Serve il permesso di costruire per una casa mobile?

Per l’installazione di una casa mobile è necessario il permesso di costruire? Mentre per costruire un muro in cemento, è necessario? Trovi le risposte a queste e altre domande qui

Mario Petrulli 26/01/21

Eccoci per il consueto appuntamento con la selezione di sentenze di materia edilizia e urbanistica di Ediltecnico! Gli argomenti trattati oggi sono: serve il permesso di costruire per una casa mobile? Muro di contenimento, è necessario il permesso di costruire? Durante il rilascio del permesso di costruire, se c’è una carenza di documenti, l’ufficio deve richiedere le integrazioni?

Ancora: Il rilascio del permesso di costruire può essere sospeso per l’integrazione dei documenti? E per la trasformazione di una cantina in cento benessere serve il titolo edilizio?

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Serve il permesso di costruire per una casa mobile?

TAR Liguria, sez. I, sent. 20 gennaio 2021, n. 55

Il permesso di costruire serve per una casa mobile.

L’art. 3, comma 1, lett. e.5), t.u. edilizia, stabilisce che deve considerarsi intervento di nuova costruzione “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”.Il permesso di costruire serve per la casa mobile.

In forza di tale previsione, la necessità del permesso di costruire non deriva dalle caratteristiche materiali dei beni, occorrendo considerare l’uso concreto che ne viene fatto nonché la loro capacità di incidere sullo stato dei luoghi.

Ne consegue che la qualificazione come interventi di nuova costruzione, postulante la necessità del permesso di costruire, non comprende le sole attività di edificazione muraria, ma tutte quelle che determinano una modificazione del territorio per adattarlo ad un impiego diverso rispetto alla sua conformazione naturale.

Si richiede, peraltro, l’esistenza di strutture oggettivamente stabili, ossia connesse ad un uso prolungato nel tempo e non al mero soddisfacimento di esigenze temporanee.

Tanto precisato, deve considerarsi quali nuova costruzione, richiedente il permesso di costruire, una casa mobile di dimensioni non trascurabili (superficie complessiva di mq 20,40 e altezza media di m 4,50) comportante un’apprezzabile trasformazione del territorio.

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Muro di contenimento, è necessario il permesso di costruire?

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 18 gennaio 2021, n. 62

Secondo la giurisprudenza, “un muro di contenimento costituisce un’opera ben più consistente di una recinzione e, soprattutto, è dotata di propria specificità ed autonomia, in relazione alla sua funzione principale, pertanto la sua costruzione è assoggettata al relativo regime concessorio” (Consiglio di Stato, sez. VI, 30/06/2020, n. 4152).

Analogamente, è stato affermato che “il permesso di costruire risulta necessario se, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area impegnata, l’opera muraria risulta di per sé tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio: e ciò con riguardo alla circostanza che il muro di contenimento è struttura che – differenziandosi dalla semplice recinzione, la quale evidenzia caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà – non ha di per sé natura pertinenziale, in quanto è opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato” (Consiglio di Stato, sez. II, 13/12/2019, n. 8487).

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Durante il rilascio del permesso di costruire, se c’è una carenza di documenti, l’ufficio deve richiedere le integrazioni?

TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 20 gennaio 2021, n. 442

Per il disposto dell’articolo 20, comma V, del suddetto Testo Unico dell’Edilizia, intitolato, “Procedimento per il rilascio del permesso di costruire”, la carenza della documentazione deve essere preventivamente comunicata al richiedente, ai fini della sua integrazione, e solo in caso di inosservanza in ordine alla richiesta di integrazione, e sempre che le carenze documentali abbiano un grado di pregiudizio tale da impedire la valutazione della congruità dell’intervento richiesto con i normali mezzi tecnici disponibili da parte degli uffici istruttori, potrà essere assunto il diniego, così motivato.

Invero, “L’art. 20, comma 5, d.P.R. n. 380/2001, riferito al rilascio del permesso di costruire, ma applicabile a tutti i titoli edilizi …, stabilisce che l’Amministrazione è onerata di soccorso istruttorio nei confronti dei soggetti che richiedono il rilascio di un titolo edilizio, o lo presentano, in quanto grava sull’Amministrazione l’onere di facilitare lo svolgimento dell’attività amministrativa che condizioni l’esercizio dei diritti dei cittadini. È questa una delle principali applicazioni del principio costituzionale di buon andamento dell’Amministrazione (art. 97 Cost.)” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 30/07/2020, n. 1470).

Conseguentemente, “Con particolare riferimento alla carenza documentale, per principio generale la relativa incompletezza avrebbe dovuto costringere la Pubblica amministrazione a richiedere chiarimenti” (Cons. Stato Sez. II, 07.09.2020, n. 5392).

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Il rilascio del permesso di costruire può essere sospeso per l’integrazione dei documenti?

TAR Puglia, Bari, sez. I, sent 22 gennaio 2021, n. 134

Un arresto procedimentale rispetto ad un’istanza di permesso di costruire può determinarsi, sotto forma di sospensione, solo ove sia necessaria un’integrazione documentale; sotto forma, invece, di vero e proprio diniego, nel caso in cui si ravvisi un contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia, intesa come normativa primaria statale e regionale o come destinazione urbanistica dell’area o come previsioni a tutela di vincoli insistenti sull’area medesima e/o sull’immobile su cui esso insiste.

Conseguentemente, è illegittima la sospensione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire fondato unicamente dalla sussistenza di segnalazioni da parte di un confinante che ha in essere un contenzioso con il richiedente il titolo edilizio.

Per la trasformazione di una cantina in cento benessere serve il titolo edilizio?

TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 21 gennaio 2021, n. 109

La trasformazione di una cantina di pertinenza di un immobile in centro benessere riservato agli ospiti di un bed and breakfast posto al primo piano del fabbricato comporta un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, ai sensi dell’art. 23 ter del dpr 380/2001, tale da richiedere un titolo edilizio.

Il vano, originariamente assegnato alla categoria urbanistica residenziale, una volta trasformato in centro benessere, va ricompreso nella diversa categoria turistico-ricettiva, ai sensi dell’art. 23 ter del d.p.r. 380/2001, indipendentemente dalla realizzazione di opere edilizie, per l’indubbio aggravio urbanistico dipendente dalla maggiore capacità attrattiva e conseguente necessità di un più intenso utilizzo delle urbanizzazioni esistenti.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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