Sì, la circolare 1/2012 ed il nuovo Pregeo sembrano nati proprio per offrire maggiori benefici e vantaggi a tutti i professionisti che si occupano di catasto terreni (leggi anche Catasto terreni, disponibile la nuova versione di Pregeo).
Molte delle novità erano da tempo chieste a viva voce dalle categorie professionali, mentre altre, sono nate come esigenza dettata dall’esperienza relativa a tutti gli atti presentati da quando è stata attivata l’approvazione automatica dei tipi.
Sicuramente prima di cantar vittoria è necessario provare bene sul campo le novità, ma credetemi, l’impressione è davvero che si tratti solo di vantaggi per tutti noi.
Voglio, però, lasciare ai lettori il giudizio, e quindi elencherò in questo articolo una sintesi delle novità riportate in circolare e timidamente provate (Il software è disponibile sul sito dell’Agenzia solo da qualche giorno) con il Pregeo stesso. Sul mio blog (www.pinomangione.info/blog ) troverete anche una video-rubrica a riguardo ed eventuali approfondimenti futuri.
Ecco le novità previste con il nuovo Pregeo 10.5:
1. Verifica automatica della tipologia scelta
Dopo aver completato la proposta di aggiornamento una nuova voce di menu Individua Tipologia Pregeo 10, suggerirà (escluso le tipologie 14a e 18) al tecnico redattore se la tipologia scelta in riga nove è idonea.
A mio modesto e personale avviso questa utility può introdurre incertezze che il tecnico non deve avere facendo sempre la scelta oculata direttamente in riga nove.
2. Nuove tipologie
Tipologia 19 – Atti a Rettifica
Deve essere usata solo per correggere eventuali misure errate sui PF in un tipo già approvato. Queste correzioni possono derivare da ravvedimento del tecnico o dopo un collaudo che le ha evidenziate. Questa tipologia non è con approvazione automatica né è possibile inviarla telematicamente ma solo come presentazione diretta in catasto e deve essere firmata oltre che dal tecnico anche almeno da uno dei titolari dei diritti reali.
Non si dovrà redigere la proposta d’aggiornamento (anche se si deve pagare lo stesso un estratto di mappa e menzionarne il protocollo in relazione tecnica L), né si dovranno compilare i modelli censuari.
ATTENZIONE: Non è possibile apportare modifiche a misure che cambiano la geometria e le superfici dell’oggetto del rilievo (la procedura d’approvazione verificherà se l’oggetto è rimasto uguale), per fare ciò sarà sempre necessario redigere un nuovo aggiornamento cartografico completo.
Tipologia 14b – Tipo Mappale per nuovo fabbricato-particella senza scorporo di corte
Possibilità di ottenere l’approvazione automatica per un TM in cui si stralcia da una particella più grande solo la parte di terreno che sarà interamente ricoperta dal fabbricato (senza nessuna corte).
In questo caso non sarà necessario il deposito in comune ma nei modelli censuari la nuova particella che rappresenta l’intero sedime del fabbricato dovrà esse dichiarata come SR.
3. Nuove modalità di redazione degli atti di aggiornamento
Tipologia 1 e 21
Queste tipologie prevedono la conferma di mappa di fabbricati già presenti in Catasto Urbano. Per le stesse è stata aggiunta la necessità in Pregeo di dichiarare, per ciascuna particella trattata, la corrispondente al NCEU.
Questa dichiarazione sarà riportata nel modello censuario e farà scaturire un controllo puntuale in fase di approvazione automatica.
Tipologia 2 e 22
Per queste tipologie è stata abolita la necessità di redigere un autoallestito. Quindi non necessita più redigere la proposta d’aggiornamento ma solo i modelli censuari.
4. Gestione delle particelle con denominatore per la redazione di atti di aggiornamento nelle provincie in cui vige il Catasto Fondiario
Adesso per chi lavora nelle zone in cui vige il catasto tavolare (fondiario) il nome delle particelle derivate può essere anche o solo numerico (trattazione di identificativi con denominatore).
