Gli incentivi per le funzioni tecniche sono disciplinati dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 che, al secondo comma, individua i campi di applicazione del 2% riconducibili alle seguenti attività:
- programmazione della spesa per investimenti;
- valutazione preventiva dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- svolgimento delle mansioni di Rup;
- direzione dei lavori;
- direzione dell’esecuzione;
- collaudo tecnico amministrativo;
- verifica di conformità;
- collaudatore statico.
Restano, pertanto, fuori dall’applicazione dell’incentivo del 2% le attività di progettazione, verifica del progetto e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e ulteriori altri incarichi (consulenze specialistiche) se ritenute necessarie a supporto dell’attività del Rup e che devono essere conferiti in conformità con le procedure indicate dal codice.
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L’applicazione degli incentivi
Nei successivi schemi di sintesi sono riportate le attività incluse ed escluse dall’applicazione dell’incentivo destinato, in ogni caso, esclusivamente al personale interno della stazione appaltante.
La deliberazione n. 186/2017/PAR del 14 /12/2017 della Sezione di controllo della Corte dei conti Toscana evidenziava la discontinuità della ratio del codice dei contratti che è finalizzata a valorizzare e premiare la crescita dei profili tecnici della pubblica amministrazione ritenendo necessario, in coerenza con tale orientamento, l’erogazione degli incentivi anche per gli appalti di servizi e forniture prevista dal d.lgs. 56/2017.
In relazione a questa previsione normativa è necessario segnalare che dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 56/2017 l’incentivo del 2% è previsto anche nel caso di appalti relativi a servizi e forniture quando viene nominato il direttore dell’esecuzione.
Di fatto questo è il passaggio che porta gli incentivi per servizi e forniture a configurarsi non più come spesa finalizzata agli investimenti ma come spesa di funzionamento a tutti gli effetti in coerenza con quanto disposto dall’articolo 1, comma 526 della legge di bilancio n. 205/2017 che prevede che gli oneri relativi agli incentivi per le funzioni tecniche vadano imputati nello stesso capitolo di bilancio dei lavori, servizi e forniture.
Per la copertura finanziaria degli incentivi (altra modifica introdotta dal correttivo) nell’ambito della costituzione del fondo già richiamato e non superiore al 2% dell’importo a base d’asta dei lavori, servizi e forniture.
La copertura di spesa viene individuata all’interno degli importi stanziati per il progetto (parte B del quadro economico); ai fini dell’assegnazione delle risorse va prevista una ripartizione, per ciascuna opera, in una quota dell’ 80% da destinare alle funzioni tecniche indicate e una quota del 20% da accantonare per l’acquisto, da parte dell’ente, di beni, strumentazioni e tecnologie finalizzati a progetti di innovazione, modellazione elettronica, banche dati e procedure informatizzate per il miglioramento della capacità di spesa dell’ente (nel caso di finanziamenti europei o a destinazione vincolata la quota del 20% non può essere utilizzata).
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In particolare l’ottanta per cento [1] delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 113 del codice è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nonché tra i loro collaboratori.
Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto.
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La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo del destinatario delle risorse (a tale proposito si segnala anche quanto disposto sul trattamento accessorio dalla Corte dei conti con la Deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG).
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La gestione della documentazione per la verifica di questo aspetto rientra nelle competenze esclusive dell’amministrazione e dei relativi soggetti responsabili della gestione tecnico-amministrativa degli interventi anche ai fini della certificazione di elementi (non superamento dell’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo) che afferiscono ai dati sensibili del personale dipendente e in quanto tali visionabili solo dal personale autorizzato.
Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell’articolo 113 del codice [2]. L’incentivo non è assegnabile al personale con qualifica dirigenziale.
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Il restante 20% [3] delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
Gli incentivi negli interventi di manutenzione
Questa nuova condizione normativa ha generato una serie di riflessioni sull’applicabilità di tale riconoscimento economico che, fino ad oggi, era stato considerato non erogabile per una serie di attività quali gli interventi di manutenzione che l’articolo 93, comma 7-ter del precedente d.lgs. 163/2006 (ora abrogato) aveva chiaramente escluso dalla possibilità di assegnazione.
