Se l’opera non è sanabile, il provvedimento di demolizione è dovuto e non ci sono cavilli che tengano.
Così ha detto il Consiglio di Stato in una recentissima sentenza, la n. 212 del 9 gennaio 2020, relativa a una controversia sulla costruzione di un muro di contenimento realizzato in una zona del centro storico cittadino senza rispettare i divieti previsti nel Piano regolatore generale.
Abuso edilizio e ordine di demolizione
La costruzione vietata
La questione affrontata riguarda un muro lungo circa 8 metri e alto da 1,5 a 2,5 metri, realizzato senza permessi in una zona del centro storico soggetta a vincolo panoramico e paesaggistico, e nella quale il P.R.G. consentiva solo il risanamento igienico ed il restauro conservativo. L’interessato ha contestato il provvedimento del comune per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio. Il Consiglio di Stato ha però rigettato la richiesta di annullamento dell’atto per motivi formali.
La sentenza
Nella sentenza si legge infatti che il motivo della richiesta è infondato essendo ormai pacifico che, per la sua natura di atto vincolato, ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive che ne rendono doverosa l’adozione, l’ordine di demolizione non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (tra le tante, C.d.S., sez. IV, 27 maggio 2019, n. 3432; sez. II, 20 maggio 2019, n. 3208). Quindi, in poche parole, non occorre che il Comune ricordi a chi ha costruito senza autorizzazioni che non poteva costruire, né è tenuto a informarlo relativamente alle norme in materia prima di procedere con l’ingiunzione di demolizione di un’opera che non si può sanare.
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Quindi: demolizione o sanatoria?
D’altra parte fin dal 2018 il Consiglio di Stato con la sentenza 5128/2018 aveva sottolineato che “la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione: il dato testuale della legge è univoco ed insuperabile, in coerenza col principio per il quale, accertato l’abuso, l’ordine di demolizione va senz’altro emesso”.
In particolare, in base a quanto prevede l’art. 34 del DPR 380/2001, la sanatoria può riguardare solo i lavori edilizi posti in essere a seguito del rilascio del titolo e in parziale difformità da esso e non è quindi applicabile alle opere realizzate senza titolo ovvero a quelle per le quali non sarebbe stato possibile concede l’autorizzazione.
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Abuso edilizio e ordine di demolizione
Quando la sanatoria non è possibile
Come previsto infatti dall’art. 36 del DPR 380/2001, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o di altri titoli amministrativi, o in difformità da questi, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria solo “se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”. Quindi se si tratta di interventi comunque vietati la sanatoria non è ammessa.
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