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La normativa in essere e l’accoppiata Bonus Casa 50% e Superbonus
L’attuale formulazione del Comma 13-ter, Art. 119 DL 34/2020 prevede l’obbligo di formalizzare le opere agevolate Superbonus con CILA-S e divieto di inserire nella stessa istanza edilizia speciale altre opere concomitanti e non agevolate Superbonus, che dovranno essere oggetto di altra istanza edilizia ordinaria e parallela.
Nell’articolo > Bonus Casa 50% e Superbonus: come usufruire di entrambe le agevolazioni < è stato analizzato l’abbinamento del Bonus Casa (detto anche Bonus Ristrutturazione) al Superbonus, che prevede due modalità distinte.
Super Ecobonus e Bonus Casa
Ognuna delle due agevolazioni mantiene proprie aliquote e massimali, con l‘ovvia accortezza che la stessa opera non può essere contemporaneamente agevolata in entrambi i regimi.
Super Sismabonus e Bonus Casa
Esiste solo il massimale e l’aliquota del Super Sismabonus ed anche le opere collegate e correlate a questo (tutte le opere che normalmente sarebbero agevolate come Bonus Casa) sono assorbite ovvero agevolate unitamente alle opere specifiche di riduzione del rischio sismico, considerato di “categoria superiore”.
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La scelta di alcuni Comuni di valutare le opere agevolabili Superbonus
La normativa non ha mai previsto che i Comuni dovessero esprimersi sulle agevolazioni fiscali applicabili agli interventi formalizzati con istanze edilizie che ricevevano. Tutt’al più veniva loro richiesto di specificare che l’intervento agevolato fosse classificato di recupero e non di nuova costruzione.
Qualcuno di essi ha ritenuto che le cose fossero cambiate e che con i nuovi obblighi normativi che prevedono di inserire in CILA-S tutti e solo gli interventi agevolati Superbonus, debbano ora dare indicazioni ai tecnici sulle opere da formalizzare con istanza distinta e parallela.
>> Quando la CILA Superbonus non può essere utilizzata?
Dovrebbe essere chiaro a tutti, grazie alla prassi dell’Agenzia delle Entrate in questo senso, che per gli edifici le cui opere in progetto prevedono una destinazione finale residenziale, in regime di vigenza del Superbonus, non è possibile applicare le agevolazioni del Sismabonus (la versione non maggiorata al 110% di aliquota). Ne abbiamo parlato anche in questo articolo > Sismabonus ordinario o super? Con il 110% non è possibile scegliere <
Parimenti evidente, dovrebbe essere che la differenza tra le due agevolazioni (per intenderci quella storica con aliquote agevolative base al 70 e 80% e quella attuale in versione “Super” maggiorata al 110%) oltre ad un numero maggiore e diversa tipologia di requisiti dell’edificio e delle opere strutturali che si intende attuare, non è prevista la cancellazione della precedente prassi dell’Agenzia delle Entrate, che salvo il rispetto delle nuove condizioni del DL 34/2020, è rimasta pienamente applicabile.
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È opportuno specificarlo, perché un Comune nel voler giustificare le proprie convinzioni, ha riportato quanto segue in una risposta ufficiale ad un quesito:
I pareri dell’Agenzia delle Entrate, richiamati nella richiesta in oggetto, sono stati espressi precedentemente all’entrata in vigore della CILA – S e non si riferiscono alle istanze da presentare per realizzare le opere ma agli aspetti fiscali, pertanto non appaiono applicabili alla nuova previsione normativa, relativamente alla pratica edilizia con la quale realizzare opere diverse da quelle previste dall’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito e modificato, da ultimo, dal D.L. 77/2021.
Un altro comune, pur non essendosi ancora espresso ufficialmente, sta ipotizzando che le opere di Super Sismabonus e le restanti di recupero previste nel medesimo intervento, godono di un unico massimale, ma mentre le prime sono agevolate con aliquota Superbonus del 110%, le restanti lo sarebbero al 50%.
Non risulta in nessun documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate questa interpretazione.
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Il comportamento di alcuni Comuni
Registrata la buona fede dei Comuni, che nell’entrare nel merito di tali questioni intenderebbero contribuire ad un maggiore ordine degli interventi edilizi, va sottolineato che con le indicazioni dell’attuale dettato del DL 34/2020 e la prassi dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui un Comune impedisse l‘inserimento in CILA-S di opere collegate e correlate al Super Sismabonus, non potrebbero essere agevolate in alcun modo, ovvero verrebbe impedito al cittadino un legittimo beneficio fiscale, sulla cui valutazione di applicabilità il Comune non ha competenze.
La presenza di centinaia di documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, tra Circolari, Risoluzioni e Risposte ad Interpello, dimostra come la materia sia complessa e preveda molte situazioni particolari che è necessario approfondire caso per caso dal punto di vista squisitamente fiscale.
>> CILA Superbonus. Ammesse variazioni al progetto in corso
Meglio lasciare al Committente e al suo tecnico (su precise indicazioni del fiscalista del primo) quali opere deve o non deve inserire in una CILA-S.
Qualora anche sulla base delle presenti o altre considerazioni, un Comune ritenesse comunque evidente che alcune opere inserite in una CILA-S non sono agevolabili Superbonus, potrebbe decidere di chiedere formalmente conferma al tecnico della sua scelta, ma accettandone poi le conclusioni definitive, che dovranno eventualmente essere vagliate solo dall’Agenzia delle Entrate in sede di controllo.
Articolo a cura dell’Ing. Guido Violani
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Foto:iStock.com/nzphotonz
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