Sismabonus, vale per acquistare immobili demoliti e ricostruiti?

Entrate svela il dubbio con la risposta n.5/2020 a un quesito di una società immobiliare, chiarendo i requisiti nei casi di ristrutturazione e nuova costruzione

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Per fruire del Sismabonus è irrilevante che interventi di demolizione e ricostruzione siano configurati come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione. L’agevolazione vale anche nell’ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell’edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, a patto che le disposizioni normative urbanistiche vigenti lo permettano (per tutti gli aggiornamenti sul Sismabonus: >>Sismabonus 2018-2021: come funziona la detrazione).

Queste sono le principali indicazioni di Agenzia delle Entrate nella risposta n.5/2020 a un quesito di una società immobiliare su queste tematiche.

Ma cosa aveva richiesto il contribuente? E nel caso di nuova costruzione come funziona il Sismabonus?

Sismabonus, vale per demolizione e ricostruzione a intervento finito?

Al solito la risposta di Entrate è stata puntuale. Il caso vede un fabbricato oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione promossa da un’impresa; la principale condizione per ottenere l’agevolazione è l’effettiva conclusione dei lavori dell’intero fabbricato.

Inoltre, nel caso di anticipi e acconti già versati, la detrazione è ammessa solo nell’anno in cui sia stato registrato il preliminare di vendita. Entrate ribadisce però che se «a ultimazione dei lavori, gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, il contribuente ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui questi sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito».

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Sismabonus, e per nuove costruzioni?

Entrate ha ricordato in merito che la detrazione spetta agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, mediante interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici – anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano – dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore.

Citando direttamente le parole dell’Agenzia: «anche nell’ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell’edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione».

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Redazione Tecnica

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