Tetto in comune? Si al superbonus per l’unità con accesso e impianti autonomi

Maggiori chiarimenti sono stati dati dall’AdE regione Marche su cosa si intende per edificio unifamiliare e quando è possibile usufruire dell’agevolazione autonomamente dal condominio

Può usufruire dell’agevolazione Superbonus anche l’unità abitativa dotata di accesso autonomo, che si trova all’interno di un edificio plurifamiliare anche nel caso in cui la stessa faccia parte di un condominio o abbia parti in comune con le altre unità abitative quali il tetto.

Con la questione in oggetto, si torna a parlare del concetto di “indipendenza funzionale” di cui avevamo approfondito il significato in occasione dell’analisi della risposta fornita dalla commissione monitoraggio Sismabonus CSLP sul caso villette a schiera con impianto fognario in comune.

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Un caso dove veniva sottolineato che a fare la differenza, oltre all’indipendenza funzionale è l’accesso autonomo dall’esterno non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Una definizione contenuta al comma 1-bis aggiunto dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione con modificazioni del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che ha specificato la cosa, proprio ai fini dell’art.119 del D.L. 34/2020.

Ma se il tetto è in comune con altre unità, cosa accade? Per gli impianti come funziona? La risposta è nell’interpello n. 210-125 del 2021, fornita dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale delle Marche. Vediamo quali sono i punti chiariti.

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I tre punti che caratterizzano l’unità funzionalmente indipendente

La Direzione Regionale delle Marche dell’Agenzia delle Entrate spiega che un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” se dotata di almeno tre degli impianti di proprietà esclusiva, ovvero:

  • impianti per l’approvvigionamento idrico;
  • impianti per il gas;
  • impianti per l’energia elettrica;
  • impianto di climatizzazione invernale.

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Maggiori chiarimenti sono stati dati dall’AdE regionale anche su cosa si intende per edificio unifamiliare, ovvero un’unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che dispone di uno o più accessi autonomi dall’esterno, abitata da un singolo nucleo familiare.

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Per unità immobiliare funzionalmente indipendente si intende quella dotata di “indipendenza funzionale” e di accesso autonomo dall’esterno. Non fa la differenza se l’edificio plurifamiliare a cui appartiene l’unità appartenga o meno al condominio.

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Per il tetto in comune, invece l’Agenzia delle Entrate si era pronunciata con la circolare n. 24/E del 2020 dove spiegava che l’unita abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, rimarcando che ciò accade indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative, citando appunto tra queste il tetto.

Alla luce di ciò, per l’unità abitativa è applicabile il Superbonus, qualora la stessa sia:

  • parte di un edificio plurifamiliare;
  • dotata di accesso autonomo;
  • dotata di tre impianti autonomi di proprietà esclusiva (tra cui acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento) potrà accedere al Superbonus.

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Redazione Tecnica

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