Nell’analisi delle implicazioni legate alle funzioni del Rup, oltre alle forme ordinarie di responsabilità disciplinare e/o contabile derivanti dalla funzione che è chiamato a svolgere all’interno del suo rapporto di impiego (o di collaborazione temporanea) con l’amministrazione, sussistono una serie di aspetti che hanno valenza di natura civile e penale.
Ma in generale, quali sono tutte le responsabilità del Rup? Come funziona nel caso della stazione appaltante e dell’Rdp della centrale di committenza? Vediamolo in dettaglio.
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Rup, chiariamo quali sono le sue responsabilità e mansioni
Nello specifico dell’ambito civilistico il Rup sarà responsabile, insieme alla P.A. e verso i terzi per i danni ad essi arrecati a causa dell’omesso o ritardato compimento degli atti o delle attività prescritte ai sensi delle norme vigenti o dell’eventuale regolamento interno della singola amministrazione.
Con riferimento all’articolo 28 della Costituzione e alle norme che disciplinano la responsabilità degli impiegati dello Stato (T.U. 3/1957) si segnala, però, che tale responsabilità non potrà essere imputata al Rup nei casi di colpa lieve o quando i problemi segnalati derivino da situazioni che si sono determinate per l’attuazione di istruzioni o ordini scritti impartiti da un superiore.
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Nel momento in cui si verificano delle condizioni di inadempienza rispetto al compimento di un atto procedimentale per il Rup si determina una forma di responsabilità di natura civile che trova ulteriori conferme nella consolidata giurisprudenza [1] che ha riconosciuto la risarcibilità del danno derivante dalla lesione di interessi legittimi pretesivi (quali sono certamente quelli vantati dai soggetti interessati ad una conclusione tempestiva del procedimento, ex art. 2, comma V della l. 241).
Quindi il privato potrà ottenere non solo un indennizzo finalizzato al ristoro del pregiudizio subito ma anche un risarcimento relativo alla reintegrazione patrimoniale della sfera giuridica violata per gli aspetti che interessano anche le situazioni del silenzio amministrativo ovvero i casi di eventuali danni subiti per il mancato espletamento del procedimento richiesto.
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Rup e responsabilità penali
Passando ad un altro ambito, l’articolo 328 [2] del codice penale identifica una delle forme di responsabilità di natura penale in cui può incorrere il Rup, in questo caso specifico relativa al rifiuto o omissione di atti di ufficio che si determina quando, l’atto non è compiuto dopo 30 giorni dalla richiesta e non vengano esposte, entro lo stesso termine, le ragioni del ritardo. Aspetto ricorrente soprattutto per i casi che non interessano le ragioni di giustizia, sicurezza ordine pubblico richiamate dal comma 1 dell’articolo 328 del codice penale ma i ricorrenti ritardi (sanzionati dal comma 2 dello stesso articolo 328) relativi ad atti ordinari che non vengono compiuti entro il termine di 30 giorni previsti.
Sia in termini di responsabilità civile che penale restano, comunque, in essere vari gradi di inadempienza che possono essere attribuiti al Rup in ragione di comportamenti assunti nelle diverse situazioni e che possono determinare, durante un procedimento amministrativo, dei danni anche nell’ambito della gestione contabile degli appalti di lavori, servizi e forniture.
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RIASSUNTO
Come ulteriore sintesi di quanto indicato in materia di responsabilità del Rup si riporta un elenco degli aspetti di maggior rilevanza sulla materia:
– il Rup, in qualità di dipendente della stazione appaltante, assume, con l’atto di nomina, un ruolo di coordinamento e di controllo = obbligo di servizio;
– nell’esercizio delle sue funzioni è qualificabile come un pubblico ufficiale (nel caso di incarico conferito a tecnico esterno si tratta di incaricato di pubblico servizio) e il suo comportamento è diretto al conseguimento di fini istituzionali propri dell’ufficio;
– responsabilità contabile (giurisdizione della Corte dei conti) per la liquidazione del corrispettivo;
– ai fini della copertura assicurativa il Rup (dipendente della S.A.) opera sotto la responsabilità diretta della P.A. che risponde degli eventuali danni arrecati a terzi dai propri dipendenti e provvede, a suo carico, alla stipula della polizza assicurativa per il Rup;
– il Rup risponde direttamente verso il danneggiato solo in caso di dolo o colpa grave per motivi estranei al conseguimento dei fini istituzionali (escluso ogni collegamento di «occasionalità necessaria» tra incombenze affidategli e attività produttiva del danno);
– il Rup dispone di un ridotto potere negoziale entro i limiti specifici fissati dal codice.
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La responsabilità del Rup della stazione appaltante e del Rdp della centrale di committenza
Nel caso di attivazione, da parte della stazione appaltante, di una centrale di committenza, le responsabilità che ricadono sul Rup della stazione appaltante e del Rdp della centrale di committenza costituiscono due diverse condizioni che si legano al ruolo e alle funzioni specifiche delle due figure.
L’articolo 31, comma 1 del d.lgs. 50/2016 prescrive che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuino nell’atto di adozione, di aggiornamento dei programmi ovvero nell’atto di avvio di ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. In particolare, le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all’articolo 31 del d.lgs. 50/2016.
Viene, quindi, confermata la separazione dei ruoli (e delle responsabilità) del Rup della stazione appaltante e del Rdp della centrale di committenza, confermata (come già ricordato) anche dall’articolo 37, commi 9 e 11 del d.lgs. 50/2016 che definiscono gli ambiti di competenza dei due soggetti.
