Si definisce voltura catastale quel documento che attesta l’avvenuta modifica dei dati anagrafici dell’intestatario con le relative quote di possesso, di un bene accatastato presso la sezione Territorio dell’Agenzia delle Entrate (sia per i Terreni che per i Fabbricati).
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Vediamo nel dettaglio cosa quando occorre una voltura catastale, cosa contiene il documento, tempistiche, sanzioni e qual è la procedura per la partica, così come descritto da Emilio Niglis De Lutiis, nella Guida alla Professione di Geometra, edita da Maggioli Editore.
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Cosa contiene e quando deve essere effettuata
All’interno del documento saranno indicati:
- i dati relativi al vecchio proprietario del bene oggetto di passaggio di proprietà,
- i dati anagrafici del nuovo intestatario con le relative quote di possesso e
- l’atto dal quale ne è scaturita la necessità.
La voltura catastale deve essere effettuata ogni volta che il bene cambia proprietario
a causa di:
- compravendita
- dichiarazione di successione
- donazione
- fusioni e/o scissioni societarie
- costituzione di ipoteca
- fusione o divisione di unità immobiliari
- in tutti i casi in cui un bene passa da un proprietario ad un altro.
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Tempistiche e sanzioni
La voltura deve essere effettuata entro trenta giorni dall’avvenuta cessione del bene, trascorso questo tempo viene addebitata una sanzione pecuniaria per ogni anno di ritardo.
La sanzione si prescrive in cinque anni, per cui se non è stata eseguita la voltura
e sono trascorsi più di cinque anni, non sarà applicata alcuna sanzione.
Tutti i dettagli sulle sanzioni sono regolamentati con la circolare n° 2/2002 che fornisce “Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme catastali”.
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La procedura per la pratica
La pratica di voltura catastale viene preparata e depositata da parte di un professionista tecnico abilitato iscritto presso un ordine o collegio professionale (geometra, architetto, ingegnere, notaio).
Il tecnico predispone la pratica mediante l’utilizzo di un programma informatico che si chiama Voltura1.1, che contiene una serie di moduli da compilare al fine di fornire all’ufficio tutti i dati utili per poter eseguire la modifica dei dati relativi all’intestatario del bene.
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Alla domanda di voltura a conferma dei dati inseriti è obbligatorio allegare la copia originale o conforme all’originale dell’atto che ha prodotto la variazione.
Nella compilazione dei moduli si presentano anche i campi per l’inserimento dei dati relativi all’atto stesso e il notaio rogante, i dati del dichiarante, oltre a quelli della parte cedente (soggetto contro) e della parte acquirente (soggetto a favore), i dati catastali e identificativi del bene oggetto di voltura e le quote di possesso.
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La pratica, una volta completata e corredata dei documenti da allegare, può essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate sezione Territorio per via telematica mediante processo di accreditamento da parte del tecnico abilitato, oppure depositata a mano presso gli uffici locali dell’Agenzia della provincia ove si trova il bene oggetto di voltura.
Con questa procedura, nel giro di uno-due giorni dall’avvenuta ricezione della pratica, è possibile richiedere la nuova visura riportante i dati dell’intestatario aggiornati secondo quanto dichiarato nella voltura catastale.
All’atto del deposito verranno rilasciate la ricevuta attestante il numero di protocollo
della pratica e la ricevuta dell’avvenuto versamento dei diritti catastali.
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Costi del servizio
Come specificato sul sito delle Entrate, per presentare ogni domanda di voltura si versano 55 euro a titolo di tributo speciale catastale, a cui si aggiungono 16 euro di imposta di bollo per ogni 4 pagine della domanda.
È possibile pagare gli importi dovuti direttamente allo sportello dell’ufficio, esclusivamente con modalità diverse dal contante, utilizzando le carte di debito, o quelle prepagate, oppure apponendo sulla domanda i contrassegni denominati “marca servizi” e “marca da bollo”, disponibili presso i rivenditori autorizzati, per versare, rispettivamente, i tributi speciali catastali e l’imposta di bollo.
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Si può presentare la ricevuta del versamento eseguito conto corrente postale dell’ufficio, o tramite il modello F24 Elide. I numeri dei c/c sono disponibili nelle pagine dei singoli uffici provinciali.
A partire dal 1° gennaio 2014, per le domande di voltura dipendenti da atti che scontano l’imposta di registro proporzionale nella misura del 9%, 2% o del 12% non sono dovuti i tributi speciali e l’imposta di bollo.
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