Conto Termico 3.0, le novità rispetto al 2.0: cosa cambia per privati e PA

La nuova versione del Conto Termico aggiorna la disciplina del 2016 con l’obiettivo dichiarato di accelerare la decarbonizzazione. Vediamo cosa cambia e cosa resta invariato (con tabella di confronto).

Lisa De Simone 01/10/25
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Conto Termico 3.0 in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore fissata al 25 dicembre prossimo e regole operative del GSE attese entro febbraio 2026 (>> ne parliamo in questo articolo). La riforma ridisegna il sistema degli incentivi ampliando al settore terziario l’accesso ai contributi per gli interventi edilizi di risparmio energetico, mentre per il sostegno alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili introduce il finanziamento degli impianti fotovoltaici come intervento “accessorio” all’installazione delle pompe di calore.

Una riforma che introduce anche regole più stringenti per la verifica dei risultati di risparmio energetico agevolabili. Ecco un primo approfondimento delle norme con un raffronto tra le versioni 2 e 3 dell’incentivo.

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L’acquisto dell’eBook garantisce di ricevere gratuitamente l’aggiornamento con le regole applicative del GSE (in fase di emanazione a fine novembre 2025).   La struttura normativa del Conto Termico 3.0 presenta una complessità intrinseca derivante dalla necessità di coordinare molteplici variabili: tipologie di interventi, categorie di beneficiari, zone climatiche, requisiti tecnici prestazionali, limiti GBER per le imprese ai sensi del regolamento Ue 1315/2023. Questo testo fornisce un’analisi sistematica del Conto Termico 3.0 attraverso l’esame della normativa di riferimento, l’illustrazione delle procedure operative, la spiegazione dei requisiti tecnici e amministrativi.  Ogni capitolo affronta un aspetto specifico del meccanismo, fornendo gli elementi essenziali per la comprensione e l’utilizzo dello strumento incentivante evidenziando i nuovi requisiti di ammissibilità, le modalità di accesso e i criteri di calcolo dell’incentivo per ogni tecnologia, in modo da consentire un primo riscontro immediato.   Antonella Donati giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, edilizia, risparmio energetico. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

 

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Interventi e soggetti ammessi

Il decreto ministeriale aggiorna la disciplina del 2016 con l’obiettivo dichiarato di accelerare la decarbonizzazione. Ribadita la suddivisione in due tipologie di interventi incentivabili:

  1. interventi per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici,
  2. interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili,

Nel primo caso si passa da uno strumento riservato esclusivamente alla pubblica amministrazione a un meccanismo aperto anche agli incentivi per interventi su immobili del settore terziario privato, seppure con limitazioni precise per quanto riguarda l’accesso da parte delle imprese.

Per le PA inoltre la platea si amplia includendo gli enti pubblici economici, le autorità di sistema portuale e le società in house. Rientrano tra gli enti pubblici anche gli ex IACP, le cooperative edilizie, e gli enti del Terzo settore.

Incentivo di base al 65% che arriva al 100% per gli edifici pubblici nei comuni fino a 15.000 abitanti. Confermato il budget complessivo di 900 milioni di euro annui, ma la ripartizione cambia per riflettere le nuove priorità: 400 milioni di euro annui per la PA e 500 milioni per i privati, comprensivi sia di efficienza che di fonti rinnovabili. L’accesso agli incentivi sarà possibile inoltre anche tramite ESCO, CER, e Gruppi di autoconsumo.

Interventi edilizi e APE

Per quanto riguarda i privati, dunque, si apre la possibilità di ottenere il contributo per gli interventi di efficienza energetica per gli edifici del settore terziario. Le categorie catastali includono A/10 (uffici e studi privati), gruppo B (collegi, ospedali, scuole), gruppo C (esclusi garage e tettoie), gruppo D (esclusi fabbricati produttivi) e gruppo E (esclusi alcuni fabbricati speciali).

Gli immobili debbono essere climatizzati, e il contributo è ammesso a patto che l’intervento sia in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all’investimento, ovvero, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20%. Per questo fa testo l’APE.

Gli interventi che rientrano nella categoria sono:

  • interventi sull’involucro edilizio, comprensivi di infissi;
  • installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento;
  • sostituzione di sistemi per l’illuminazione;

Entra nella lista anche l’incentivo per la trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” (nZEB), ossia con il fabbisogno di energia coperto in gran parte da energia prodotta in loco da fonti rinnovabili, con la possibilità in questo caso di ampliare l’edificio preesistente fino al 25%.

Contributo anche al fotovoltaico come intervento accessorio

Nel caso degli interventi relativi alla climatizzazione, sia per gli immobili del terziario che per quelli residenziali, arriva anche il contributo per l’installazione di pannelli solari e relativi sistemi di accumulo, e colonnine di ricarica. Il contributo è ammesso però solo a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore elettriche. 

L’impianto dovrà essere realizzato in assetto di autoconsumo, vale a dire in regime di cessione parziale dell’energia non consumata. Inoltre è previsto un limite del 20% della spesa. L’incentivo è aumentato in caso di pannelli prodotti nella UE ad alto rendimento.

Sistemi bivalenti senza cambiare la caldaia

Infine fanno il loro ingresso tra gli impianti incentivabili i “sistemi bivalenti”, ossia i sistemi costituiti da una pompa di calore installata ad integrazione di una caldaia a condensazione alimentata a gas preesistente, e combinata con questa. Si potrà quindi mantenere l’impianto precedente, purché la caldaia non abbia più di cinque anni di vita.

Tabella comparativa: le differenze tra Conto Termico 2.0 e 3.0

AspettoConto Termico 2.0Conto Termico 3.0
PA – Efficienza energetica e Fonti rinnovabiliTutti gli interventi su involucro e impiantiConfermati tutti gli interventi + edifici nZEB anche con ampliamento (max 25%)
Privati terziario – Efficienza energeticaNON  ammessiAmmessi per isolamento, serramenti, caldaie, illuminazione LED, building automation, edifici nZEB anche con ampliamento (max 25%)
Privati terziario – Fonti rinnovabiliPompe di calore, biomassa, solare termico, teleriscaldamento, impianti ibridiConfermati + impianti bivalenti, fotovoltaico accessorio a pompe di calore
Privati residenziale – EfficienzaNON ammessiNON ammessi (invariato)
Privati residenziale – Fonti rinnovabiliPompe di calore, biomassa, solare termico, teleriscaldamento, impianti ibridiConfermati + impianti bivalenti, fotovoltaico accessorio a pompe di calore
ImpreseNON previste come categoriaCategoria specifica con limiti
Intensità incentivo standardFino al 65% delle speseFino al 65% delle spese (invariato), limiti più bassi per il fotovoltaico
Budget annuo totale900 milioni di euro900 milioni di euro (invariato)
Budget PA200 milioni400 milioni (raddoppiato)
Budget privati700 milioni500 milioni (ridotto)
Comuni piccoliIncentivo al 65%Incentivo al 100% edifici pubblici

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13 Ott 2025 – 13 Ott 2026  Durata n. 2 ore

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Lisa De Simone

Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassaz…Continua a leggere

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