Detrazione ristrutturazione o Superbonus per lavori antisismici in zona “non pericolosa”?

Se l’immobile si trova in zona 4, è possibile accedere al 110% o alla classica agevolazione del 50%? C’entra il Sismabonus? Facciamo chiarezza, anche per quanto riguarda la possibilità di cedere la detrazione

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La rubrica DOMANDA D’AUTORE si apre oggi con un quesito spinoso riguardante i bonus fiscali in edilizia e analizzeremo in dettaglio la questione riguardante le agevolazioni esistenti per interventi antisismici in zone cosiddette “non pericolose”. La settimana scorsa avevamo invece risposto a: Superbonus e recupero edilizio, l’erede perde diritto al bonus fiscale?

Matilde Fiammelli, dottore commercialista e revisore contabile, si occuperà dunque di: Detrazione ristrutturazione 50% o Superbonus 110% per lavori antisismici in zona “non pericolosa”? Il Sismabonus c’entra qualcosa? E la cessione del credito, è applicabile?

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Detrazione ristrutturazione o Superbonus per lavori antisismici in zona “non pericolosa”?

DOMANDA
Sto per effettuare degli interventi antisismici sul mio immobile che si trova in zona 4, quindi quella meno pericolosa, posso accedere al Superbonus? Posso anche procedere alla cessione della detrazione?

RISPOSTA
Purtroppo la risposta è negativa su entrambi i fronti.

Per quel che riguarda il primo quesito, cioè se gli interventi possano beneficiare del Superbonus 110% la risposta è negativa in quanto se è vero che gli interventi antisismici concorrono al Superbonus, non è altrettanto vero che tutti gli interventi antisismici siano detraibili al 110%.

Leggi: Il Sismabonus come intervento “trainante” per l’Ecobonus

Infatti la maxi detrazione si applica ai soli interventi che danno diritto al Sismabonus, cioè, quegli interventi effettuati sugli immobili delle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall’art. 16, DL 63/2013.

Gli interventi antisismici di cui alle zone 4, quelle, come evidenziato dal quesito, meno pericolose, sono incluse nel novero degli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16bis, co.1, lett. i) TUIR).  Ragion per cui, gli interventi evidenziati dal Gentile Lettore non possono accedere al Superbonus del 110% ma conservano la loro ordinaria misura del 50%.

> Sul tema: Superbonus 110%, quali spese accessorie sono detraibili?

Purtroppo negativa è anche la seconda risposta, in quanto non è possibile nè cedere la detrazione derivante da tali lavori e nemmeno richiedere lo sconto in fattura, così come previsto dall’art. 121, Dl 34/2020.

Se infatti si esamina attentamente l’insieme degli interventi che sono cedibili/scontabili, ci si rende conto che il riferimento legislativo ex art. 16bis, co.1 lett. i) (interventi antisismici nelle zone meno pericolose, come evidenziati nel quesito), non è riportato.

Gli interventi evidenziati nel quesito potranno quindi, venire solo detratti in dichiarazione dei redditi.

Interventi sugli immobili elencati dall’art. 121, Dl 34/2020

  • Interventi per il recupero del patrimonio edilizio previsto dal Tuir. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici (art. 16-bis, co.1, lett. a) e b), del Tuir).
  • Interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’Ecobonus quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre
    comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici,
    nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (art. 14 DL 63/2013). (>> Leggi: Ecobonus, come intervenire sul cappotto termico).
  • Interventi per l’adozione di misure antisismiche rientranti nel Sismabonus. Si tratta di interventi di messa in sicurezza sismica effettuati su immobili che sorgono nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
  • Acquisti di “case antisismiche” previsti dall’art. 16, co. 1-septies, DL n. 63/2013).
  • Interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, c.d. Bonus Facciate (art. 1, co. 219 e 220, L. 160/2019)
  • Interventi di installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus (nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir).
  • Interventi per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus (all’articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013). (>> Leggi: Detrazione fotovoltaico per ricaricare l’auto in casa).
  • Interventi da Superbonus del 110% (art. 119, DL 34/2020 e successive modificazioni).

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In merito alla mancata possibilità per tali tipologie di intervento antisismico in zona 4, di poter quanto meno accedere alla possibilità di cessione/sconto in fattura, si auspicano chiarimenti nella maxi circolare in arrivo e annunciata dall’Agenzia delle Entrate.

 

Detrazione ristrutturazione o Superbonus per lavori antisismici in zona "non pericolosa"? 89003102Risposta a cura di Matilde Fiammelli, dottore commercialista, revisore contabile, autore di volumi e articoli per le principali case editrici e testate del settore fiscale. Docente e relatore in convegni e webinar. Vive e lavora a Crema. 

 

 

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Foto: iStock/SeventyFour

Redazione Tecnica

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