Il Governo, con il Decreto Sblocca Cantieri, sta cercando di far ripartire un settore, quello delle costruzioni, che, pur rappresentando il 22% del Pil, ha subìto negli ultimi anni una forte frenata, sia a causa della mancanza di investimenti sia per la troppa burocrazia.
Il 20 marzo scorso il Consiglio dei Ministri, dietro proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli e del Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, ha approvato la bozza del decreto-legge recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali”, che introduce norme per la semplificazione dell’attività edilizia in generale e scolastica in particolare e misure per eventi calamitosi.
Il testo approvato provvisoriamente ha sollevato non poche polemiche da più parti politiche. Gli stessi leghisti hanno già preannunciato di “sistemare” il testo una volta giunto alla Camera, non essendo state accolte molte delle richieste avanzate: secondo il vicepremier Matteo Salvini mancano ancora tante opere da sbloccare e mancherebbe anche un sostanzioso incentivo alla ripartenza dell’edilizia privata.
18 aprile 2019: lo Sblocca cantieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Decreto Sblocca Cantieri e interventi in zone sismiche
I compiti di costruttore, progettista e direttore lavori
In particolare l’Articolo 3 del suddetto decreto riporta “Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche” con modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; tali modifiche riguardano l’art. 65 al comma 1, il quale denuncia che prima del loro inizio, “le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, …, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico”. Inoltre il comma 3 aggiunge che alla denuncia devono essere allegati:
- il progetto dell’opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente tutti i calcoli eseguiti, tutto ciò che è inerente alle strutture, cioè la loro ubicazione, il tipo e le dimensioni e tutto ciò che occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
- una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
Il comma 4 stabilisce che lo sportello unico deve rilasciare al costruttore l’attestazione dell’avvenuto deposito, a seguito della sua presentazione; infatti entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deve depositare allo sportello unico una relazione sull’adempimento degli obblighi segnalati ai commi 1, 2 e 3 e l’attestazione dell’avvenuto deposito viene rilasciata su una copia della relazione che lo sportello unico provvederà a trasmettere al competente ufficio tecnico regionale (commi 6 e 7).
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Dichiarazione di regolare esecuzione (art. 67)
All’articolo 67 è stato aggiunto il comma 8-bis in cui si dichiara che per gli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo viene sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
NTC e coerenza tra progetto esecutivo e architettonico
I progetti relativi ai lavori di interventi strutturali in zone sismiche devono essere accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, tali progetti devono essere esaurienti per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e di tutti gli elaborati previsti dalle norme tecniche come dichiarato dai commi 3 e 4 dell’art. 93.
Differenziazione degli interventi (art. 94 bis)
Di notevole interesse è l’inserimento dell’art. 94-bis (“Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche“) in cui vengono classificati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83, gli interventi “rilevanti”, quelli di “minore rilevanza” e quelli “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità.
Sarà di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definire le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al presente decreto, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93.
Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti” senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all’articolo 94. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, quelli di “minore rilevanza” e quelli “privi di rilevanza”, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione; restano invece ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del testo unico.
Il decreto dovrebbe essere approvato definitivamente entro la fine di questa settimana: vedremo quando e se ci saranno ulteriori sviluppi. Se intanto vuoi approfondire leggi Sblocca cantieri: incentivi tecnici al Coordinatore della Sicurezza
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