Per avere più chiaro il quadro generale sulla documentazione da conservare circa la fatturazione dei lavori realizzati e agevolabili con il Superbonus 110%, facciamo un riassunto con elenco annesso di cosa occorre tenere da parte per comprovare le spese e l’avvenuto pagamento.
Avevamo già fatto un focus in questo articolo su quale è la documentazione tecnica e amministrativa da trasmettere ad ENEA e da conservare e a quali adempimenti rispondere in caso di cessione del credito o sconto in fattura. Vediamo di seguito la documentazione fiscale necessaria.
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Documenti spese e pagamenti superbonus: le fatture lavori
Le fatture dei lavori è necessario contengano in maniera dettagliata cifre e informazioni in modo da poter individuare e distinguere gli interventi realizzati. La precisione è fondamentale soprattutto quando gli interventi sono soggetti a differenti agevolazioni o nel caso in cui questi non siano tutti agevolabili con il Superbonus.
La distinzione è indispensabile per evitare potenziali contestazioni in caso di controlli. A tal proposito leggi qui >Controlli Entrate Superbonus: attenzione a sanzioni e interessi <
Va però precisato che non sempre dalla fattura è riscontrabile un certo livello di dettaglio. In situazioni del genere è possibile farsi rilasciare, dall’impresa fornitrice del servizio o dal direttore dei lavori (che se ne assume responsabilità) un documento che attesti gli importi riferibili a ciascun intervento.
Chi deve essere l’intestatario delle fatture lavori?
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Uno dei soggetti elencati al comma 9 dell’articolo 119, cioè uno dei possibili beneficiari del SismaBonus ed EcoBonus, ovvero:
- condomini,
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni,
- iacp (istituto autonomo case popolari) o assimilati,
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
- onlus,
- organizzazioni di volontariato,
- associazioni di promozione sociale,
- associazioni e società sportive dilettantistiche.
Leggi anche: Come si abbina il Superbonus a un’altra agevolazione
Quali sono gli interventi che rientrano “nei lavori”?
Le fatture devono innanzitutto fare riferimento agli interventi cosiddetti “trainanti”, che per il superbonus sono:
- l’isolamento termico di superfici opache verticali, orizzontali e inclinate,
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale,
- la realizzazione di interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico.
Sopra abbiamo specificato innanzitutto, perché ricordiamo (anche se già ripetuto più volte nei nostri articoli) che il sostenimento di un intervento trainante è necessario per poter agevolare anche gli interventi cosiddetti “trainati”, ovvero:
- l’efficientamento energetico ex art. 14 d.l. 63/2013,
- l’eliminazione delle barriere architettoniche,
- l’installazione di impianti fotovoltaici,
- l’installazione di sistemi di accumulo integrati,
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Non perderti: Superbonus interventi trainati, ok solo se eseguiti durante gli interventi trainanti
Documenti spese e pagamenti superbonus: le fatture spese accessorie
Ad essere soggette ad agevolazione sono anche le spese accessorie di cui andrà raccolta e conservata la documentazione. Rientrano tra queste: le spese di progettazione, le imposte di bollo, gli oneri di urbanizzazione, il costo delle asseverazioni ecc.
Per alcune tipologie di spesa, esiste un limite di detrazione a partire dal quale si può determinare il limite di spesa.
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Documenti spese e pagamenti superbonus: l’attestazione dei pagamenti
Indispensabile per usufruire dell’agevolazione, attestare ogni pagamento effettuato attraverso il bonifico parlante, l’unica forma di pagamento accettata per poter usufruire dei bonus. Assegni o carte di credito non sono ammessi, perché, pur essendo forme di pagamento tracciabile, non consente l’applicazione della ritenuta d’acconto del 8% che l’istituto di credito effettua quando accredita l’importo sul conto corrente del beneficiario.
La causale del bonifico dovrà riportare esplicitamente la forma di riferimento per l’intervento eseguito, ovvero:
- “art. 1, commi 344-347 l. 296/2006” per i lavori di riqualificazione energetica”;
- “art 16-bis d.p.r. 917/1986” per i lavori di ristrutturazione edilizia o riduzione del rischio sismico”.
Il bonifico dovrà riportare anche:
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma;
- il numero e la data della fattura che si sta saldando.
Abbiamo parlato in questo articolo, in maniera più approfondita, del bonifico parlante > Ristrutturazioni e Detrazione 65%, esempi di bonifici parlanti <
Il pagamento potrà anche essere ad opera della società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, tuttavia è sempre il contribuente il responsabile della conservazione dei documenti e che l’anno di sostenimento della spesa è sempre considerato quello di effettuazione del bonifico.
Per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (ad esempio per oneri di urbanizzazione) non è necessaria la forma del bonifico, ma esiste sempre l’obbligo in capo al contribuente di conservare la documentazione.
>> Come correggere gli errori sul bonifico parlante e sulle fatture
Documenti spese e pagamenti superbonus: i lavori condominiali
In caso di spese relative a operazioni sulle parti comuni, come bisogna procedere?
Il condòmino usufruirà della detrazione secondo i millesimi di proprietà. L’amministratore rilascia al condòmino una certificazione che contiene:
- codice fiscale e generalità ed elementi identificativi del condomino;
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per gli interventi su parti comuni;
- la quota parte millesimale imputabile al condòmino;
- oppure copia della delibera assembleare relativa ai lavori su parti comuni e tabelle millesimali di ripartizione.
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L’amministratore dovrà conservare copia della documentazione da presentare agli Uffici in caso di verifica; mentre per i condomini minimi (con condòmini meno di 8) la documentazione da conservare varia a seconda che siano provvisti di codice fiscale o meno.
>> Ecobonus e Superbonus, detraibili gli isolamenti su ambienti non riscaldati
In caso siano sprovvisti di codice fiscale i condòmini possono raccogliere un’unica fattura cointestata per ciascun lavoro o tante fatture quanti sono i condòmini ripartendo i costi; analogamente i pagamenti possono essere effettuati da ciascun condòmino ognuno per la propria quota o in un unico versamento;
In caso i condòmini siano provvisti di codice fiscale sono comunque tenuti a conservare copia della delibera di esecuzione dei lavori, in forma di scrittura privata, e documenti di spesa e pagamenti intestati al condominio.
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