Asseverazione progettista Superbonus: cosa c’è da sapere sull’allegato B?

Oltre ai dati dell’immobile e i dati identificativi del tecnico, all’interno dell’allegato B, per l’asseverazione progettista Superbonus. Ecco i dettagli

Simona Conte 24/09/20

Prima di entrare nel merito dell’asseverazione progettista Superbonus e analizzare quali sono gli aspetti di cui tenere conto, è bene precisare che il D.M. n. 329 del 6 agosto 2020 modifica il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”.

Nello specifico, il D.M. n.329 modifica l’articolo 3 del decreto n.58 e prevede la sostituzione del precedente allegato B, con uno nuovo.

Le modifiche introdotte si applicano alle spese documentate e sostenute a partire dal 1° luglio 2020 ai soli fini delle detrazioni e delle opzioni indicate agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 (Decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Vediamo nel dettaglio cosa contiene l’allegato B e quali sono i campi degni di nota che il progettista deve compilare.

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All’asseverazione progettista Superbonus si aggiungono quelle per il DL e il collaudatore

Va ricordato che per ottenere i benefici legati al Superbonus è necessaria la sottoscrizione di specifiche asseverazioni da parte del professionista.

L’allegato B è quello valido per l’asseverazione progettista Superbonus e in particolare interessa la “classificazione sismica della costruzione”.

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All’asseverazione progettista Superbonus già introdotta con il Sisma bonus e legata alla necessità di premialità, ve ne sono ulteriori due (per il direttore dei lavori e il collaudatore) in aggiunta a quelle già contenute nella pratica ai sensi del DPR 380/2001.

Dell’importanza delle asseverazioni ne avevamo già parlato in questo articolo sottolineando che in caso di dichiarazioni infedeli si ha la decadenza dell’agevolazione e per chi rilascia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila euro a 15 mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Senza dimenticare l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

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Asseverazione progettista Superbonus: le note di cui tenere conto

Oltre ai dati dell’immobile e i dati identificativi del progettista, all’interno dell’allegato B il progettista deve barrare la casella di interesse e indicare quale tipo di intervento andrà ad effettuare, ovvero:

  • la Classificazione del Rischio Sismico dello stato di fatto della costruzione oggetto di intervento;
  • il progetto per la riduzione del Rischio sismico della costruzione oggetto di intervento e la relativa Classificazione del Rischio Sismico conseguente l’intervento progettato, anche nel caso di demolizione e ricostruzione.

Nell’allegato B vengono indicate le informazioni sullo stato di fatto (ante operam) e sullo stato conseguente l’intervento (post operam), ovvero: classe di rischio della costruzione, valore dell’indice di sicurezza strutturale (IS-V), valore della Perdita Annua Media (PAM).

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Analizzando l’allegato B del d.m. infrastrutture e trasporti n. 329 del 6 agosto 2020 vi sono delle note di cui tenere conto, che occorre asseverare, ovvero:

  1. possesso della polizza assicurativa di cui all’articolo 119 comma 14 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, per la presente asseverazione
  2. la congruità della spesa ammessa a detrazione, stimata mediante il prezzario _____________ pubblicato nell’anno 20__, che ammonta ad un costo complessivo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali, pari ad € _______________, di cui di lavori pari ad € _______________
  3. EFFETTO DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONSEGUITO MEDIANTE L’INTERVENTO PROGETTATO (4)(5) Gli interventi strutturali progettati consentono una riduzione del Rischio Sismico della costruzione ed il passaggio di un numero di Classi di Rischio, rispetto alla situazione anteoperam, pari a:

In merito al punto 1 va sottolineato che il professionista è già obbligato alla stipula di un’assicurazione prevista dalla legge del 7 agosto 2012, n.137 all’articolo 5, tuttavia sarà necessaria un’integrazione della stessa per rispondere a quando previsto dall’articolo 119 comma 14 del Decreto Rilancio.

Il punto 2 si riferisce al quadro tecnico economico dell’intervento, mentre al punto 3 il tecnico assevera il passaggio di classi di rischio sismico in base al tipo di intervento progettato.

I decreti attuativi Superbonus sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 2020:

Articolo originariamente pubblicato su Ingegneri.cc

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