Bonifico parlante Superbonus: come si fa, quando serve, moduli corretti

È necessario se si opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito? Come fare se non lo si è usato per pagamenti del 2020? Ecco una guida completa

Per il Superbonus 110%, serve il bonifico parlante anche quando si sceglie la cessione del credito? Secondo le direttive di Entrate, è necessario solo quando si decide di godere del beneficio nella forma della detrazione fiscale.

Va ricordato che la detrazione Superbonus è da godere in dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali di pari importo, ed è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito a terzi soggetti (inclusa la stessa impresa che effettua i lavori e inclusi istituti di credito e finanziari).

Le regole per il bonifico parlante sono state definite dalla Circolare n. 24/E del 2020, che ha stabilito che non è necessario laddove si opti per lo sconto in fattura oppure per la cessione del credito.

Ad esempio, se l’impresa accorda lo sconto totale in fattura, allora non viene a configurarsi alcun pagamento della spesa (non serve bonifico parlante). Se lo sconto è invece parziale, allora serve bonifico parlante per la parte della detrazione che sarà goduta in dichiarazione dei redditi (salvo che anche per questa parte non si opti per la cessione del credito).

Vediamo come compilarlo senza errori e come rimediare nel caso in cui si siano eseguiti pagamenti con bonifico “non” parlante.

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Bonifico parlante Superbonus: come si fa, quando serve, moduli corretti

Ai fini dell’ottenimento del 110% (per il super Ecobonus, per il super Sismabonus, il fotovoltaico, i sistemi di accumulo e le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici) le persone fisiche e gli amministratori di condominio devono effettuare il pagamento dei lavori mediante bonifico bancario o postale con i seguenti requisiti.

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3 REQUISITI BONIFICO PARLANTE

  1. Causale del versamento (ad esempio, «Superbonus, ai sensi dell’articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34» o del decreto legge Rilancio),
  2. Codice fiscale del beneficiario della detrazione (per il condomìnio, il suo codice fiscale e quello dell’amministratore o di altro condòmino che effettua il pagamento, circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 4.3)
  3. Numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

>>> Scarica il modello Entrate Superbonus – Sismabonus 110%

ATTENZIONE! Per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020 e solo per il super Ecobonus, il bonifico parlante dovrà contenere anche «il numero e la data della fattura» che viene pagata.

Quali moduli usare?

La circolare 24/E ha chiarito che possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’Ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

È infatti molto probabile che vi ritroviate a dover compilare un bonifico ma la modulistica delle banche e delle poste non sia stata adeguata con la causale del Dl Rilancio.

Pertanto, per beneficiare delle detrazioni del 110% è possibile indicare questi riferimenti:
– per il super Ecobonus (sia per i tre nuovi interventi «trainanti» che «trainati»), l’articolo 1, commi da 344 a 347, legge 27 dicembre 2006, n. 296 o l’articolo 14, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, dato che il super Ecobonus è di fatto un Ecobonus al 110%;
– per il super Sismabonus, l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir;
– per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo, l’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir.

Va specificato che anche per le colonnine è necessario il bonifico parlante.

Sul tema: Bonifico parlante per le ristrutturazioni: gli errori da non fare

Non puoi accedere al 110%? Correggi i bonifici parlanti per altri bonus

I bonifici parlanti eseguiti con la causale per il 110% dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, possono essere convalidati anche per agevolazioni minori (ordinarie) quali Ecobonus, Sismabonus o Bonus facciate. È di fatto possibile incorrere in errori di valutazione e solo durante l’esecuzione dei lavori accorgersi di non poter raggiungere il 110%.

Sì dunque al cambio di agevolazione in itinere nonostante l’indicazione delle causali indicate nei bonifici, in quanto non è importate il riferimento normativo indicato nel bonifico stesso, quanto l’applicazione della ritenuta d’acconto dell’8% (Faq Entrate del 20 gennaio 2015 e circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 4.5).

Guida Bonus facciate 2021, vademecum istruzioni ENEA

Istruzioni dettagliate per la corretta compilazione

Hai ancora bisogno di aiuto? Scopri ancora più informazioni nell’articolo che elenca i punti essenziali per la corretta compilazione del bonifico bancario parlante.

Pagamenti 2020 eseguiti senza bonifici parlanti. Come utilizzare le detrazioni?