5. Gestione automatica delle annotazioni
Nel nuovo Pregeo sarà necessario dichiarare, solo nel caso di scelta di una tipologia con approvazione automatica, per quali particelle non esiste la firma di tutti gli intestatari e/o la motivazione del mancato deposito in comune.
Con queste dichiarazioni si evita di redigere il modello Ausiliario con la relativa annotazione o la correzione da parte dell’ufficio per inserire la stessa e il tipo potrà essere approvato in automatico.
6. Nuovi controlli
Tipologia 11 – Tipo Mappale per nuova costruzione su particella in SR definita da TF redatto ai sensi della circolare 2/88
La procedura verificherà che la particella originale abbia superficie reale (Pregeo tecnico) e che il protocollo di origine sia esatto , nonché che le coordinate dei punti dichiarati nelle righe 8 (almeno due) siano uguali fino alla seconda cifra decimale (in fase d’approvazione in ufficio).
Tipologia 15 – Tipo Frazionamento dell’intera corte di un fabbricato con corte
In questo caso verrà verificato che la particella originaria sia 282.
Tipologia 34 – Tipo Frazionamento con fusione di particelle
In caso di fusioni tra particelle terreno è stato inserito un controllo che verifica se le particelle da fondere hanno la stessa Ditta, qualità e classe.
7. Gestione delle particelle con superfici reali
Questa è una delle novità che, a mio modesto avviso, più che una semplificazione crea una complicazione per i professionisti.
Per dichiarare la superficie reale di tutte le derivate di una particella originale é necessario eseguire doppi contorni (righe di tipo sette).
Un contorno chiuso nero, che descriva l’intera particella originaria. Nella stessa riga deve essere riportato come particella madre e figlia lo stesso numero della particella originaria. Di seguito si devono inserire uno o più contorni chiusi che formano le derivate indicando nelle righe sette relative la stessa particella madre e il nome assegnato alla derivata come particella figlia.
8. Conservazione digitale dei documenti catastali
Gli elaborati saranno prodotti in un nuovo formato PDF (PDFA) che garantisce maggiormente la conservazione dei documenti per le amministrazioni pubbliche.
9. Nuove modalità di approvazione e registrazione automatica degli atti di aggiornamento trasmessi per via telematica
Questa si che è una bella novità di sicuro vantaggio per tutti noi, riporto testualmente quanto scritto nella circolare:
“… gli atti di aggiornamento rientranti nelle tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, trasmessi attraverso il canale telematico con pagamento disposto su castelletto nazionale, se risultanti idonei per la registrazione negli atti del catasto, sono approvati e registrati, anche al di fuori dell’orario d’apertura di apertura degli Uffici provinciali”.
10.Disposizioni finali (entrata in vigore)
Anche questa volta ci sarà un periodo in cui il professionista potrà scegliere se usare la versione attuale di Pregeo per presentare gli atti o la nuova 10.5.
La nuova procedura sarà obbligatoria dal 15 settembre 2012, ma io spero che molti cominceranno da subito ad approfittare delle novità, eventualmente segnalando delle imperfezioni che magari potranno essere corrette prima dell’entrata in vigore definitiva.
Certo se qualcuno mi domandasse se sono completamente soddisfatto non potrei rispondere di SI, ma credetemi a mio avviso è un grosso passo avanti, frutto anche della rinnovata collaborazione tra Agenzia e professionisti esterni. Su questa strada molto altro si potrà fare, ma a tutti quelli che si concentrano solo sulle cose che non vanno nelle nuove norme, vorrei ricordare che fino a pochi anni fa si aspettava 20 giorni per avere l’approvazione di un tipo e spesso si doveva andare in catasto all’alba per essere certi di poter presentare le pratiche.
Io proverò da subito la nuova procedura con lavori reali, spero che la stessa cosa faranno i nostri lettori, perché solo così possiamo dare il nostro contributo ad eventuali modifiche e/o miglioramenti.
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