Superbonus Condominio: rifare il muro perimetrale col 110%

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È possibile portare in detrazione fiscale al 110% le spese sostenute per la ricostruzione del muro di contenimento di un condominio? La risposta la fornisce Agenzia delle Entrate (risposta 01.02.2021-68), confermando la possibilità di ricostruzione secondo criteri sismici con conseguente accesso al Superbonus 110%.

L’istanza in questione è stata presentata da un condominio il cui muro perimetrale era in evidente stato di degrado. A questo punto è lecito domandarsi anche quali altri lavori sulle parti comuni sono agevolabili al 110%. Vediamo in dettaglio la risposta dell’Agenzia su questo caso e facciamo un recap sul tema.

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Superbonus Condominio: rifare il muro perimetrale col 110%

Dicevamo che protagonista della vicenda è un condominio che chiede se le spese per il rifacimento del muro perimetrale possano concorrere alla maxi detrazione del 110%. A fronte della richiesta non prospetta alcuna soluzione.

Viene evidenziato, tuttavia, nell’istanza, che il muro perimetrale è considerato una parte comune del complesso immobiliare. Va inoltre rilevato che non si tratta di un semplice abbattimento e ricostruzione del muro in questione, ma di un’operazione effettuata con criteri antisismici, come da 16bis, co.1, lett. i), DPR 917/86, richiamato nell’art. 16, co. 1-bis, DL 63/2013 (nel caso in cui l’immobile si trovi nelle zone sismiche 1, 2 e 3).

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Parti comuni e Superbonus, la risposta di Entrate

Entrate, dopo avere richiamato come ormai di norma l’intera disciplina del Superbonus, conclude ammettendo i lavori in questione al 110%, partendo dal concetto di parti comuni ex art 1117 cod. civ. e coordinando il tutto con l’art. 119, co. 9, DL 34/2020.

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La norma del codice civile prevede che siano oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio:

1. tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2. le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;

3. le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche. 

>> Sul tema: Superbonus, massimale di spesa per parti comuni e in presenza di altre unità immobiliari

Secondo il fisco dunque, gli interventi su un muro di contenimento come quello prospettato nell’istanza, sempreché divenga oggetto dell’adozione di misure antisismiche, possono essere annoverati tra gli interventi sulle “parti comuni” interessati dall’agevolazione.

Di conseguenza, il condominio in relazione alle spese sostenute per il prospettato intervento di ricostruzione con criteri antisismici del muro, può accedere al Superbonus.

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Foto: iStock/marcoventuriniautieri

Redazione Tecnica

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