Il quesito è il seguente (fonte: Il Sole 24 Ore, Alessandro Borgoglio): Nell’ambito di lavori di manutenzione straordinaria soggetti al regime agevolativo della detrazione del 50 per cento, nel 2020 sono stati fatti pagamenti, per prestazioni professionali, senza utilizzare i previsti bonifici parlanti. Sarà comunque possibile utilizzare le detrazioni fiscali? In caso positivo, tenendo conto che i lavori saranno pagati nel 2021, e quindi che l’imputabilità delle detrazioni si ripartirà in due periodi d’imposta diversi, è possibile ricorrere, nel 2021, alla cessione del credito a una banca?

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Per quanto riguarda il primo quesito, l’effettuazione di pagamenti con bonifici “non parlanti” richiede una correzione, pena la nullità dello sconto fiscale. La soluzione è quella di far presente l’errore alla ditta (o ai professionisti, nel caso del quesito), chiedere il rimborso dell’importo già pagato e provvedere a un secondo versamento con un bonifico parlante (si veda la risoluzione 55/E/2012).

Esiste però un’altra possibilità nel caso in cui non sia possibile ripetere il bonifico. La detrazione, infatti, spetta comunque se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito (si veda la circolare 43/E/2016). Si ritiene che tale indicazione di prassi sia valida anche nel caso del lettore.

Per quanto concerne il secondo quesito, in base al punto 4.6 del provvedimento 284837/2020, la comunicazione di cessione del credito «deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione». Pertanto, per le spese sostenute nel 2020, la comunicazione va inviata entro il 16 marzo 2021, mentre per le spese sostenute nel 2021 dev’essere inviata entro il 16 marzo 2022.

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Libri consigliati

Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110% – Libro

Questa guida si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici, chiamati a studiare e ad applicare, per la propria committenza, gli interventi di miglioramento strutturale antisismico e di efficientamento energetico degli edifici nell’ambito delle agevolazioni fiscali del 110% (i c.d. Super Sismabonus e Super Ecobonus introdotti con il decreto Rilancio). L’opera è divisa in due parti. La prima parte, a cura di Andrea Barocci, riporta tutte e tre le possibilità di detrazione legate agli interventi strutturali: il bonus ristrutturazione, il sismabonus, il superbonus. Per ciascuno di essi si offre la disamina della nascita e delle possibilità di applicazione, al fine di comprenderne lo scopo e le condizioni al contorno, compreso il tema delicato delle asseverazioni. In parallelo alla possibilità fiscale, si affronta l’allineamento con le Norme Tecniche delle Costruzioni in quanto, al di là delle detrazioni, ogni intervento dovrà essere inquadrato all’interno di un procedimento edilizio ai sensi del d.P.R. 380/2001. La seconda parte, a cura di Sergio Pesaresi, tratta il tema del Super Ecobonus, suddividendo il percorso progettuale, per la parte finalizzata alla detrazione, in due fasi operative: lo studio di fattibilità e il progetto preliminare. Con lo studio di fattibilità il progettista potrà verificare preliminarmente, passo per passo, se l’edificio e i committenti possiedono i requisiti richiesti dall’art. 119 del decreto Rilancio per l’accesso alla detrazione. Nella seconda fase operativa il progettista comincerà a redigere il progetto preliminare che, combinando in modo oculato i mezzi messi a disposizione dal decreto Rilancio, dovrà soddisfare i requisiti tecnici previsti.   Andrea BarocciIngegnere, Fondatore di IDS-Ingegneria Delle Strutture, si occupa di strutture e rischio sismico sia in ambito professionale che come componente di Organi Tecnici, Comitati, Associazioni. Autore di pubblicazioni in materia e docente in numerosi corsi e seminari.Sergio PesaresiIngegnere civile, Progettista specializzato in costruzioni ecosostenibili e di bio-architettura. Consulente e Docente dell’Agenzia CasaClima di Bolzano. Progettista di case passive certificato dal Passvhaus Institut di Darmstadt (D) e accreditato presso il PHI-Ita di Bolzano. Supervisor della Fondazione ClimAbita e SouthZeb designer. Tecnico base di ARCA e Tecnico ufficiale Biosafe. Studioso delle tematiche del Paesaggio e della Mobilità Sostenibile. Docente in corsi di aggiornamento professionale e consulente di Fisica Edile.

Andrea Barocci, Sergio Pesaresi (a cura di) | 2020

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Redazione Tecnica

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