È noto l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui “la costruzione di tettoie di consistenti dimensioni, comportanti una perdurante alterazione dello stato dei luoghi e incidenti per sagoma, prospetto, volumetria e materiali impiegati in modo stabile e duraturo sull’assetto urbanistico-edilizio del territorio, necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire”[1].
Infatti è stato affermato che “non può essere considerata un intervento di manutenzione straordinaria la realizzazione di una tettoia, anche qualora sia effettuata in aderenza ad un muro preesistente, ciò in quanto non consiste nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell’aggiunta di un elemento strutturale dell’edificio, con modifica del prospetto, essendo necessario a tal fine il permesso di costruire”[2].
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Ancor più incisivamente, è stato affermato che “ai fini dell’esatta individuazione del titolo edilizio occorrente per la realizzazione di una tettoia, occorre sempre fare riferimento all’impatto effettivo che le opere generano sul territorio, con la conseguenza che si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi), laddove, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione della relativa area, esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie. Pertanto, quando le tettoie incidono sull’assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell’aggiunta di un elemento strutturale dell’edificio con modifica del prospetto, perciò la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo assentibile con semplice D.I.A., anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi”[3].
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L’orientamento in parola ha ricevuto ulteriori conferme nelle scorse settimane. Riportiamo le sentenze; ma se cerchi ulteriori informazioni su permessi (e anche detrazioni) per gli spazi esterni, consigliamo due prodotti editoriali Maggioli Editore: Gli interventi edilizi per le opere precarie e gli arredi da esterni , con giurisprudenza, normativa nazionale, regionale e provinciale, e la guida Outdoor, le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e gli interventi .
- il TAR Campania, Napoli, sez. II nella sent. 17 febbraio 2022, n. 1065 ha ritenuto necessario il permesso di costruire per una “tettoia con travi e pilastri in legno, con copertura di perline di legno e tegole poggiante, la parte più bassa di circa 2.20 ml sul muro di confine e la parte più alta, d circa 4.00 ml sul fabbricato adiacente, per una superficie totale di circa 32 mq.”;
- il TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 25 gennaio 2022, n. 208 ha confermato la necessità del permesso di costruire “per una tettoia, avente struttura portante in scatolari di ferro e copertura ad una falda in lamiere grecate, con dimensioni di circa m. 10,00×2,90 con altezza media di circa m, 2,60 pari a mq. 29,00, adibita a deposito”;
- il TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, nella sent. 31 dicembre 2021, n. 13653, ha parimenti ritenuto necessario il permesso per “una tettoia con struttura in tubi innocenti con tetto a due falde e coperta in lamiera ondulata di m. 65,00 x 12,00, alta all’apice m. 4,00 ed alla gronda m. 3,60, poggiante su nudo terreno ed utilizzata come ricovero di locomotive e carrozze antiche di valore storico e da una seconda tettoia con struttura in scatolato di ferro, coperta con lamiera ondulata e tetto a due falde alta all’apice m. 5,20 e alla gronda 3,90 poggiante su un plateatico di cemento alto circa 10,00 cm., utilizzata come deposito di materiale edile”.
Né le tettoie possono essere considerate mere pertinenze, essendo stato affermato che “la costruzione di tettoie di consistenti dimensioni, comportanti una perdurante alterazione dello stato dei luoghi e incidenti per sagoma, prospetto, volumetria e materiali impiegati in modo stabile e duraturo sull’assetto urbanistico-edilizio del territorio, necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire”, non potendo considerarsi mera pertinenza di edifici già esistenti”[4].
Da un lato, infatti “la nozione di pertinenza urbanistica è applicabile solo ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto alla c.d. opera principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica”[5] e “fatta salva una diversa normativa regionale o comunale, ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera come, ad esempio, una tettoia che ne alteri la sagoma”[6].
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Quali tettoie senza permesso di costruire?
Dall’altro lato, “gli interventi consistenti nell’installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire solo ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono; tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione dell’edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlato aumento del carico urbanistico. Alle condizioni descritte, infatti, la tettoia costituisce una nuova costruzione assoggettata al regime del permesso di costruire”[7].
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[1] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 13 aprile 2021, n. 3005.
[2] TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 14 aprile 2021, n. 2395.
[3] TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 1° ottobre 2021, n. 6146.
[4] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 13 aprile 2021, n. 3005; TAR Toscana, sez. III, sent. 8 giugno 2021, n. 862; TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, sent. 31 dicembre 2021, n. 13653
[5] TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 6 dicembre 2019, n. 5733.
[6] TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 8 novembre 2019, n. 2348.
[7] TAR Campania, Salerno, sez. II, sen. 15 marzo 2021, n. 658.
Immagine: iStock/Akhmad Bayuri
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