Il decreto Sicurezza sul Lavoro (Dl 159/2025), come sappiamo, ha introdotto, all’articolo 3, un nuovo badge di cantiere destinato ai lavoratori impiegati in appalto e subappalto nei cantieri edili, pubblici e privati, nonché in altri ambiti caratterizzati da un rischio più elevato.
La misura si innesta nel sistema già previsto dal d.lgs. 81/2008, che obbliga le imprese a dotare il personale di una tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Il nuovo decreto non abroga tale obbligo, ma introduce uno strumento più evoluto, pensato per rafforzare i controlli e la tracciabilità delle presenze in cantiere. Il nuovo badge di cantiere, però, non è ancora operativo: vediamo quando scatterà l’obbligo e esaminiamone tutte le caratteristiche.
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Indice
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La Patente a Punti nei Cantieri edili
La Patente a Crediti nei cantieri o, meglio, il “sistema di qualificazione delle imprese” è un efficace metodo di accreditamento delle imprese più virtuose in termini prevenzionistici. Con la pubblicazione del decreto 18 settembre 2024, n. 132, il sistema (in vigore dal 1° ottobre 2024) impone ad imprese, lavoratori autonomi, datori di lavoro e responsabili della sicurezza di porre in essere tutte le attività di controllo e monitoraggio per garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Questo testo rappresenta le “istruzioni d’uso” necessarie per gestire con efficacia l’applicazione della nuova disposizione normativa e fornisce un supporto per affrontare le criticità presenti nel testo di legge. Il testo propone l’analisi della normativa e come attivare e gestire la patente a punti; contiene la lista completa delle conformità e le indicazioni delle responsabilità in capo ai diversi attori coinvolti (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore autonomo). Completa il testo un comodo file excel di uso operativo con il gestore/contatore delle decurtazioni. Danilo G. M. De FilippoIngegnere meccanico, da sempre impegnato nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispettore Tecnico del Lavoro, appartenente all’Albo dei formatori per l’INL, è anche docente esterno ed autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad essere parte attiva nell’organizzazione di eventi per la più ampia diffusione della prevenzione degli incidenti sul lavoro.
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Perché il nuovo badge di cantiere non è ancora operativo
Un punto centrale riguarda infatti la decorrenza dell’obbligo di possesso del badge di cantiere. Con la legge di conversione 198/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, è stato chiarito che il nuovo badge di cantiere non è ancora operativo.
La formulazione originaria del decreto aveva generato incertezze, facendo ipotizzare un obbligo automatico decorso un termine temporale di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. In sede di conversione, il testo è stato corretto, precisando che il riferimento ai 60 giorni riguarda l’adozione di un decreto attuativo ad hoc.
In altre parole, il badge diventerà obbligatorio solo dopo l’emanazione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le parti sociali.
A cosa serve il badge di cantiere
Il badge di cantiere è concepito come uno strumento di identificazione certa e tracciabilità delle presenze, con finalità che vanno oltre la semplice riconoscibilità visiva del lavoratore. Rispetto alla tessera prevista dal d.lgs. 81/2008, l’elemento distintivo del nuovo badge è l’introduzione di un codice univoco anticontraffazione, pensato per:
- contrastare fenomeni di irregolarità e interposizione illecita di manodopera;
- migliorare il controllo degli accessi nei cantieri;
- rendere più trasparente la catena degli appalti e subappalti;
- consentire un monitoraggio più puntuale dei flussi di lavoratori;
- identificare il percorso formativo dei singoli lavoratori in materia di sicurezza.
Il nuovo badge consente quindi di sapere chi è presente in cantiere, per conto di quale impresa e a quale titolo, rafforzando anche la capacità di controllo degli organi preposti.
Badge digitale e integrazione con il sistema SIISL
Il decreto prevede che il nuovo badge possa essere rilasciato in formato digitale, e utilizzabile tramite strumenti compatibili con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Per i lavoratori assunti tramite questa piattaforma, la generazione del badge potrà avvenire in modo automatico, utilizzando i dati già disponibili nel sistema e integrati dal datore di lavoro.
Le modalità tecniche, i livelli di sicurezza, i dati trattati e le garanzie di tutela della privacy saranno definiti dal decreto attuativo che deve ancora essere emanato.
Ambito di applicazione: cantieri edili e attività ad alto rischio
L’obbligo del badge riguarderà le imprese che operano:
- in appalto e subappalto nei cantieri edili, sia pubblici che privati;
- in ulteriori ambiti di attività caratterizzati da rischio elevato, che dovranno essere individuati espressamente dal decreto attuativo.
L’estensione oltre il perimetro dei cantieri tradizionali è un elemento rilevante, che potrà ampliare in modo significativo il campo di applicazione dello strumento.
Nuovo badge di cantiere e patente a crediti
È importante sottolineare che la patente a crediti e il nuovo badge di cantiere sono due strumenti diversi, che rispondono a logiche differenti e operano su piani distinti.
La patente a crediti è un meccanismo di qualificazione dell’impresa, che valuta nel tempo il rispetto delle regole in materia di sicurezza e incide sulla possibilità di operare nei cantieri. È quindi uno strumento di natura strutturale e valutativa, riferito all’operatore economico nel suo complesso.
Il badge di cantiere, invece, interviene sul piano operativo: non misura la qualità dell’impresa, ma consente di identificare i singoli lavoratori presenti in cantiere e di ricostruire in modo puntuale i rapporti di appalto e subappalto.
In questo senso, il badge non sostituisce la patente a crediti né ne replica le funzioni, ma ne costituisce una condizione funzionale. Senza un sistema affidabile di identificazione e tracciabilità delle presenze, la qualificazione dell’impresa rischierebbe di rimanere astratta e difficilmente verificabile sul campo. Il badge permette invece di collegare la qualificazione dell’impresa alla realtà concreta del cantiere, rafforzando la coerenza tra regole formali e attività effettivamente svolte.
In attesa dell’adozione del decreto attuativo resta pienamente vigente l’obbligo della tessera di riconoscimento previsto dal d.lgs. 81/2008. Attendiamo aggiornamenti.
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