Tra le modifiche al Testo Unico Edilizia (Dpr n. 380 del 6 giugno 2001), introdotte dal Decreto Semplificazioni – Decreto legge 76/2020, convertito dalla legge 120/2020, vi è quella che riguarda l’articolo 20, comma 8, che regolamenta il silenzio-assenso sulla domanda del permesso di costruire.
Sul tema, ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili – ha pubblicato il documento “Il silenzio assenso nel permesso di costruire”, datato maggio 2021, che esegue un focus sulla giurisprudenza e chiarisce alcuni punti rispondendo alle domande:
- quali sono i requisiti necessari per la formazione del silenzio assenso sulla richiesta di permesso di costruire?
- in presenza di vincoli (es. paesaggistico, ambientale, archeologico ecc) si forma il silenzio assenso?
- una volta formato il silenzio assenso quali poteri residuano alla pubblica amministrazione? Il privato che azioni può compiere?
Vediamo di seguito, nel dettaglio, cosa cambia dopo il Decreto Semplificazioni in materia di silenzio assenso e permesso di costruire. Per conoscere, invece, tutte le novità in edilizia introdotte in con il Decreto Semplificazione, leggi l’articolo > Decreto Semplificazioni: sintesi delle novità in edilizia <
Il documento ANCE su permesso di costruire e silenzio assenso si aggiunge al documento ANCE dedicato alle tolleranze costruttive.
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Silenzio assenso nel permesso di costruire: cosa cambia?
Come si legge nel documento ANCE, dopo il Decreto Semplificazioni, è stata introdotta la possibilità, su richiesta del soggetto interessato, di rilasciare un’attestazione da parte dello Sportello unico dell’edilizia (SUE) dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire entro 15 giorni dalla richiesta dell’interessato.
La norma specifica le circostanze a cui è subordinata la formazione del silenzio assenso e cioè:
- decorso dei termini del procedimento,
- assenza di richieste di integrazioni documentali o istruttorie rimaste inevase;
- non presenza di un provvedimento di diniego.
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Nel caso in cui lo Sportello Unico rilevi la presenza di una delle indicate situazioni sopra elencate è comunque tenuto nello stesso termine di 15 giorni a darne indicazione.
Ricordiamo che l’articolo 20, comma 8, del Dpr n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico Edilizia), come modificato dal D.Lgs. n. 127 del 2016, prevede che “decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso”.
Dopo il Decreto Semplificazioni è comparso il periodo che stabilisce: ” fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti”.
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Immobili soggetti a vincolo: come funziona in questo caso?
Nel documento ANCE viene fatta anche una precisazione per il caso degli immobili soggetti a vincoli idrogeologici, ambientali (es. di parco), paesaggistici o culturali (es. storico-artistici, archeologici), dove il silenzio assenso non opera e trovano applicazione le norme sulla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e ss. della Legge 241/1990 (art. 20, comma 8 del Dpr 380/2001).
Nel caso di edifici vincolati o ubicati in aree vincolate, lo Sportello unico dell’edilizia (o l’ufficio tecnico comunale) deve procedere attraverso l’indizione di una conferenza di servizi per acquisire le relative autorizzazioni e non trovano applicazione le regole procedurali ordinarie per il rilascio del permesso di costruire, compreso il silenzio assenso, previste dall’art. 20 Dpr 380/2001.
>> Quando va chiesta l’agibilità di un immobile?
La giurisprudenza ha confermato più volte quanto previsto dall’art. 20, comma 8 del Dpr 380/2001, stabilendo inoltre che “anche qualora l’istanza di permesso di costruire sia già munita di autorizzazione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato, si applica la regola generale secondo cui i procedimenti amministrativi sono definiti mediante atto espresso, atteso che l’articolo 20, comma 8, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 esclude l’operatività del silenzio-assenso in caso di ambiti soggetti a vincolo paesaggistico” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 23/02/2018, n.94). Cioè anche se il privato dovesse allegare l’autorizzazione paesaggistica o culturale o il nulla osta dell’ente parco alla domanda di permesso di costruire, il silenzio assenso non trova comunque applicazione.
