Il chiarimento arriva dalla Direzione regionale delle Entrate del Veneto (prot. 907-1595/2021): è necessario che entro il 31 dicembre 2021 le spese sostenute e lo stato avanzamento lavori siano pari almeno al 30% in uno stesso periodo d’imposta, altrimenti non è possibile cedere il credito o usufruire dello sconto in fattura.
L’istante, che vorrebbe usufruire del superbonus (eco + sisma) pone il quesito alla DRE Veneto e intende ricevere chiarimenti su più questioni:
- modalità di determinazione della percentuale del 30% del SAL;
- spese sostenute in acconto e 30% dei SAL;
- cessione/sconto del credito qualora non si ottenesse il 30% del SAL entro il 31 dicembre 2021;
- applicazione del visto di conformità.
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Analizziamo nel dettaglio il punto 3) ovvero cosa accade in questo caso dove secondo l’Istante:
- il credito può essere ceduto mediante la presentazione della comunicazione entro il 16 Marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati sostenute le spese che danno diritto alla detrazione (provvedimento n. 283847/2020 del direttore dell’Agenzia delle Entrate);
- il diritto alla detrazione sorge qualora per ciascun intervento complessivo sia raggiunto almeno il 30% del medesimo intervento (comma I-bis del citato articolo 121 del decreto Rilancio);
- dunque qualora il 30% dell’intervento non sia raggiunto al 31 dicembre 2021 il diritto alla detrazione scatterà nel 2022 al raggiungimento del predetto requisito, con la conseguenza che la presentazione della comunicazione dovrà essere effettuata entro il 16 Marzo del 2023.
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Superbonus SAL 30% entro fine anno
Dalla risposta delle Entrate si evince che nel caso in cui un contribuente dovesse avviare un intervento di 110% ecobonus e nel 2021 pagare solo il 10% della spesa con i lavori che si fermano al 10% del Sal, questi non può fare cessione né sconto in fattura, ma deve usare la prima rata del 110% in dichiarazione dei redditi presentata nel 2022.
Questo perché entro il prossimo 31 dicembre 2021, dovranno essere realizzati i lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
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Inoltre la cessione o lo sconto non sono garantiti nemmeno per coloro che raggiungono la soglia del 30% dopo il 31 dicembre, ma prima del termine per comunicare l’opzione alle Entrate, fissato al momento al 16 marzo.
Nella risposta della DRE Veneto si legge: “si ritiene che debbano coesistere entrambe le condizioni (spese sostenute e importo del saldo pari al 30%) nel medesimo anno d’imposta, per usufruire dell’opzione di cui all’articolo 121, in relazione agli interventi di cui all’articolo 119 del DL n.34 del 2020”, inoltre “per il diritto all’esercizio dell’opzione, in relazione agli interventi che godono della più elevata di aliquota di detrazione previsto da superbonus, occorre che sia stato anche raggiunto il SAL pari al minimo del 30% dell’intervento complessivo.”
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In conclusione
Per la DRE in caso di lavori rientranti nel sismabonus e ecobonus è valida la regola del SAL al 30%, da applicare separatamente per ciascuno dei due bonus e relativi interventi.
Il Sole 24 Ore fa un esempio di chiarimento: “nel caso in cui dovesse essere effettuata una spesa pari a 1000 euro per ciascuno dei due interventi nel 2021 viene pagato 350 per il super bonus sisma e solo 100 per quello eco, la cessione lo sconto in fattura è possibile per il 110% sisma e non per quello eco (al contrario se il conteggio fosse unico, non sarebbe possibile cedere nessuno dei due bonus, perché il 30% di 2000 è 600 e la spesa solo 450). La risposta delle entrate è coerente con il fatto che i due tipi di super bonus richiedono asseverazioni diverse”.
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