Anche le Sezioni regionali della Corte dei conti si sono pronunciate, spesso in modo difforme, sulla possibilità di riconoscimento dell’incentivo per le attività di manutenzione e tale situazione ha portato la Sezione delle Autonomie a ritenere di doversi esprimere (anche in relazione alla richiesta specifica presentata dalla sezione regionale dell’Umbria nel 2018 alla sezione delle Autonomie) su tale fattispecie.
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Prima di tale pronunciamento della Sezione Autonomie della Corte dei conti c’era stata la deliberazione n. 186/2017/PAR del 14 /12/2017 della Sezione di controllo della Toscana in cui si evidenziava la discontinuità della ratio della nuova normativa che è finalizzata a valorizzare e premiare la crescita dei profili tecnici della pubblica amministrazione prevendendo, in coerenza con tale orientamento, l’erogazione degli incentivi anche per gli appalti di servizi e forniture.
Sulla base delle considerazioni esposte e in relazione al fatto che i lavori di manutenzione di una certa complessità, per loro natura, consistono in un’opera che interviene sugli aspetti strutturali, tecnologici e impiantistici di un manufatto, è possibile annoverare tali interventi, a pieno titolo, nella categoria dei lavori e in particolare nel quadro degli appalti pubblici di lavori in quanto negli appalti di manutenzione è possibile realizzare tutte le attività tecniche previste dal secondo comma dell’articolo 113 del d.lgs. 50/2016, condizione che si verifica soprattutto nel caso di appalti di particolare complessità.
In questo senso si è pronunciata la Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG del 9/1/2019 – Sezione delle Autonomie che ha riconosciuto l’erogabilità dell’incentivo anche nel caso di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, stabilendo, nel disposto della deliberazione indicata, che:
“Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.”
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Gli incentivi per la centrale di committenza
Per quanto riguarda le amministrazioni che decidono di avvalersi di una centrale di committenza (v. articolo 38 del d.lgs. 50/2016) queste possono destinare la quota del 2% per incentivi o parte della stessa ai dipendenti di tale centrale. In particolare il successivo comma 5 dell’articolo 113 del codice specifica che per i compiti svolti dal personale di una centrale di committenza nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale di committenza, una quota parte non superiore a un quarto dell’incentivo del 2% previsto dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 per le funzioni tecniche.
In considerazione del fatto che gli incentivi sono destinati alle funzioni svolte dal solo personale, questa previsione di costi deve essere, comunque, valutata anche in ragione dei costi effettivi che devono essere sostenuti dalla centrale di committenza e che interessano:
- le spese per le commissioni di gara e gli onorari dei singoli commissari (con una valutazione del tempo commisurata anche sul numero delle offerte);
- le spese di vitto e alloggio dei commissari;
- le eventuali spese per la pubblicità non obbligatoria;
- un’adeguata valutazione delle spese generali rapportate all’importo della gara;
- i costi del contenzioso, che sono a carico della centrale di committenza.
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La corresponsione dell’incentivo
La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente previo accertamento delle specifiche attività effettivamente svolte dai dipendenti interessati e in coerenza con le percentuali indicate dal regolamento interno.
Ai fini dell’erogazione degli importi imputabili agli incentivi per le attività tecniche e amministrative la documentazione da predisporre risulta essere:
- la determina di nomina del Rup;
- la determina di approvazione, ad attività ultimate, (con riferimento al regolamento approvato dall’amministrazione) del dirigente o del Rup che documenti l’effettivo completamento delle attività con l’indicazione delle persone impegnate e dei singoli importi assegnati a ciascun soggetto inclusa specifica dichiarazione di non superamento dell’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo per ciascun dipendente.
NOTE
[1] Articolo 113, comma 3 del d.lgs. 50/2016.
[2] Il fondo delle risorse finanziarie da destinare sia agli incentivi sia all’acquisto di beni strumentali dell’amministrazione.
[3] Articolo 113, comma 4 del d.lgs. 50/2016. Nel caso di finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata, la quota del 20% non è destinabile all’acquisizione di strumentazioni e non può essere utilizzata.
[4] La centrale di committenza è l’unico soggetto responsabile diretto della procedura e legittimato passivo nel giudizio di impugnazione (C. Stato, 8 dicembre 2017, n. 1562).
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