>> Permesso di costruire, Scia, Cila: interventi edilizi e titoli necessari
Quali sono le regole valide per il rilascio, in sede di conferenza di servizi, degli atti di assenso per la tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali? Eccole:
- il termine entro cui tali amministrazioni devono rendere le loro determinazioni è fissato in 90 gg, a meno che la legge non preveda un termine diverso;
- le determinazioni devono essere congruamente motivate e formulate in termini di assenso o dissenso;
- la mancata comunicazione della determinazione o la determinazione priva dei requisiti equivalgono ad assenso senza condizioni;
- scaduto il termine a disposizione, entro i successivi 5 gg lavorativi, il comune, adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza ovvero, qualora abbia acquisito uno o più dissensi che non ritenga superabili adotta la determinazione di conclusione negativa del procedimento;
- la determinazione di conclusione positiva della conferenza sostituisce tutti gli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte.
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Tutte le novità delle procedure edilizie nel Decreto semplificazioni
Proseguono le novità nella disciplina edilizia attraverso il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, “Decreto semplificazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.Il provvedimento introduce una serie di modifiche al Testo unico per l’edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e, in particolare:- modifica l’istituto del permesso di costruire, della SCIA e di edilizia libera;- semplifica la ristrutturazione edilizia;- deroga i limiti di distanza tra fabbricati;- riforma gli interventi relativi alle opere stagionali e temporanee;- stabilisce lo stato legittimo degli immobili;- proroga i termini di inizio e ultimazione dei lavori;- deroga agli strumenti urbanistici;- disciplina l’uso temporaneo degli immobili;- introduce l’agibilità, in assenza di lavori;- estende il concetto di tolleranze costruttive ed esecutive;- assicura la demolizione di opere abusive;- elimina l’autorizzazione paesaggistica per posa di elementi amovibili su aree pubbliche;- agevola la rigenerazione urbana, il recupero e il riuso degli immobili.Inoltre consente di realizzare, anche su immobili condominiali, ai sensi della legge 17 luglio 2020, n. 77, con la detrazione del 110 per cento, interventi di:- efficienza energetica di edifici o unità immobiliari;- riduzione rischio sismico degli edifici (sisma bonus);- impianti solari fotovoltaici su edifici;- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.Mario Di NicolaArchitetto, noto autore di molteplici pubblicazioni in materia.
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Il Testo Unico dell’Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori
Il T.U.E. ha subito, negli anni, una serie di modifiche radicali. L’opera, abbinando il dovuto rigore ad un taglio operativo, permette di individuare, per ogni singolo articolo, la norma e la giurisprudenza vigente tempo per tempo. Ciò risulta particolarmente utile, per esempio, ove sia necessario verificare il rispetto delle norme vigenti in un dato arco temporale al fine di stabilire la regolarità del manufatto (elemento peraltro necessario per poter godere dei Superbonus fiscali). L’opera è indirizzata ai professionisti tecnici costretti a confrontarsi quotidianamente con norme di difficile interpretazione anche per gli esperti. Il manuale esamina dettagliatamente la prima parte del Testo Unico dell’edilizia (articoli 1-51) focalizzata sull’attività edilizia e sui titoli abilitativi e presenta una serie di peculiarità che la differenziano da lavori analoghi:- ogni articolo presenta il testo vigente e la versione storica, indicando la norma intervenuta;- gli articoli sono arricchiti da un commento e da oltre 2.000 riferimenti giurisprudenziali;- la giurisprudenza riporta: il riferimento (organo giudicante, Sezione, data e numero), un titolo per orientare il lettore e la massima. Il testo del codice è aggiornato con oltre 35 provvedimenti legislativi a partire dalla legge Lunardi fino al decreto Semplificazioni. In appendice sono presenti le c.d. definizioni standardizzate e il quadro dei principali lavori edilizi secondo la riforma Madia. Donato Palombellasi è laureato in Giurisprudenza (laurea quadriennale) con il massimo dei voti e plauso della commissione, discutendo una tesi in Diritto amministrativo. Ha un Master per Giuristi d’Impresa ottenuto presso l’Università di Bologna con specializzazione in opere pubbliche; successivamente ha seguito numerosi corsi specialistici su temi giuridici, economici e finanziari. Ha acquisito esperienza ultra trentennale nel Diritto immobiliare, prima all’interno di studi professionali e poi in aziende operanti nel settore edile-immobiliare. Collaboratore storico di numerose testate specialistiche di rilevanza nazionale, partecipa al comitato scientifico di alcune riviste giuridiche. È autore di numerose opere in materia di Edilizia, Urbanistica, Tutela del consumatore in ambito immobiliare, Contrattualistica immobiliare e Condominio presenti presso le principali biblioteche universitarie e dei Consigli regionali.
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