Appalti, regole per le varianti nei beni culturali

Attenzione a quelle in aumento o diminuzione disposte dal direttore dei lavori, che non ha potere negoziale. Cosa significa? Quali limiti impone la normativa? Ecco alcune indicazioni utili anche sul nuovo codice dei contratti, che prevede l’abrogazione dei lavori in economia

Marco Agliata 07/09/20

Secondo la normativa vigente in materia di appalti e per gli atti di regolazione delle eventuali variazioni delle opere o varianti in corso d’opera nell’ambito dei beni culturali (riconosciuti come tali ai sensi del d.lgs. 42/2004) sono attuabili le lavorazioni in variante del progetto originario nei casi in cui ricorrano le circostanze espressamente individuate dagli articoli 106 e 149 del d.lgs. 50/2016 e relative alla imprevedibilità degli eventi o modifiche normative che hanno reso necessarie tali varianti.

Ci sono però diversi dettagli da specificare, sia per quanto riguarda i limiti imposti alle variazioni in aumento o diminuzione disposte dal direttore dei lavori, sia alle mansioni stesse di quest’ultimo rispetto al responsabile del procedimento.

Vediamo in dettaglio tutte le questioni, inclusa una postilla sul nuovo codice dei contratti che ha abrogato i lavori in economia.

Appalti, regole per le varianti nei beni culturali

In merito a quanto riportato dall’articolo 149, comma 1 del d.lgs. 50/2016, è necessario ricordare che le variazioni in aumento o diminuzione disposte dal direttore dei lavori nell’ambito di tali interventi per risolvere problemi di dettaglio e al fine di prevenire pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, possono essere eseguite a condizione che non comportino variazioni superiori al 20% del valore di ogni singola categoria e senza incremento o diminuzione dell’importo contrattuale. Questa limitazione è determinata dal fatto che il direttore dei lavori non ha potere negoziale quindi il suo intervento deve restare sempre nell’alveo dell’importo stabilito dal contratto.

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Sempre nell’ambito delle modifiche di dettaglio nei beni culturali solo il responsabile del procedimento può disporre varianti in aumento rispetto all’importo contrattuale originario, fino al limite del 10%, qualora ricorrano le condizioni di imprevedibilità o modifiche normative prescritte dai richiamati articoli 106 e 149 del d.lgs. 50/2016 e vi sia capienza finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

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A tale proposito è utile osservare come la corretta comprensione di queste modalità di intervento sia ricavabile non dalla lettura dell’articolo 149, comma 1 del d.lgs. 50/2016 (che non rende chiaramente comprensibili le distinzioni indicate) ma dall’analisi dell’articolo 205, commi 2 e 3 del d.lgs. 163/2006 (ora abrogato) che restituiva con maggiore chiarezza il contenuto della norma: «2. Non sono considerati varianti in corso d’opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l’opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l’importo complessivo contrattuale.

3. Per le medesime finalità indicate al comma 2, il responsabile del procedimento, può, altresì disporre varianti in aumento rispetto all’importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.»

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Restando nell’ambito delle varianti nei beni culturali l’articolo 149, comma 2 del d.lgs. 50/2016, in totale analogia con l’abrogato articolo 205, comma 4 del d.lgs. 163/2006, prevede che siano ammesse, nel limite del venti per cento in più dell’importo contrattuale, solo le varianti in corso d’opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene:
– per fatti verificatisi in corso d’opera (>> leggi: Sospensione e ripresa dei lavori: in quali circostanze?);
– per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale;
– per adeguare l’impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario;
– per la salvaguardia del bene;
– per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento;
– per realizzare varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Abrogazione dei lavori in economia

La mancata riproposizione dell’articolo 125 del d.lgs. 163/2006 ha determinato la cancellazione, nel nuovo codice dei contratti, di questa modalità di accantonamento di risorse utilizzabili durante l’esecuzione delle opere.

La conseguenza di questo nuovo quadro normativo si lega all’abrogazione disposta, dall’articolo 27 del d.M. 49/2018 vigente dal 30 maggio 2018, dell’articolo (tra gli altri) 179 del d.P.R. 207/2010 che disciplinava quella modalità: “I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l’importo delle somministrazioni al netto del ribasso d’asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.”

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Ne deriva che i lavori inseriti nelle liste in economia/liste operai regolarmente contrattualizzate fino alla data del 30 maggio 2018 e finalizzati alla risoluzione di piccole lavorazioni non completamente quantificabili in sede progettuale, possono essere corrisposti all’esecutore fino alla concorrenza dell’importo contrattualizzato per questa fattispecie di lavorazioni e comunque senza variazioni dell’importo contrattuale complessivo.

Nel caso di eventuali lavori/liste in economia contrattualizzati dopo la data del 30 maggio 2018 non sarà possibile utilizzare le risorse accantonate, nel quadro economico, per questa fattispecie e tali somme dovranno confluire nei ribassi d’asta dell’intervento.

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Foto: iStock/ljubaphoto

Marco Agliata

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