Come di consueto il martedì è giorno di rassegna sentenze: un sottotetto praticabile, può essere volume tecnico? Serve permesso di costruire per un porticato? E per una tettoia di 20 mq?
Oltre ai precedenti saranno affrontati i seguenti temi: annullamento in autotutela del permesso di costruire, è obbligatorio comunicare l’avvio procedimento? Pergolato di rilevanti dimensioni, quale qualifica edilizia?
Sottotetto praticabile, può essere volume tecnico?
TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 5 maggio 2020, n. 807
Non può considerarsi un mero volume tecnico un sottotetto accessibile mediante una botola e praticabile e nel quale non vi sono collocati impianti tecnici
La nozione di volume tecnico è circoscritta alle sole opere prive di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, poiché destinate unicamente a contenere, senza possibilità di alternative, impianti serventi la costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali (ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 27.12.2019, n. 8835, Cons. Stato, Sez. II, 25.10.2019, n. 7289).
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Come già affermato in passato dalla giurisprudenza, “il sottotetto non abitabile realizzato con la funzione di protezione termica ed acustica dell’edificio non può essere qualificato come volume tecnico, al fine di escluderlo dal computo dell’altezza massima del fabbricato, se di fatto non risulta essere stato adibito all’alloggiamento di impianti: non tutto ciò che non rileva ai fini del calcolo del volume è automaticamente un volume tecnico” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, sent. 30 luglio 2015, n. 4156).
Conseguentemente, non può considerarsi un mero volume tecnico un sottotetto accessibile mediante una botola e praticabile (in quanto internamente alto 1,55 m.) e nel quale non vi sono collocati impianti tecnici.
Serve permesso di costruire per un porticato?
TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 6 maggio 2020, n. 338
Serve il permesso di costruire per il porticato
La giurisprudenza ha chiarito che il “pergolato” ha una funzione meramente ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, e fungere da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni; una struttura di tale tipologia, in quanto aperta da tutti i lati, non infissa al suolo stabilmente, facilmente amovibile e sormontata da un telo retraibile, non costituisce nuova costruzione e come tale non è soggetta al rilascio di permesso di costruire, trattandosi di un’opera inidonea ad alterare l’assetto urbanistico-edilizio esistente, essendo meramente finalizzata a soddisfare esigenze temporanee e stagionali a servizio dell’immobile principale (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2.07.2018, n. 646; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 04/02/2019, n.193).
Per contro, sempre secondo la giurisprudenza, la realizzazione di un “pergolato” mediante una solida struttura in legno di dimensioni non trascurabili, che faccia desumere una permanenza prolungata nel tempo del manufatto e delle utilità che esso è destinato ad arrecare, comportando una trasformazione edilizia del territorio, deve essere qualificata come un intervento di nuova costruzione, che necessita di permesso di costruire (T.A.R. Napoli, sez. II, 26/11/2019, n. 5580; T.A.R. Napoli, sez. II, 07/09/2018, n. 5424).
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Conseguentemente, un manufatto di dimensioni non trascurabili, costituito da pilastri in legno stabilmente infissi al ruolo mediante bulloni in acciaio e munito di una copertura stabile non retrattile, non rilevando, ai fini edilizi, l’idoneità o meno di tale copertura ad assicurare l’impermeabilità agli agenti atmosferici, non è qualificabile quale mero “pergolato” con funzione ornamentale e facilmente amovibile dal suolo, bensì come “porticato” costituito da una struttura pesante di dimensioni non trascurabili, munita di copertura stabile, stabilmente ancorata al suolo e destinata a soddisfare esigenze non meramente transitorie della proprietà e, come tale, necessitante di permesso di costruire in quanto qualificabile come “nuova costruzione” idonea ad alterare in modo permanente l’assetto del territorio.
Permesso di costruire, serve invece per una tettoia di 20 mq?
TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 4 maggio 2020 n. 1623
Una tettoia di 20 mq. è una nuova costruzione richiedente il permesso di costruire
Come di recente affermato dal Consiglio di Stato (Sentenza, della sez. VI, n.5781 del 09/10/2018), non è possibile «affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare come essa è realizzata», ma è necessario verificare nello specifico se essa possa rientrare nell’attività edilizia libera quale «elemento di arredo delle aree pertinenziali degli edifici» ai sensi dell’art. 6 lett. e quinquies D.P.R. 380/2001 (nel testo novellato dall’art. 3, comma 1, lett. b, n. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222) o se, invece, essa sia una «nuova costruzione» ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e) del d.P.R. n. 380 del 2001 assoggettata, come tale, al regime del permesso di costruire.
Si è chiarito che la natura pertinenziale va riconosciuta alle sole opere che, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non siano valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono (Consiglio Stato, sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3127). La nozione di “pertinenza urbanistica”, infatti, è meno ampia di quella definita dall’art. 817 c.c. e dunque non può consentire la realizzazione di opere di grande consistenza soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato principale (T.A.R. Napoli, sez. IV, n. 01193/2019).
In particolare, gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono; tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlativo aumento del carico urbanistico (v. Consiglio di Stato sez. VI, 06/02/2019, n.904; T.A.R. Napoli, sez. III, 19/02/2019, n.945; T.A.R. Napoli, sez. IV, n.6107/2018).
Conseguentemente, una tettoia di 20 mq. presenta ampia estensione e comporta una rilevante alterazione alla sagoma dell’edificio, di talché essa presenta i caratteri della nuova costruzione come poc’anzi descritti.
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Annullamento in autotutela del permesso di costruire, come funziona?
TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 5 maggio 2020 n. 805
L’annullamento in autotutela del permesso di costruire è atto discrezionale, come tale soggetto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento
Diversamente dall’ordine di demolizione, l’annullamento in autotutela del permesso di costruire è atto discrezionale, come tale soggetto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e alla analitica motivazione delle ragioni di interesse pubblico sottese all’annullamento. Come anche recentemente affermato dal Consiglio di Stato, infatti, “la legittimità di un provvedimento di autotutela è subordinata alla comunicazione di avvio del procedimento, oltre che a una adeguata motivazione circa la natura e la gravità delle anomalie verificatesi, la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla sua eliminazione, la comparazione tra quest’ultimo e la contrapposta posizione consolidata e la ragionevole durata del tempo intercorso tra l’atto illegittimo e la sua rimozione” (Cons. Stato, Sez. V, 24.6.2019, n. 4327).
Pergolato di rilevanti dimensioni, quale qualifica edilizia?
TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 4 maggio 2020 n. 1636
Un pergolato di rilevanti dimensioni è una nuova costruzione
La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto a opere di modesta entità e accessorie rispetto a una struttura edilizia principale, come ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche a strutture che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzino per una propria autonomia rispetto al fabbricato principale e non siano coessenziali allo stesso, di tal che ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 24/2018; n. 694/2017).
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Un pergolato di dimensioni non insignificanti (mt. 6,30 x 5,10), stabilmente ancorato al suolo, poggiante su travi in legno con spessore di cm 20 x 20 ciascuna, con copertura costituita da perlinato in legno esternamente coperto da guaina bituminosa poggiante su travi orizzontali dello spessore di cm. 20 x 25 oltre ad una serie di travi disposte a ventaglio, che insiste sulla facciata della villetta a schiera di proprietà della ricorrente e del suo coniuge rappresenta una struttura recante un proprio impatto volumetrico che, per le descritte caratteristiche dimensionali, strutturali e morfologiche, nonché per la qualità dei materiali utilizzati, denotano un utilizzo non precario ma duraturo nel tempo.
Il pergolato in esame integra una nuova costruzione recante un proprio impatto volumetrico e aggravio del carico urbanistico.
In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
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