenti impugnati vengono annullati con la sentenza del Tar di Cagliari (355/2021). Quindi, da questo caso pratico si evince che il piano paesaggistico e le norme urbanistiche non possono impedire la realizzazione di una pergola per l’ombra, anche se in zona tutelata.

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Redazione Tecnica

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