Permesso di costruire: il conduttore può richiederlo senza l’assenso del proprietario

Per gli interventi agevolati atti ad adeguare il locale alle disposizioni in materia di prevenzione anti contagio, il conduttore può richiedere il titolo edilizio senza che il Comune pretenda l’assenso da parte del proprietario. Ecco tutti i dettagli

Mario Petrulli 02/02/21
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Siamo arrivati al consueto appuntamento del martedì con la selezione di sentenze di materia edilizia e urbanistica di Ediltecnico! Gli argomenti trattati oggi sono: Il conduttore può richiedere il permesso di costruire senza l’assenso del proprietario? Per il pergolato in legno è necessario richiedere permesso di costruire o autorizzazione paesaggistica? Un muro di contenimento necessita del titolo edilizio?

Ancora: Serve il titolo edilizio per costruire una piscina? Sanzioni per il ritardato pagamento degli oneri, la prescrizione è quinquennale.

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Permesso di costruire: il conduttore può richiederlo senza l’assenso del proprietario

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 25 gennaio 2021, n. 201

Il Comune non deve pretendere l’assenso del proprietario se il conduttore richiede il permesso di costruire necessario ad adeguare il locale alle disposizioni in materia di sicurezza, quali possono essere agevolmente assimilate le disposizioni governative, in tema di prevenzione dal contagio da Covid-19.

A fronte della previsione, in contratto, della possibilità, anzi dell’onere, per il conduttore, di richiedere, in prima persona, le autorizzazioni amministrative per i lavori, necessari ad adeguare il locale alle disposizioni in materia di sicurezza (cui possono essere agevolmente assimilate le disposizioni governative, in tema di prevenzione dal contagio da Covid-19), il Comune deve pretendere il consenso della proprietaria all’installazione della struttura in questione.

In giurisprudenza, cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 16/04/2015, n. 1942: “Non è rilevante che i lavori sull’immobile siano stati concordati con il Comune, quale proprietario – concedente, in sede di stipula del contratto locativo, posto che l’assenso del proprietario agli interventi edilizi sull’immobile locato incide sulla legittimità degli stessi sul piano meramente contrattuale, ma non ha effetti derogatori su cogenti disposizioni di legge, che attengono a tutt’altra cura amministrativa rispetto all’interesse locatizio. Una siffatta previsione non esime il conduttore dal munirsi, prima dell’esecuzione dei programmati interventi, di tutti i necessari titoli autorizzatori pubblici presso le competenti amministrazioni”.

Cfr. anche T. A. R. Campania – Napoli, Sez. VIII, 3/07/2012, n. 3148: “La legittimazione del titolare di un diritto obbligatorio al rilascio del permesso di costruire è riconosciuta solo quando, per effetto del dedotto rapporto obbligatorio, l’interessato sia autorizzato in base ad un contratto o abbia documentato il previo consenso da parte del proprietario”.

Cfr. anche T. A. R. Sardegna, Sez. II, 17/02/2016, n. 160: “Ai sensi dell’art 11 del d. P. R. n. 380 del 6 giugno 2011 (in base al quale il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo), l’istanza di autorizzazione edilizia in sanatoria può essere legittimamente richiesta anche dal promissario acquirente o dal conduttore e, più in generale, da tutti coloro che vi abbiano interesse (nella fattispecie, nella quale gli interventi abusivi interessati dalla sanatoria consistevano in mere opere interne, facilmente ripristinabili, si è anche precisata l’irrilevanza del consenso del proprietario)”.

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Pergolato in legno è necessario richiedere permesso di costruire o autorizzazione paesaggistica?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 27 gennaio 2021, n. 230

Per un pergolato in legno non serve né il permesso di costruire né l’autorizzazione paesaggistica.

In ragione della modesta consistenza, un pergolato in legno realizzato su battuto di brecciolino non richiede il rilascio di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, trattandosi di una struttura destinata al riparo, di modeste dimensioni e facilmente amovibile.

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Un muro di contenimento necessita del titolo edilizio?

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 29 gennaio 2021, n. 209

Un muro che, oltre a fungere da divisione dalla proprietà adiacente, ha la funzione di contenimento e, per le sue dimensione e caratteristiche, è di per sé tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio e necessita dell’acquisizione del titolo edilizio costituito dal permesso di costruire.

Proprio in relazione ai muri di contenimento, la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che essi costituiscono opera ben più consistente di una recinzione e, soprattutto, dotata di propria specificità ed autonomia, in relazione alla sua funzione principale: da qui l’assoggettamento di tali opere al regime concessorio (così, Cons. St., sez. VI, 30 giugno 2020 n. 4152; in questo senso, solo per citare la giurisprudenza più recente, anche: Tar Valle d’Aosta, 11 giugno 2020 n. 16; Cons. St., sez. II, 13 dicembre 2019 n. 8487; Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, Catanzaro, 28 maggio 2019, n. 1060).

