Con la risposta n.514/2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il dubbio di un contribuente riguardante le agevolazioni Superbonus 110%.
Nello specifico l’istante domandava se nella sua situazione fiscale potesse comunque accedere all’agevolazione, in quanto libero professionista a regime forfettario privo di capienza per la detrazione.
Il contribuente, citando l’art. 121 del Decreto rilancio, riteneva di poter accedere senza problemi all’agevolazione.
Vediamo i dettagli.
Superbonus: ne beneficia anche il forfettario privo di capienza
L’istante che ha proposto il quesito è un libero professionista che aderisce al regime forfetario previsto dall’articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.
Il professionista riferisce di aver intenzione di ristrutturare un’unità immobiliare ubicata in zona sismica “2”, nel rispetto dei requisiti di legge previsti per l’applicazione del c.d. “Sisma bonus” e “cessione del credito ad istituto di credito”.
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Lo scopo del quesito è conoscere il parere dell’Amministrazione finanziaria circa la possibilità di fruire dell’agevolazione cosiddetta “sisma bonus” mediante cessione del relativo credito a un istituto bancario.
L’istante, infatti, negli anni 2019, 2020 e seguenti ha svolto e prevede di svolgere attività professionale avvalendosi del regime forfetario, che non possiede capienza IRPEF per poter beneficiare delle detrazioni ordinarie da sisma bonus.
Nella fattispecie, l’interpellante, ritiene che l’istituto della cessione del credito, di cui all’articolo 121, sia volto a favorire la fruizione delle detrazioni d’imposta nei confronti dei soggetti privi di capienza per la detrazione. Ritiene pertanto, di poter versare l’imposta sostitutiva sui redditi professionali prevista dal regime forfettario, beneficiando delle agevolazioni per i lavori di ristrutturazione attraverso la cessione del credito fiscale “teorico” a un istituto di credito.
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Il parere AdE in rimando al Decreto rilancio
L’Agenzia delle Entrate, basandosi sui chiarimenti forniti con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, afferma che l’interpellante può accedere alla detrazione, salvo il rispetto di tutti i requisiti per la fruizione dell’agevolazione c.d. sisma bonus ed il rispetto degli adempimenti di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 283847/2020 dell’8 agosto 2020.
Il libero professionista, inoltre, potrà avvalersi dell’opzione per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121 del Decreto rilancio pur se, come affermato, risulterà privo di capienza per la detrazione dall’IRPEF.
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