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Il fondamento normativo di questa individuazione di responsabilità è costituito, in particolare, dal comma 9 dell’articolo 37 del d.lgs. 50/2016 [3] dove viene specificato che la stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza, è responsabile del rispetto del codice dei contratti per le attività ad essa direttamente imputabili. Per quanto riguarda la centrale di committenza, che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, questa è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e ne è direttamente responsabile.
Ulteriore conferma di quanto riportato è costituita dalla sentenza del Consiglio di Stato, 8 dicembre 2017, n. 1562 nella quale si stabilisce che in caso di gare indette e gestite in via esclusiva da una centrale di committenza, tale Organismo è l’unico soggetto responsabile diretto della procedura e legittimato passivo nel giudizio di impugnazione (con un conseguente coinvolgimento nell’eventuale contenzioso).
Responsabilità del Rup della stazione appaltante
Alla luce di quanto indicato, in condizioni ordinarie, al Rup della stazione appaltante è affidata la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull’intero ciclo dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione, collaudo) – Linee guida n. 3 A.N.AC 2017, Parte II, punto 5.1.1 – mentre, in presenza di una centrale di committenza, sono demandate esclusivamente al Responsabile del procedimento della stessa centrale di committenza le funzioni e responsabilità afferenti solo alla procedura di gara.
Nell’attuazione delle mansioni indicate il Rup della stazione appaltante assume, di fatto, una responsabilità a contenuto patrimoniale connessa all’attività di amministratori o dipendenti pubblici e relativa ai danni causati all’ente nell’ambito del rapporto d’ufficio. L’accertamento della responsabilità comporta la condanna al risarcimento del danno a favore dell’amministrazione danneggiata.
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Questa condizione si determina per:
– condotta dolosa o caratterizzata da un livello di intensità grave;
– aver procurato un danno pubblico risarcibile;
– una relazione diretta ed immediata tra la condotta del Rup e il danno verificatosi.
Questo livello di responsabilità ha carattere personale.
Gli eventi che possono determinare la condizione di responsabilità per colpa grave del Rup appena esposta sono:
– evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio;
– regole di condotta contrarie al criterio di diligenza normalmente richiesto per le attività che devono essere svolte e pienamente prevedibili in relazione ai compiti assegnati;
– palese imperizia o imprudenza non motivata da alcun fattore esterno;
– grave e carente valutazione delle conseguenze di atti o disposizioni in termini di alterazione o ritardo delle procedure da eseguire.
L’analisi dei livelli di responsabilità e la valutazione della condotta del Rup rientrano nelle competenze esclusive del giudice chiamato ad accertare la dinamica dei fatti.
I possibili fattori di responsabilità nel caso di attività di un Rup di una stazione appaltante con trasferimento delle procedure di gara ad una centrale di committenza sono:
– mancata o incompleta predisposizione della documentazione propedeutica allo svolgimento del progetto e della gara;
– inadeguata valutazione (nel caso di opere) dello stato dell’area di intervento, non segnalata o non emersa nel progetto e nella procedura di verifica;
– carenze o mancato perfezionamento della verifica del progetto o nella stesura del rapporto conclusivo (pareri, autorizzazioni, nulla osta);
– predisposizione non adeguata del verbale di validazione;
– mancata o incompleta effettuazione dell’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto e delle risultanze della verifica.
Responsabilità del Rup della stazione appaltante
Responsabilità del Rdp della centrale di committenza
Come già ricordato, l’articolo 37, comma 9, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016 prevede che: … “La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.”
Quindi il codice dei contratti sancisce un rapporto diretto tra lo svolgimento dell’attività di centrale di committenza e la relativa responsabilità che viene trasferita, per le funzioni di competenza al Rdp (Responsabile del procedimento) della stessa centrale di committenza in merito alle procedure di affidamento dell’appalto.
Ai fini della conferma della responsabilità esclusiva della centrale di committenza in merito alle procedure di gara gestite dalla stessa, la recente giurisprudenza [3] ha ulteriormente ribadito che nelle procedure di gare indette e gestite in via esclusiva da una centrale di committenza la stessa è l’unico e diretto responsabile della procedura e, pertanto, legittimato dal lato passivo nel conseguente giudizio di impugnazione. [4]
Le mansioni principali che è chiamato a svolgere il Rdp della centrale di committenza sono:
– verifica della completezza della documentazione ricevuta dalla stazione appaltante;
– definizione della procedura di aggiudicazione (modalità, criteri di valutazione);
– predisposizione piattaforma telematica;
– redazione documenti di gara (bando, disciplinare);
– nomina Commissari di gara (dopo la scadenza presentazione offerte);
– verifiche requisiti e buste amministrative;
– eventuale valutazione delle offerte anomale;
– approvazione proposta di aggiudicazione – esiti gara;
– gestione degli accessi agli atti;
– trasmissione atti alla stazione appaltante per stipula contratto.
Responsabilità Rdp centrale di committenza
[1] Sentenza n. 500 del 22 luglio 1999 delle S. U. della Cassazione.
[2] Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dai casi previsti al comma precedente, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a mille e trentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
[3] Art. 37, comma 9, d.lgs. 50/2016: “La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.”
[4] C. Stato 8/11/2017, n. 5162 – C. Stato 8/12/2017, n. 1562.
[5] (C. Stato, III, 10 giugno 2016, n. 2497, 9 luglio 2013, n.3639).
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Foto: iStock/YakobchukOlena
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