Pubblicato il terzo bando demolizioni che mette a disposizione dei Comuni i contributi per abbattere le opere abusive e sostenere le spese tecniche e di smaltimento rifiuti.
Il nuovo bando, la cui apertura è avvenuta il 13 settembre 2021, segue quelli di settembre 2020 e maggio 2021, varati dal Ministero delle infrastrutture (MIMS). Si tratta di fondi stanziati con la Legge di Bilancio per il 2018 (L.205/2017) ai quali possono accedere i Comuni, inclusi quelli che hanno già partecipato o che siano risultati vincitori dei primi due bandi.
A disciplinare il terzo bando demolizioni è il Decreto interministeriale n. 254-2020 che individua i beneficiari del contributo, i criteri di ripartizione delle risorse attribuite al fondo, le modalità di presentazione delle domande di contributo e il tipo di interventi che possono essere sostenuti dal Fondo demolizioni.
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Ad essere coperto è il 50% del costo degli interventi di rimozione o demolizione delle opere abusive, per le quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti, mentre l’altro 50% è a carico del Comune.
Come ottenere i fondi? I comuni interessati dovranno inoltrare la domanda al MIMS dal 15 settembre fino al 13 ottobre 2021. L’istanza on-line prevede la compilazione di un modulo, disponibile sul sito istituzionale.
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Quali sono le priorità?
Il Fondo demolizioni stabilisce delle priorità, nello specifico per quanto riguarda gli abusi con volumetrie pari o superiori a 450 mc insistenti sulle seguenti aree:
- aree demaniali o di proprietà di altri enti pubblici;
- aree a rischio idrogeologico;
- aree sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D;
- aree sottoposte a tutela;
- aree sottoposte a tutela delle aree naturali protette, appartenenti alla Rete natura 2000.
Il bando stabilisce 12 mesi di tempo per affidare i lavori e stipulare il contratto con l’impresa che effettuerà la demolizione e 24 mesi per la conclusione degli interventi di demolizione.
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I comuni che potranno beneficiare dei contributi del secondo bando
Intanto con l’approvazione del decreto n. 349 del 9 settembre 2021, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha reso noto il secondo elenco dei comuni beneficiari e degli interventi di demolizione opere abusive finanziati con le risorse di cui all’art.1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui all’art. 46 ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
Perché i comuni non effettuano le demolizioni?
Spesso ci si chiede per quale motivo il comune non provvede alla demolizione delle opere abusive. I malpensanti ritengono che ci siano connivenze o menefreghismo: in realtà il problema, il più delle volte, è di origine finanziaria.
L’argomento viene analizzato da Donato Palombella nel volume Il testo unico dell’edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori , edito da Maggioli Editore.
Anche le opere di demolizione, infatti, richiedono la predisposizione di una gara e dei costi da affrontare che devono essere anticipati dall’amministrazione con la speranza (spesso vana) di poterli poi recuperare dal responsabile.
Per risolvere il problema, già la legge di Bilancio del 2018 aveva stanziato un fondo da 10 milioni di euro (5 per il 2018 e 5 per il 2019, nonché 500mila euro per l’istituzione di una banca dati centralizzata sull’abusivismo edilizio presso il MIT) necessario a finanziare la demolizione delle opere realizzate in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31.
L’ANCI aveva più volte sollecitato l’emissione del decreto per scongiurare la perenzione dei fondi previsti dalla Finanziaria. Il 1° agosto 2019 è stata raggiunta un’intesa in Conferenza Unificata ed il relativo decreto di attuazione del MIT è intervenuto solo il 23 giugno 2020 (e pubblicato in G.U. il 19 agosto 2020).
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Mancano le risorse finanziarie
Le casse comunali soffrono di cronica carenza di liquidità per cui viene fissato un criterio di priorità in funzione delle volumetrie e dell’area di intervento. In questo quadro abbiamo tre “fasce”:
- abusi superiori a 450 mc;
- tra 250 e 450 mc;
- inferiori ai 250 mc.
Il costo della demolizione viene posto per il 50% a carico dello Stato e, per il rimanente 50% a carico del comune. I contributi vengono assegnati ai comuni in funzione di un’apposita graduatoria che dovrebbe garantire a ciascuna regione di effettuare almeno un intervento di demolizione.
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