**Aggiornamento del 31 dicembre 2021_Il Decreto Antifrodi (e tutte le disposizioni in esso contenute) viene inglobato nel testo finale della Legge di Bilancio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2021.
In questo modo viene sancita l’abrogazione del Dl 157/2021, le cui misure introdotte per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, vengono inserite nei commi da 28 a 36 della Legge di Bilancio 2022. Come specificato anche dalle Entrate restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici nati sulla base di decreto Antifrodi.
**Aggiornamento del 3 dicembre 2021_È stato approvato l’emendamento n. 9.2000 all’articolo “Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici” del Disegno di Legge di Bilancio, che prevede che le disposizioni del decreto Anti-frodi (decreto legge 11 novembre 2021, n. 157) entrino nella Legge di Bilancio 2022 > ecco il testo dell’emendamento <
Di fatto cambia lo strumento normativo (legge anziché decreto legge, che avrebbe dovuto attendere la conversione entro fine febbraio 2022) ma nella pratica le cose restano le stesse. Quindi le disposizioni introdotte il 12 novembre, e descritte in questo articolo, restano valide.
**Aggiornamento del 12 novembre 2021_Il decreto antifrode è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell”11 novembre ed è in vigore. A breve un nuovo decreto con tetti di spesa massimi per evitare i prezzi gonfiati.
Da ora in poi diventa obbligatorio il visto di conformità sia per la cessione di tutti i bonus edilizi che per l’utilizzo in dichiarazione.
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In più l’Agenzia potrà bloccare per 30 giorni le somme relative ai crediti ceduti in caso di dubbi sulla regolarità delle operazioni.
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Tutti i bonus col visto del Caf
Per prima cosa il decreto rafforza i controlli sull’utilizzo dei bonus fiscali dovuti a tutti i lavori di tipo edilizio.
Si parte con l’estensione dell’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, mentre fino a ieri il visto era necessario solo per la cessione del credito.
>> Superbonus prorogato anche per le unifamiliari ma con limite ISEE
Obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali tutti gli altri lavori edilizi di ristrutturazione, ecobonus, sismabonus e bonus facciate.
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Nel caso di uso in dichiarazione resta comunque la possibilità dei contribuenti abituati al “fai da te” e che quindi utilizzano la dichiarazione precompilata inviandola direttamente, di non ricorrere al Caf e continuare ad utilizzare questo sistema in quanto per queste dichiarazioni l’Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi.
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Stop ai crediti per 30 giorni in caso di dubbio
Arriva poi la stretta vera e propria sulla circolazione dei crediti d’imposta con la possibilità di specifici controlli preventivi da parte delle Entrate.
Il decreto prevede infatti che l’Agenzia possa sospendere fino a trenta giorni l’efficacia delle comunicazioni di cessione del credito che presentano profili di rischio specifici sia relativamente alle operazioni che ai soggetti coinvolti.
I profili di rischio sono riferiti alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni, ma anche ai dati relativi ai crediti stessi e ai soggetti che intervengono nelle operazioni, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
Inoltre banche e intermediari autorizzati non dovranno procedere all’acquisizione dei crediti in caso di dubbi sulla natura fittizia dei crediti stessi; in presenza di cessionari che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita; se ritengono che venga scolta attività finanziaria abusiva da parte di soggetti privi delle autorizzazioni che effettuano un gran numero di operazioni di acquisto di crediti da diversi soggetti.
In questi casi scatta anche l’obbligo di segnalazione ai fini di antiriciclaggio.
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Sparito il comma che prevedeva la responsabilità di fornitori e cessionari
La bozza del decreto prevedeva una responsabilità diretta nell’uso irregolare dei crediti d’imposta da parte dei fornitori che applicano lo sconto come pure da parte dei soggetti che acquistano i crediti, se non operano con la “diligenza del padre di famiglia”, ossia se non prestano la massima attenzione alle operazioni e ai soggetti coinvolti.
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Il comma 7, presente in bozza e non più nel Decreto pubblicato, prevedeva: ai sensi del decreto la condotta si considera non corretta quando:
- il cessionario non acquisisce la documentazione che comprova l’effettivo sostenimento delle spese e l’effettiva realizzazione degli interventi da parte del soggetto beneficiario;
- risulti evidente che non c’è rapporto tra gli interventi effettuati e il soggetto che si dichiara beneficiario originario delle relative detrazioni;
- risulta manifesta la sproporzione tra il credito d’imposta e le caratteristiche soggettive dei beneficiari.
In questo caso scatta per il recupero dell’importo indebitamente usufruito, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei soggetti che hanno acquisto il credito.
>> Scarica il Decreto pubblicato in Gazzetta <<
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Bonus casa e Regole anti frode – Pacchetto scaricabile in formato zip – II edizione
Il decreto 157 del 12 novembre 2021 ha introdotto una significativa stretta sulle operazioni di cessione del credito per i bonus casa alla luce non solo delle frodi per crediti inesistenti accertate dall’Agenzia delle entrate, ma anche per contrastare il fenomeno dei prezzi “gonfiati” a causa dell’addebito al committente delle spese per gli oneri di cessione del credito. Il pacchetto antifrode è ora confluito, dopo la pubblicazione della Legge di Bilancio 2022, negli articoli 119, 121 e 122-bis del decreto Rilancio. L’impianto resta confermato ma ci sono alcune novità rispetto al testo originario.Il presente materiale operativo raccoglie una serie di documentazione di supporto per l’attività del tecnico, che vuole comprendere cosa è cambiato nella normativa e quali sono i nuovi requisiti e i nuovi obblighi imposti dal legislatore.In BONUS CASA e REGOLE ANTI FRODE, il professionista troverà, aggiornati alla Legge di Bilancio 2022:- I moduli di asseverazione per la congruità delle spese sostenute per tutti i lavori agevolabili (Bonus Facciate e Bonus Facciate Termico, Fotovoltaico, Sismico, Colonnine di ricarica, Ristrutturazioni), aggiornati alla Legge di Bilancio 2022- Un ebook di spiegazione delle novità dal titolo “Bonus Casa e Regole Antifrode” a cura di Antonella Donati, aggiornato alle Legge di Bilancio 2022- Una raccolta di oltre 60 casi risolti a partire da quesiti reali posti dai lettori di EdilTecnico.it- La tabella con indicati i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore- Una circolare operativa redatta dagli esperti di Fisco & Tasse con un’analisi dettagliata delle regole anti frode in base alla recente circolare dell’Agenzia delle Entrate di dicembre 2021 – Elenco delle attività che rientrano in edilizia libera. Antonella DonatiÈ giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.
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