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Serve il titolo edilizio per costruire una piscina?

TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 26 gennaio 2021, n. 527

La piscina è una struttura edilizia che trasforma permanentemente il sito di relativa ubicazione mediante il previo sbancamento, e, poi, la costruzione della vasca e non è qualificabile come pertinenza; al contrario, è una nuova costruzione necessitante del permesso di costruire.

Una piscina, oltre a costituire una permanente modificazione del suolo, ha un rilievo autonomo tale da escludere la relazione di accessorietà rispetto al manufatto inteso come principale (T.A.R. Napoli, sez. VII, 17/09/2020, n.3874; TAR Campania, Napoli, sez. III, 7 gennaio 2020, n. 42; TAR Campania, Salerno, sez. II, 18 aprile 2019, n. 642; Cassazione penale sez. III, 20/12/2018, n.1913).

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Sanzioni per il ritardato pagamento degli oneri, la prescrizione è quinquennale.

TAR Marche, sez. I, sent. 25 gennaio 2021, n. 59

La giurisprudenza ha più volte evidenziato che le sanzioni pecuniarie previste dall’art.3 della legge n. 47 del 1985 per il ritardato versamento del contributo di concessione edilizia sono soggette al termine di prescrizione di cinque anni stabilito dall’art. 28 della legge n. 689 del 1981, decorrente dal giorno del pagamento del contributo.

L’art.12 della legge n.689/1981, infatti, estende l’applicazione della prescrizione quinquennale a tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tra cui la non puntuale osservanza dell’obbligo contributivo di cui al ripetuto art. 3 della legge n. 47 del 1985 (ex multis, T.A.R. Veneto, sez. II, 1° febbraio 2019, n. 132 e gli arresti ivi richiamati).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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Questa guida si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici, chiamati a studiare e ad applicare, per la propria committenza, gli interventi di miglioramento strutturale antisismico e di efficientamento energetico degli edifici nell’ambito delle agevolazioni fiscali del 110% (i c.d. Super Sismabonus e Super Ecobonus introdotti con il decreto Rilancio). L’opera è divisa in due parti. La prima parte, a cura di Andrea Barocci, riporta tutte e tre le possibilità di detrazione legate agli interventi strutturali: il bonus ristrutturazione, il sismabonus, il superbonus. Per ciascuno di essi si offre la disamina della nascita e delle possibilità di applicazione, al fine di comprenderne lo scopo e le condizioni al contorno, compreso il tema delicato delle asseverazioni. In parallelo alla possibilità fiscale, si affronta l’allineamento con le Norme Tecniche delle Costruzioni in quanto, al di là delle detrazioni, ogni intervento dovrà essere inquadrato all’interno di un procedimento edilizio ai sensi del d.P.R. 380/2001. La seconda parte, a cura di Sergio Pesaresi, tratta il tema del Super Ecobonus, suddividendo il percorso progettuale, per la parte finalizzata alla detrazione, in due fasi operative: lo studio di fattibilità e il progetto preliminare. Con lo studio di fattibilità il progettista potrà verificare preliminarmente, passo per passo, se l’edificio e i committenti possiedono i requisiti richiesti dall’art. 119 del decreto Rilancio per l’accesso alla detrazione. Nella seconda fase operativa il progettista comincerà a redigere il progetto preliminare che, combinando in modo oculato i mezzi messi a disposizione dal decreto Rilancio, dovrà soddisfare i requisiti tecnici previsti.   Andrea BarocciIngegnere, Fondatore di IDS-Ingegneria Delle Strutture, si occupa di strutture e rischio sismico sia in ambito professionale che come componente di Organi Tecnici, Comitati, Associazioni. Autore di pubblicazioni in materia e docente in numerosi corsi e seminari.Sergio PesaresiIngegnere civile, Progettista specializzato in costruzioni ecosostenibili e di bio-architettura. Consulente e Docente dell’Agenzia CasaClima di Bolzano. Progettista di case passive certificato dal Passvhaus Institut di Darmstadt (D) e accreditato presso il PHI-Ita di Bolzano. Supervisor della Fondazione ClimAbita e SouthZeb designer. Tecnico base di ARCA e Tecnico ufficiale Biosafe. Studioso delle tematiche del Paesaggio e della Mobilità Sostenibile. Docente in corsi di aggiornamento professionale e consulente di Fisica Edile.

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