Superbonus 2021: le novità, tra cui il cartello di cantiere

Attenzione alla dicitura (obbligatoria) per i cantieri in cui si eseguono lavori da Superbonus. Ecco un riassunto delle prescrizioni per il 110% date dalla Legge di Bilancio 2021

Giulia Gnola 23/01/21

La legge di bilancio 2021 ha chiarito del tutto alcune definizioni relative al Superbonus ai fini della sua applicazione: tra le principali, quella relativa a immobile “funzionalmente indipendente”. In più, un’importante novità da segnalare è l’obbligo di indicare una apposita dicitura nel cartello esposto presso il cantiere in cui si operano lavori agevolati al 110%.

A onor del vero, lo scorso 18 gennaio il testo della Legge di bilancio è stato ripubblicato con alcune integrazioni e note esplicative per facilitare la lettura (>> leggi qui i dettagli). Restano però invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi. Vediamo in dettaglio le principali novità relative al Superbonus.

>>> Testo della legge di bilancio 2021

Legge di bilancio 2021, tutti i bonus casa per l’edilizia

Superbonus 2021: le novità, tra cui il cartello di cantiere

Riprendiamo un attimo le “basi” del Superbonus, ovvero l’art. 119, lett. a) e c), DL 119/2020 (non la lettera b) in quanto inerente alle parti comuni degli edifici, e non di interesse per questo tema).

Le lettere da a) a c) si occupano degli «interventi trainanti»:
– installazione del cappotto termico, lettera a);
– sostituzione dell’impianto di climatizzazione nelle parti comuni di edifici, lett. b);
– sostituzione dell’impianto di climatizzazione nelle singole unità immobiliari, lett. c).

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In queste sezioni del dl rilancio si rilevano due concetti forieri di molti dubbi:
– il concetto di “indipendenza funzionale” (modificato dal Dl 104/2020), di cui ci occuperemo,
– il concetto di accesso autonomo (modificato dalla Legge di bilancio 2021), che abbiamo invece già trattato (>> Superbonus, accesso autonomo e spese accessorie rispetto all’intervento trainante).

Superbonus e indipendenza funzionale

Il concetto di indipendenza funzionale è stato chiarito attraverso l’ulteriore modifica del comma 1bis, art. 119) apportata dalla Legge di bilancio 2021. Il testo riporta la seguente dicitura: Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà’ esclusiva:
– impianti per l’approvvigionamento idrico;
– impianti per il gas;
– impianti per l’energia elettrica;
– impianto di climatizzazione invernale.

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Due requisiti per il 110%

Gli immobili che pertanto potranno accedere al Superbonus 110% dovranno avere i seguenti requisiti:
accesso autonomo dall’esterno, a mezzo di strade, vialetti o giardini, ancorché gli stessi siano condivisi con altri soggetti in comproprietà,
essere funzionalmente indipendenti attraverso il possesso autonomo ed esclusivo di almeno tre degli impianti fra quello dell’acqua, del gas, dell’energia elettrica o della climatizzazione invernale.

(Ricordiamo che “Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva”, cit. Circ. 24/E/2020).

Senza questi due requisiti, non si potrà godere della detrazione da Superbonus, ma restano comunque valide le altre detrazioni ordinarie, ad esempio l’Ecobonus 65% o il Bonus ristrutturazioni al 50%.

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Superbonus, obbligo di cartello di cantiere

Altra importante novità è l’inserimento del nuovo comma 14bis nell’art. 119, riguardante un adempimento a carico di coloro che avviano cantieri interessati da interventi agevolati dal Superbonus 110%.

È dunque obbligatorio esporre ben visibile e accessibile alla lettura un cartello di cantiere recante la seguente dicitura: Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici.

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Foto: iStock/whitemay

Giulia Gnola

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