Con l’entrata in vigore del dm 3 agosto 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015, si sono definite le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, introducendo per alcune attività antincendio la cosiddetta regola tecnica orizzontale – RTO.
A differenza delle regole verticali, che sono valide per le singole attività normate, la regola tecnica orizzontale è applicabile a varie attività antincendio ed uniforma i diversi aspetti della progettazione antincendio, definendo criteri progettuali ed operativi.
Il dm 3 agosto 2015 consente al progettista di seguire un iter procedurale ben definito che di seguito andremo ad analizzare. Infatti obbiettivo principale del legislatore è fornire semplici e chiare indicazioni per una progettazione antincendio che sia di semplice realizzazione e di facile manutenzione.
Al progettista viene lasciata la facoltà di procedere con soluzioni progettuali che possono essere prescrittive o prestazionali (fire engineeering). Ciò è possibile alla natura modulare del decreto ministeriale composto da quattro macrosezioni.
- Sezione G, Generalità _contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio applicabili indistintamente a tutte le attività.
- Sezione S, Strategia antincendio_contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabile a tutte le attività, al fine di ridurre il rischio di incendio. Fanno parte di questa sezione le misure in termini di:
- reazione al fuoco
- resistenza al fuoco
- compartimentazione
- esodo
- gestione della sicurezza
- controllo dell’incendio
- rivelazione ed allarme
- controllo di fumi e calore
- operatività antincendio
- sicurezza degli impianti tecnologici
- Sezione V, regole tecniche Verticali_contiene le regole tecniche verticali relative a:
- aree a rischio specifico
- aree a rischio per atmosfere esplosive
- vani degli ascensori
- Sezione M, Metodi_contiene le metodologie progettuali volte alla risoluzione di specifiche problematiche tecniche.
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Regola tecnica orizzontale. Per quali attività?
Le attività per le quali sono applicabili le RTO sono ben 34 e sono riportate nell’allegato II del DPR n.151/2011. Esse sono:
- attività 9_officine e laboratori con operazioni di saldatura;
- attività 14_officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili,
- attività da 27 a 40_mulini, essiccazione cereali, produzione caffè, zuccherifici;
- attività da 42 a 47_attrezzerie teatrali, plastiche, resine, concimi;
- attività da 50 a 54_lampade, metalli, officine auto e moto;
- attività 56_stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi e altro;
- attività 57_cementifici;
- attività 63_stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e altro;
- attività 64_centrali elettroniche per l’archiviazione e l’elaborazione dati;
- attività 70_locali adibiti a depositi di merci e materiali vari;
- attività 75_limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili;
- attività 76_tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari.
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Come applicare le RTO?
Operativamente il progettista antincendio seguirà, come detto prima, una metodologia per la progettazione antincendio focalizzando la sua attenzione sulla sicurezza della vita umana e sulla tutela dei beni e dell’ambiente dall’incendio.
La procedura da seguire è sintetizzabile in tre fasi principali:
- valutazione del rischio di incendio;
- individuazione dei livelli di prestazione per le misure antincendio;
- applicazione delle opportune soluzioni progettuali affinché i livelli di prestazione antincendio siano garantiti.
La prima fase relativamente alla valutazione del rischio di incendio avviene mediante la definizione di 3 tipologie di profili di rischio:
- Rvita relativo alla salvaguardia della vita umana;
- Rbeni relativo alla salvaguardia dei beni economici;
- Rambiente relativo alla tutela dell’ambiente dagli effetti dell’incendio;
Una volta determinati il profilo Rvita e Rbeni e valutato il profilo Rambiente, al progettista spetta il compito di mitigare il rischio applicando un’adeguata strategia antincendio composta da misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali.
Nella sezione Strategia antincendio vi sono indicate le misure antincendio da poter adottare. il professionista antincendio definisce le misure antincendio stabilendo i livelli di prestazione minimi richiesti.
Per il raggiungimento dei livelli di prestazione richiesti, esistono tre tipologie di soluzioni adottabili:
- soluzioni per le quali il progettista non è obbligato a fornire valutazioni tecniche per dimostrare il raggiungimento del livello di prestazioni richiesto e vengono dette soluzioni conformi;
- soluzioni per le quali il progettista deve dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione impiegando i metodi di progettazione della sicurezza antincendio previsti dalla normativa e vengono dette soluzioni alternative. È da precisare che tali soluzioni sono utilizzabili solo se l’attività richiede la valutazione del progetto;
- soluzioni per le quali il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento di pertinenti obiettivi di prevenzione incendi ma in deroga rispetto a quelli previsti dal decreto. Tali soluzione vengono denominate soluzioni in deroga.
Per le attività non normate, il legislatore pertanto, ha previsto l’applicazione delle RTO seguendo un iter progettuale ben preciso. Come primo passo il progettista antincendio dovrà valutare il rischio incendio legato all’attività oggetto di studio. Successivamente si procede con l’attribuzione dei livelli di prestazione delle misure antincendio scegliendo tra soluzioni previste dal decreto o soluzioni alternative.
Per le attività normate, ovviamente sono previste le regole tecniche verticali – RTV per cui le RTO vanno integrate con la specifica regola tecnica verticale. Al progettista basterà seguire le RTV ed eventualmente prevedere per aspetti specifici e peculiari della singola attività opportuni accorgimenti che consentano di garantire opportuni livelli prestazionali antincendio.
Articolo originariamente pubblicato su Ingegneri.cc
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