Bonus facciate, vale per riverniciare scuri e persiane?

L’agevolazione è riservata al decoro architettonico, perché allora questo intervento non dovrebbe essere detraibile? Ecco la risposta di Entrate

Al quesito ha risposto Agenzia delle Entrate (Risposta n. 346 dell’11 settembre 2020). L’Istante in esame ha ritenuto che scuri e le persiane, rappresentando una parte accessoria e integrante della facciata, contribuiscano al decoro di quest’ultima in maniera rilevante e che, pertanto, le spese sostenute per la riverniciatura degli stessi, acompletamento della tinteggiatura dell’intera facciata dell’edificio, sarebbero state comprese nel bonus facciate. 

Qual è. stata la risposta dell’Agenzia? Vediamo i dettagli.

>> Guida dell’Agenzia delle Entrate Bonus facciate

Bonus facciate, vale per riverniciare scuri e persiane?

Ricordiamo che quanto agli interventi ammessi alla detrazione, il testo stabilisce che possono godere della detrazione fiscale al 90 per cento esclusivamente gli interventi su:
strutture opache della facciata;
balconi;
ornamenti e fregi.

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Il bonus facciate, secondo la risposta 346 di Entrate, non spetta però per le spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane atteso che gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, anch’essi esclusi dal predetto bonus.

Interventi esclusi dal bonus

In pratica sono esclusi:
– gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
– le spese effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
– le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

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Facciata interna o “visibile”, cosa cambia?

In un’altra Risposta, la n. 348 dell’11 settembre 2020, l’Agenzia ha ribadito che il bonus facciate spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell’edificio “anche se la stessa, come nel caso in esame, sia solo parzialmente visibile dalla strada. La valutazione, in concreto se la facciata sia visibile, sia pure parzialmente, dalla strada o da suolo ad uso pubblico, costituisce un accertamento di fatto che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello”.

Foto: iStock/jane

Redazione Tecnica

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