Partiamo dai casi emersi negli ultimi mesi, data la recentissima entrata in vigore del nuovo Codice prevenzione incendi (risalente allo scorso 20 ottobre). Tra le nuove regole, quelle sulla sicurezza antincendio delle facciate degli edifici e quelle per gli stabili destinati a civile abitazione, nuovi ed esistenti, di altezza superiore a 12 metri.
Le nuove regole sono a carico degli amministratori condominiali e sono da applicare entro il 6 maggio 2020.
Ma come dicevamo, analizziamo i casi sorti e come saranno erogati i 98 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, dato che saranno “spesi” perseguendo le nuove regole del Codice.
Antincendio, ecco il punto sulle Norme tecniche
Una delle più rilevanti modifiche ha visto l’eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, così come per le attività non normate.
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Dopo poco più di un mese dall’entrata in vigore, ecco le principali criticità delle norme tecniche antincendio (come rilevato anche da Pierantonio Lisi e Gianluca Ciagni sul Sole 24 Ore) e alcuni casi esemplari.
Chi è il “Soggetto responsabile dell’attività” nei condomini?
Non è chiaro dalla legge, che non lo individua specificamente per gli edifici condominiali. Le norme nominano soltanto il “soggetto responsabile dell’attività”. Fino a oggi, l’amministratore di condominio è sempre stata la figura di riferimento per i condomini.
C’è differenza tra “attività” e “tipologie”?
La legge usa il termine “attività” e non ricorre alle tipologie immobiliari. Questo perché se si facesse riferimento alla destinazione dei beni, sorgerebbe il problema di coordinare la disciplina antincendio a quella urbanistica.
Diverse attività nell’edificio, cosa prescrive il Codice?
Prima dell’entrata in vigore dell’attuale Codice i professionisti faticavano nell’individuare i rischi incendio dei fabbricati a destinazione multipla e/o mista, obbligatori per il rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti.
Ora tutto è più facile con il caso previsto al n. 73 dell’allegato I: «edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone maggiore alle 300 unità, ovvero di superficie maggiore di 5.000 mq». L’edificio sarebbe infatti soggetto ai relativi adempimenti solo nel caso di superamento delle soglie specificate, e se la destinazione è esclusivamente abitativa, l’assoggettabilità rimane solo per gli immobili aventi altezza superiore ai 24 metri (caso n. 77 dell’allegato I).
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Supercondominio con più edifici e promiscuità impiantistica, ovvero?
Se all’interno del fabbricato sono presenti strutture incluse nell’allegato I al Dpr 151/2011, sarà necessario verificare se queste sono considerabili come separate dal resto del complesso edilizio.
Nel caso in cui queste strutture siano dotate di idonea resistenza al fuoco, e di impianti e vie di esodo adeguati, allora non saranno considerate ai fini del computo dei parametri fissati per le attività di cui al n. 73 dell’allegato I. Se invece il caso è quello di promiscuità impiantistica (ovvero quando un impianto è potenzialmente pericoloso per la propagazione dell’incendio agli ambienti limitrofi), allora le attività saranno considerate ai fini del raggiungimento delle soglie di assoggettabilità.
Supercondominio, chi è il “responsabile” antincendio?
È l’amministratore del condominio o supercondominio di cui sono parte tutti i soggetti proprietari o comproprietari di unità immobiliari, parti o impianti comuni considerati tali per la verifica del superamento delle soglie nominate nel punto precedente.
Se nel fabbricato c’è un solo impianto potenziale fonte di innesco comune a unità immobiliari situate in edifici condominiali diversi, allora il responsabile non potrà essere l’amministratore di ciascun edificio condominiale, ma l’amministratore del supercondominio.
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Antincendio scuole, pronti 98 milioni per il piano straordinario
Adeguare gli istituti scolastici alla normativa antincendio: è questo l’obiettivo principe con cui il ministero dell’Istruzione ha convalidato il Piano straordinario da 98 milioni di euro.
I contributi saranno erogati per gli Enti Locali e saranno fino a 70 mila euro per le scuole del primo ciclo e fino a 100 mila per le scuole del secondo ciclo di istruzione.
L’adozione da parte degli Enti dovrà avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto le risorse saranno assegnate con un avviso pubblico nazionale.
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Chi potrà candidarsi?
Comuni, Province, Unioni di comuni e Città metropolitane. I contributi saranno concessi direttamente agli Enti Locali che così potranno intervenire e far partire subito i lavori. In ogni caso, gli interventi sono da eseguirsi entro la fine del 2021, come previsto dall’attuale normativa.
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