Manca poco alla stagione fredda, ma c’è ancora tempo per rimediare e sostituire gli impianti dei nostri edifici. La circolare 24/E di Entrate chiarisce proprio il caso della sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari o su unità immobiliari di edifici plurifamiliari, stabilendo in primis quali requisiti siano necessari agli edifici stessi per usufruire del Superbonus del 110%.
Superbonus 110% per sostituire l’impianto di climatizzazione invernale
Riprendendo la circolare dell’Agenzia, gli edifici unifamiliari o gli edifici plurifamiliari devono essere costituiti da unità immobiliari funzionalmente indipendenti e disporre di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
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Su questi edifici la detrazione spetta per gli interventi effettuati per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
– impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (>> leggi: Superbonus 110% schermature solari, guida alle 6 regole di ENEA);
– impianti di microcogenerazione;
– impianti a collettori solari (>> leggi:Ecobonus, nuove regole ENEA per collettori solari e caldaie).
Superbonus per caldaia a biomassa
Non vale dappertutto. Di fatto, per gli interventi su edifici ubicati in aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, il Superbonus spetta anche per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
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Teleriscaldamento, è detraibile?
In caso di interventi realizzati su edifici ubicati in comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,il Superbonus spetta anche per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
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Limiti di spesa
L’ammontare complessivo da considerare per la detrazione delle spese è di massimo 30 mila euro per singola unità immobiliare. In questo limite, la detrazione comprende anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Vanno però aggiunti al limite di spesa l’eventuale installazione di impianti fotovoltaici e i relativi sistemi di accumulo (fino a euro 48 mila).
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Prontuario tecnico per l’Ecobonus 110%: guida passo passo per il professionista
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Foto: iStock/vchal
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