Aggiornamento del 14 aprile. I cantieri saranno fermi fino al 3 maggio: è stata prorogata la sospensione dei lavori di nuova costruzione, di completamento e di finitura degli edifici. Aperti i cantieri privati per installare impianti (leggi). Proseguono le opere di ingegneria civile e le attività degli studi professionali (salvo ordinanze regionali più restrittive). Clicca qui per leggere tutte le infrmazioni su Cantieri chiusi fino al 3 maggio
Aggiornamento del 27 marzo 2020. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020 il nuovo decreto 25/3/2020 del Mise ha modificato l’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 (elenco delle attività che possono rimanere aperte). Sono stati esclusi 3 codici Ateco dalla categoria ingegneria civile:
– codice Ateco 42.91.00, costruzione di opere idrauliche, categoria che include la costruzione di idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, dighe e sbarramenti e dragaggio di idrovie. Da questa categoria è però esclusa la gestione di progetti relativi a opere di ingegneria civile;
– codice Ateco 42.99.01 (che nelle ultime bozze in circolazione era erroneamente indicato con l’inesistente codice 42.99.10) e che include la lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione (cioè a lottizzazione dei terreni per realizzare strade, infrastrutture di pubblica utilità) e consorzi di urbanizzazione e lottizzazione.
– codice 42.99.09, “Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile” che non ricadono in altri codici. Sono inclusi la costruzione di strutture per impianti industriali come raffinerie, impianti chimici (esclusi gli edifici), lavori di costruzione (esclusi gli edifici) come impianti sportivi all’aperto stadi, campi da tennis e campi da golf (con esclusione delle piscine).
Il nuovo decreto del Mise modifica il Dpcm 22 marzo 2020. E contiene un nuovo elenco (che puoi scaricare qui) delle attività che possono rimanere attive nonostante l’emergenza Coronavirus.
>> Nuovo decreto del Mise
>> Codici Ateco
>> Codici Ateco costruzioni (in dettaglio)
Inizialmente c’era stato un certo caos in merito all’interpretazione della lista di attività consentite e non, ma la nota esplicativa dell’ANCE di qualche giorno fa ha ben illustrato le nuove misure del Dpcm 22 marzo in merito al settore delle costruzioni. Ecco quali attività sono sospese e quali possono andare avanti.
** Il nuovo decreto 25 marzo 2020 contiene all’articolo 3 “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale” che regolano i rapporti tra dpcm, decreti e ordinanze regionali. Rimani aggiornato sulla
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Coronavirus, ANCE chiarisce lo stop delle attività attraverso i Codici Ateco
In pratica il blocco della specifica lavorazione, o il via libera alla sua prosecuzione, si applica solo al tipo di attività individuata dal codice Ateco e non all’impresa che è iscritta con quel codice Ateco alla camera di commercio.
La classificazione Ateco allegata al decreto, secondo l’associazione delle costruzioni, ha la funzione di indicare la descrizione delle attività consentite da un punto di vista oggettivo, più che riferirsi alla tipologia del soggetto che le esercita.
L’articolo 1 lettera a) del Dpcm 22 marzo 2020 ha disposto la sospensione di tutte le attività produttive, dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020, ad eccezione delle seguenti.
>> Attività consentite
La sospensione non si applica alle attività indicate nell’allegato 1 al Dpcm. Tra di esse, vengono ricomprese quelle riferite ai
– Codici Ateco 42 (ingegneria civile),
– Codici Ateco 43.2 (installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione),
– Codici Ateco 94 (Attività di organizzazioni associative).
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I codici Ateco indicati non sono però da riferire all’impresa (unità statistica), in quanto questa potrebbe svolgere più attività. Ad esempio l’associazione riporta un’impresa di costruzioni iscritta in Camera di Commercio con un codice Ateco 41 (Costruzione di edifici), attualmente sospeso, che sarebbe però in grado di continuare a realizzare un intervento corrispondente a un codice Ateco 42 (Ingegneria civile).
Continuare la filiera produttiva
Ance nota che il decreto «prevede che restino consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1», cioè quelle permesse. «Queste attività sono consentite previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva ammessa. Nella dichiarazione dovrà essere indicata l’attività, ammessa, per la quale saranno svolte le lavorazioni».
L’associazione dei costruttori ha stilato un apposito modello di autodichiarazione per questo scopo, specificando che «fino all’eventuale sospensione espressa dell’attività da parte della Prefettura in indirizzo, la stessa può continuare ad essere legittimamente esercitata».
Nella nota inoltre si ribadisce che tra le attività non sospese ci sono «quelle relative alla raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, comprese quelle delle costruzioni (incluse nel codice Ateco 38)».
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Spostamenti consentiti?
Ance chiarisce che il Dpcm li consente, ma segnala una disposizione, contenuta nello stesso decreto, che abrogando una misura che consentiva comunque il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza, crea incertezza sul fatto che i lavoratori che hanno svolto il loro turno, possano fare ritorno nel comune di provenienza.
>> Nota Ance
>> Codici Ateco
>> Codici Ateco costruzioni (in dettaglio)
>> Dichiarazione Prefettura
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Foto: iStock/AndreyPopov
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